Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/09/2003 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della |
Art. 2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.5.H90 – Direttiva 25 settembre 2003, n. 84.
Direttiva n. 2003/84/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.U.E. 30 settembre 2003, n. L 247).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(5) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(6) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(7) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(8) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succitate sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(9) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il flurtamone, il flufenacet, lo iodosulfuron, il dimethenamid-p, il picoxystrobin, il fostiazate e il siltiofam.
(10) Dal riesame dello iodosulfuron, del dimethenamid-p, del picoxystrobin, e del siltiofam non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
(11) Il rapporto sul flurtamone e altre informazioni sono stati pure sottoposti al comitato scientifico per le piante, per una consultazione distinta. Il comitato scientifico per le piante è stato consultato due volte, principalmente per valutare la potenziale lisciviazione di due metaboliti della sostanza attiva, l'acido 3-trifluoro-metilbenzoico (TFMBA) e l'acido trifluoroacetico (TFAA). In un primo parere, per quanto riguarda il TFMBA, il comitato scientifico per le piante ha raccomandato di effettuare studi sull'assorbimento di questo metabolita in terreni con un pH compreso tra 7 e 8. Relativamente al metabolita TFAA, il comitato ha ritenuto che i dati disponibili non erano sufficienti a valutare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee. In seguito, il richiedente ha intrapreso ulteriori studi su entrambi i metaboliti. In un secondo parere, il comitato scientifico ha concluso che, in una modesta percentuale di casi o situazioni, la lisciviazione del TFMBA nelle acque sotterranee da terreni con un pH superiore a 5 può raggiungere concentrazioni superiori a 0,1 g/l. Il comitato ha concluso altresì che il metabolita TFAA non presenta un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici attraverso le acque sotterranee, ma ha fatto presente che le informazioni tossicologiche di cui il comitato disponeva erano ancora insufficienti. Le raccomandazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel successivo riesame e per l'elaborazione della presente direttiva e del rapporto di riesame. Le informazioni mancanti sono state successivamente trasmesse dal richiedente e valutate dallo Stato membro relatore. La valutazione in sede di comitato permanente ha permesso di concludere che i metaboliti TFMBA e TFAA non producono un impatto inaccettabile sull'ambiente a condizione che vengano applicate idonee misure di attenuazione dei rischi.
(12) Per quanto riguarda il flufenacet, il comitato scientifico per le piante è stato consultato in merito a due prodotti di degradazione (M2 e M4) della sostanza attiva che erano stati rilevati nei lisciviati dei lisimetri, nonché sull'esposizione degli operatori. Nel suo parere, il comitato ha ritenuto che i rischi dei metaboliti M2 e M4 per gli organismi terrestri non bersaglio non erano stati ancora sufficientemente valutati e ha individuato anche altri prodotti di degradazione, i cui rischi per gli organismi non bersaglio dovevano essere ulteriormente studiati. Secondo il parere del comitato, i rischi del flufenacet per gli operatori erano stati adeguatamente valutati, ma occorrevano studi più approfonditi sul potenziale di sensibilizzazione del preparato. Le raccomandazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel successivo riesame e per l'elaborazione della presente direttiva e del rapporto di riesame. Le informazioni mancanti sono state successivamente trasmesse dal richiedente e valutate dallo Stato membro relatore. La valutazione in sede di comitato permanente ha permesso di concludere che il rischio di tutti i prodotti di degradazione individuati per gli organismi non bersaglio è accettabile, mentre il rischio di sensibilizzazione è accettabile qualora vengano applicate idonee misure di attenuazione dei rischi.
(13) Per quanto riguarda il fostiazate, il comitato scientifico per le piante è stato invitato ad esprimere un parere sul potenziale di lisciviazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee, sul rischio per gli organismi del terreno non bersaglio, sul rischio per gli uccelli e i mammiferi selvatici e sull'eventuale rischio di polineuropatia ritardata da organofosforici (OPIDP) nell'uomo a seguito di grave avvelenamento accidentale. Nel suo parere, il comitato ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile prospettare un impiego sicuro che non presenti alcun rischio inaccettabile per le acque sotterranee. Il comitato ha rilevato che, pur essendo possibile che gli studi al lisimetro dimostrino l'assenza di lisciviazione in uno o più scenari d'impiego della sostanza attiva, nessuno di questi casi è stato notificato. Non sono stati sufficientemente studiati neanche i rischi dei vari metaboliti per gli organismi del terreno. Il comitato ha inoltre considerato che il potenziale di esposizione di uccelli e mammiferi selvatici attraverso tutte le vie di esposizione sopra indicate richiede un esame più approfondito. Infine, il comitato ha ritenuto che l'inibizione dell'esterasi bersaglio della neuropatia (NTE) per effetto del fostiazate e dei suoi isomeri non sia stata adeguatamente valutata. Le raccomandazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel successivo riesame e per l'elaborazione della presente direttiva e del rapporto di riesame. Le informazioni mancanti sono state successivamente trasmesse dal richiedente e valutate dallo Stato membro relatore; tenendo conto dell'applicazione di idonee misure di attenuazione dei rischi, la valutazione in sede di comitato permanente ha permesso di concludere che nessun effetto nocivo deriva dall'inibizione della NTE per effetto del fostiaziato e dei suoi isomeri. La valutazione in sede di comitato permanente ha inoltre concluso che il rischio per le acque sotterranee, gli organismi del terreno, gli uccelli e i mammiferi selvatici derivante dalle sostanze originarie e dai relativi prodotti di degradazione identificati è accettabile qualora vengano applicate idonee misure di attenuazione dei rischi.
(14) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della
(15) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(16) È pertanto opportuno modificare la
(17) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente direttiva:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive, di cui all'allegato I della
2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamidp, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva o in combinazione con le sostanze attive che, al 31 dicembre 2003, risultano già iscritte all'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure
b) nel caso di prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
(Omissis) [2]
[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Modifica la