Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/04/2001 |
Numero: | 287 |
Sommario |
Art. 1. Il fascicolo presentato dalla ditta Aventis alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inclusione del mesosulfuron metile quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva [...] |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.F79 - Decisione 2 aprile 2001, n. 287.
Decisione n. 2001/287/CE che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del mesosulfuron metile nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 10 aprile 2001, n. L 99)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La ditta Aventis, in data 15 dicembre 2000, ha presentato alle autorità della Francia un fascicolo relativo alla sostanza attiva mesosulfuron metile ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva.
(3) Le autorità della Francia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Inoltre, essi ritengono che il fascicolo contenga i dati e le informazioni previste dall'allegato III della direttiva per quanto concerne un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il richiedente ha trasmesso il fascicolo alla Commissione e agli altri Stati membri.
(4) Il fascicolo è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 2 febbraio 2001.
(5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva.
(6) Tale accertamento è necessario per consentire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
(7) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro relatore, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. Tale richiesta non incide sulla data di scadenza per la presentazione della relazione di cui al considerando 9 in appresso.
(8) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che la Francia proseguirà l'esame particolareggiato del fascicolo relativo al mesosulfuron metile.
(9) La Francia presenterà alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, una relazione contenente le conclusioni del suo esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni.
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il fascicolo presentato dalla ditta Aventis alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inclusione del mesosulfuron metile quale sostanza attiva nell'allegato I della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.