§ 1.5.F25 - Regolamento 29 giugno 2001, n. 1326.
Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/06/2001
Numero:1326


Sommario
Art. 1.      Mediante misura transitoria che reca deroga al regolamento (CE) n. 999/2001:
Art. 2.      1. Sono soppressi il secondo e il terzo paragrafo dell'articolo 4 della decisione n. 2000/766/CE.
Art. 3.      Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.


§ 1.5.F25 - Regolamento 29 giugno 2001, n. 1326.

Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI

(G.U.C.E. 30 giugno 2001, n. L 177)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli 7, 9 e 15-18, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabiliscono norme in materia di alimentazione degli animali e impongono ulteriori restrizioni per i prodotti ricavati dai ruminanti e l'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. Il disposto di tali articoli varia a seconda della classificazione che riguarda la situazione sanitaria in relazione alla BSE degli Stati membri o dei paesi terzi interessati. La classificazione per determinare la situazione di un paese in rapporto alla BSE dev'essere stabilita conformemente ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001. Allo stato non sono ancora state adottate decisioni volte a inserire uno Stato membro o un paese terzo in una categoria sulla base delle nuove disposizioni di cui all'articolo 5. Le disposizioni del regolamento diventeranno applicabili nella loro interezza a partire dal 1° luglio 2001, a meno che non siano adottate misure transitorie sulla base dell'articolo 23. In mancanza di decisioni in merito alla classificazione, gli articoli 7, 9 e 15-18, non possono essere applicati, per cui risulta indispensabile adottare misure transitorie.

     (2) Misure transitorie per determinate norme basate sulla classificazione, vale a dire quelle relative ai materiali specifici a rischio, sono già introdotte dall'articolo 22, il quale dispone anche che la loro validità si protragga almeno fino al 1° gennaio 2002, e venga a scadere subito dopo la data d'adozione di una decisione relativa alla classificazione in conformità dell'articolo 5, data alla quale anche l'articolo 8, relativo ai materiali specifici a rischio, dovrà essere applicato. A fini di chiarezza, le stesse norme per il passaggio dalle norme transitorie a quelle del regolamento si devono applicare agli altri articoli basati sulla classificazione.

     (3) Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile recanti divieti di somministrazione dei mangimi e in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla decisione 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali e dalla decisione 2001/9/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2001/165/CE concernente certe misure di protezione necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE. La decisione 2000/766/CE sospende, con poche eccezioni, la somministrazione di proteine animali trasformate a tutti gli animali d'allevamento fino al 30 giugno 2001. Il 24 aprile 2001 il Consiglio ha concluso che il periodo d'applicazione della decisione dovrebbe essere prolungato. Essa pertanto va opportunamente modificata in via transitoria. Ogni altra modifica dipenderà da una decisione relativa alla classificazione degli Stati membri, nonché dall'efficacia delle misure di controllo messe in opera dai singoli Stati membri.

     (4) Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile che riguardano l'immissione sul mercato e l'esportazione di bovini vivi e di taluni prodotti di origine bovina in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla o adottate in base alla decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito, alla decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE, alla decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio, alla decisione 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio, alla decisione 2000/345/CE della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE, alla decisione 2000/371/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Francia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE, alla decisione 2000/372/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Spagna, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE, nonché alla decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica. Tali decisioni pertanto rimarranno in vigore durante il periodo di transizione.

     (5) Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile che riguardano i materiali specifici a rischio in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla o adottate in base alla decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/384/CE. La decisione è stata modificata per quanto riguarda la colonna vertebrale dei bovini, la carne separata meccanicamente e le importazioni dai paesi terzi, dopo l'adozione da parte del Consiglio, il 12 febbraio 2001, della posizione comune (CE) n. 8/2001 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. L'allegato XI di tale regolamento stabilisce norme sui materiali specifici a rischio da applicare durante il periodo transitorio. La sezione A dello stesso allegato deve pertanto essere aggiornata, con l'inserzione delle disposizioni sui materiali specifici a rischio adottate in seguito all'adozione della posizione comune del Consiglio.

     (6) Fino a che non saranno state adottate decisioni sulla classificazione per i paesi terzi è opportuno stabilire, a fini precauzionali, l'applicazione delle misure minime di protezione previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 a tutte le importazioni di bovini vivi, embrioni e ovuli da tutti i paesi terzi non considerati liberi da BSE. Inoltre, la rimozione del materiale specifico a rischio dai prodotti destinati ad alimenti e mangimi rappresenta la misura più importante a tutela della salute pubblica. È dunque opportuno estendere, in via transitoria, l'elenco dei prodotti di cui è ristretta l'importazione ai sensi della decisione 2000/418/CE, in modo da includere tutti i prodotti contenenti materiale di origine bovina, ovina o caprina cui si applicano certificati sanitari della Comunità. Tuttavia, i paesi terzi che godono di una deroga alla decisione 2000/418/CE devono anche poter beneficiare di una deroga alle misure transitorie. Per rispettare gli obblighi internazionali contratti nel quadro dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare per quanto riguarda le procedure di notifica, le disposizioni relative alle importazioni non saranno applicate prima del 1° ottobre 2001.

