Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/04/2004 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.H81 – Direttiva 23 aprile 2004, n. 60.
Direttiva n. 2004/60/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinoxifen. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 aprile 2004, n. L 120).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(3) Detto progetto di relazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 28 novembre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al quinoxifen.
(4) La documentazione e le informazioni sul quinoxifen sono state sottoposte anche al comitato scientifico per le piante, per consultazione distinta. Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sull'accumulo della sostanza nel terreno e sul suo possibile impatto sull'ambiente. Nel suo parere il comitato ha rilevato che gli studi esistenti e le sperimentazioni in campo sulla degradazione di materia organica («studio del sacco rifiuti») non hanno dimostrato in modo convincente che l'impatto sull'ambiente fosse accettabile, soprattutto per l'insufficiente consistenza, dal punto di vista statistico, dell'impostazione sperimentale. Il comitato ha inoltre indicato che una frazione di quinoxifen può volatilizzarsi dopo applicazione una coltura. Sebbene i risultati disponibili indichino una rapida decomposizione della sostanza nell'aria, il comitato suggerisce che vengano ripetute le misurazioni sull'emivita della sostanza quando saranno state approntate opportune metodiche di valutazione dei rischi ambientali del trasporto nell'atmosfera dei prodotti fitosanitari. Di questa raccomandazione del comitato è stato tenuto conto nel rapporto di riesame della sostanza attiva.
Lo studio in campo sulla decomposizione di materia organica ritenuto insufficiente è stato ripetuto seguendo un protocollo di test più raffinato. Non è stato rilevato alcun effetto del quinoxifen sulla decomposizione di materia organica.
(5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della
(6) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti quinoxifen soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della
(7) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella
(8) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la
(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 febbraio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente quinoxifen allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato, contenente quinoxifen come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006; oppure
b) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006 ovvero, qualora posteriore, entro il termine fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Nell'allegato I è aggiunta, al fondo della tabella, la seguente sostanza:
N. |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«83 |
Quinoxifen Numero CAS 124495-18-7 Numero CIPAC 566 |
5, 7-dicloro-4 (p-fluorofenoxi) quinolina |
970 g/kg |
1° settembre 2004 |
31 agosto 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del quinoxifen, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e avviare programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»
[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della