§ 1.5.H44 – Direttiva 10 marzo 2004, n. 30.
Direttiva n. 2004/30/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/03/2004
Numero:30


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.H44 – Direttiva 10 marzo 2004, n. 30.

Direttiva n. 2004/30/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 marzo 2004, n. L 77).

 

    Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

     Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2004.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2004.

     2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin come unica sostanza attiva è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/ CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, entro il 30 novembre 2005 essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario.

     3. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin assieme ad una o più sostanze attive elencate nell'allegato I della direttiva 91/ 414/CEE è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione per ciascun prodotto fitosanitario, entro il termine stabilito per siffatta modifica o revoca dalle direttive che hanno modificato l'allegato I per iscrivervi la rispettiva sostanza. Qualora le rispettive direttive fissino termini diversi, il termine è l'ultima data in ordine di tempo.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2004.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte,

al termine della tabella, le seguenti sostanze

 

N.

Nome comune numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza [1]

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«80

Acido benzoico

N. CAS 65-85-0        N. CIPAC 622

Acido benzoico

990 g/kg

1° giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come disinfettante.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'acido benzoico, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003.

81

Flazasulfuron

N. CAS 104040-78-0

N. CIPAC

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

940 g/kg

1° giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flazasulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri

— devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con suolo nonché condizioni climatiche vulnerabili,

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche.

Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.        Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

82

Pyraclostrobin         N. CAS 175013-18-0           N. CIPAC 657

Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg      L'impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %.

1° giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del pyraclostrobin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci;

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi.

Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.      Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

 

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»