Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/03/2004 |
Numero: | 248 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.H47 – Decisione 10 marzo 2004, n. 248.
Decisione n. 2004/248/CE della Commissione concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 16 marzo 2004, n. L 78).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della
(2) Il
(3) L'atrazina è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato l'11 novembre 1996 alla Commissione la relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri e il principale notificante Sygenta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(6) La Commissione ha organizzato il 6 giugno 2003 un incontro tripartito con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore per detta sostanza attiva.
(7) La relazione di valutazione presentata dal Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l'atrazina.
(8) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sugli aspetti relativi al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dell'atrazina. Nel parere formulato, il comitato ha ritenuto inaccettabili i calcoli trasmessi con riguardo alle concentrazioni nelle acque sotterranee. Il comitato ritiene inoltre che i dati di monitoraggio disponibili non dimostrano che le concentrazioni di atrazina o dei suoi prodotti di degradazione nelle acque sotterranee non supereranno 0,1 µg/l e prevede che nei terreni con pH superiore a 6 le concentrazioni di atrazina e di suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 µg/l.
(9) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni trasmesse non consentono di concludere che, alle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti atrazina sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(10) L'atrazina non può pertanto essere iscritta nell'allegato I della
(11) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti atrazina siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
(12) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva al fine di poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.
(13) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti atrazina non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
(14) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della
(15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'atrazina non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della
Gli Stati membri provvedono affinché:
1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina siano ritirate entro il 10 settembre 2004;
2) a decorrere dal 16 marzo 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della
3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina fino al 30 giugno 2007 a condizione che:
a) garantisca che su detti prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia apposta una nuova etichettatura conforme alle più rigorose condizioni d'impiego;
b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e
c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.
Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare con riguardo alle azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di atrazina utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.
Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della
a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 10 settembre 2004, esso deve terminare al più tardi il 10 settembre 2005;
b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso deve terminare al più tardi il 31 dicembre 2007.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO [1]
Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3
Colonna A |
Colonna B |
Stato membro |
Impiego |
Irlanda |
Mais, silvicoltura |
Regno Unito |
Granturco dolce, silvicoltura |
Spagna |
Mais |
Portogallo |
Mais |
Ungheria |
granturco |
Polonia |
granturco |
[1] Allegato così modificato dall’art. 5 del