Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 27/09/2004 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.I60 – Direttiva 27 settembre 2004, n. 97.
Direttiva n. 2004/97/CE della Commissione che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 settembre 2004, n. L 301).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(3) I termini di attuazione previsti nella
(4) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'articolo 3 della
Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato, contenente quinoxifen come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006; oppure
b) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006 ovvero, qualora posteriore, entro il termine fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.