Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 05/12/2003 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.G38 – Direttiva 5 dicembre 2003, n. 119.
Direttiva n. 2003/119/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(4) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succitate sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(5) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I riesami sono stati conclusi il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il mesosulfuron, il propoxycarbazone e lo zoxamide.
(6) Dal riesame del mesosulfuron, del propoxycarbazone e dello zoxamide non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
(7) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della
(8) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della
2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide come unica sostanza attiva è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/ CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della
3. Ciascun prodotto fitosanitario contenente mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide insieme ad una o più sostanze attive elencate nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1o aprile 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze
N. |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«76 |
Mesosulfuron N. CAS 400852-66-6 N. CIPAC 441 |
2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid |
930 g/kg |
1° aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mesosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche, — devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del mesosulfuron e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
77 |
Propoxycarbazone N. CAS 145026-81-9 N. CIPAC 655 |
2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester |
974 g/kg (sotto forma di propossi-carbazone) |
1° aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: — devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente. |
78 |
Zoxamide N. CAS156052-68-5 N. CIPAC 640 |
(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-ptoluamide |
950 g/kg |
1° aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»