     (7) L'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme dettagliate per i provvedimenti da attuare una volta confermata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST). Tali norme devono essere aggiornate, affinché siano in linea con le disposizioni tecniche dettagliate di eradicazione applicate dagli Stati membri, tenendo conto del parere del Comitato scientifico direttivo (CSD), del 15 settembre 2000, sull'eliminazione dei bovini per motivi di BSE. Nel suo parere, il CSD conclude che l'abbattimento dell'intera mandria sta già facendo effetto per quanto riguarda l'eliminazione di casi altrimenti non individuati e in termini di prevenzione del ripresentarsi di casi futuri. Tuttavia, praticamente lo stesso effetto potrebbe essere raggiunto abbattendo tutti gli animali nati e/o allevati nella stessa mandria del caso confermato in un periodo di 12 mesi prima e dopo la data di nascita del caso stesso (uccisione della coorte di nascita). Il CSD raccomanda l'uccisione almeno della coorte di nascita ogniqualvolta si manifesti un caso indigeno di BSE, indipendentemente dalla situazione epidemiologica complessiva. È dunque opportuno modificare di conseguenza le norme dettagliate relative all'eradicazione, rendendo opzionale l'uccisione dell'intero branco qualora la situazione locale complessiva lo consenta.

     (8) A fini di chiarezza, la decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE, la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi, e la decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE, devono essere revocate.

     (9) Il comitato veterinario permanente non ha emesso alcun parere. La Commissione pertanto ha proposto le misure qui esposte al Consiglio in data 15 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 999/2001. Il Consiglio dovrà reagire entro 3 mesi.

     (10) Tuttavia, il Consiglio non ha adottato le misure né si è opposto alla proposta, e ha concluso, il 19 giugno 2001, che non cambierà la propria posizione entro tale periodo.

     (11) In tali circostanze, vista l'urgente necessità di attuare le suddette misure, e previa informazione del Parlamento europeo ai sensi delle disposizioni di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, fatto salvo l'articolo 8, le misure devono ora essere adottate dalla Commissione senza inopportuni ritardi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Mediante misura transitoria che reca deroga al regolamento (CE) n. 999/2001:

     1) le disposizioni di tale regolamento elencate all'allegato I del presente regolamento non si applicano a uno Stato membro o paese terzo fino all'entrata in vigore della decisione relativa alla situazione di quello Stato membro o paese terzo in ordine alla BSE, adottata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001. L'allegato XI, sezione D, si applica allo Stato membro o paese terzo interessato fino a quella data. Nessuna decisione del genere può entrare in vigore prima del 1° gennaio 2002.

     2) L'articolo 7 non si applica ad uno Stato membro fino all'entrata in vigore della decisione che stabilisce lo statuto BSE dello Stato membro in questione, e fino a che non vi siano state effettivamente applicate le disposizioni comunitarie in materia di alimentazione animale in connessione con le encefalopatie spongiformi trasmissibili. L'allegato XI, parte C, si applica allo Stato membro fino a che non vi diventi applicabile l'articolo 7 [1] .

 

          Art. 2.

     1. Sono soppressi il secondo e il terzo paragrafo dell'articolo 4 della decisione n. 2000/766/CE.

     2. Sono abolite le decisioni 94/381/CE, 94/474/CE e 2000/418/CE.

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:

     1) il testo dell'allegato VII è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento;

     2) il testo dell'allegato XI, sezione A, è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento;

     3) il testo dell'allegato XI è completato dal testo dell'allegato IV del presente regolamento.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

     Tuttavia, le disposizioni di cui all'allegato XI, sezione A, punto 5, dal quarto al settimo trattino e nono e decimo trattino, e sezione D, punti 2-3 del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal presente regolamento, si applicano a partire dal 1° ottobre 2001.

 

 

ALLEGATO I [2]

 

     - Articolo 9, relativo a taluni prodotti di origine animale ottenuti da ruminanti,

     - articolo 15, paragrafo 1, relativo all'immissione sul mercato di bovini vivi, loro sperma, embrioni e ovuli,

     - articolo 16, paragrafi 2, 3, 4 e 6, relativo all'immissione sul mercato di prodotti di origine animale,

     - articolo 17, relativo ai certificati sanitari o ai documenti commerciali riguardanti il commercio,

     - articolo 18, relativo ai certificati sanitari riguardanti le importazioni,

     - allegato VIII, capitolo A, sezione II, relativo all'immissione sul mercato di bovini vini all'interno della Comunità,

     - allegato VIII, capitolo C, relativo all'immissione sul mercato di prodotti derivati da bovini all'interno delle Comunità,

     - allegato IX, capitoli A, B, C, D, F e G, relativo all'importazione da paesi terzi di bovini vivi, prodotti di origine bovina, embrioni e ovuli di bovini, nonché altri prodotti ottenuti dai ruminanti.

 

 

ALLEGATO II

 

"ALLEGATO VII

Eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile

 

     1. L'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), riguarda:

     a) per i bovini:

     - l'identificazione di tutti gli altri ruminanti presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - qualora la malattia sia confermata per un animale di sesso femminile, tutti i suoi embrioni, ovuli o progenie, raccolti o nata nei due anni precedenti e successivi al manifestarsi clinico della malattia,

     - tutti gli animali appartenenti alla coorte dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - la possibile origine della malattia,

     - gli altri animali, embrioni e ovuli presenti presso l'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia o presso altre aziende che potrebbero essere state infettate dall'agente patogeno della EST o essere state esposte alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

     - il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno della EST nell'azienda o dall'azienda in questione;

     b) per gli ovini e i caprini:

     - tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - nella misura in cui sono reperibili, i genitori, tutti gli embrioni, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - tutti gli animali della coorte, da definire conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - tutti gli altri ovini e caprini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia oltre a quelli di cui al secondo e terzo trattino,

     - la possibile origine della malattia e l'identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall'agente patogeno della EST o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

     - il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia che possano aver trasmesso l'agente patogeno della BSE nell'azienda o dall'azienda in questione.

     2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:

     a) nel caso di conferma della BSE in un bovino, l'uccisione e la completa distruzione dei bovini e la distruzione degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino. Lo Stato membro interessato può decidere di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, ai sensi del primo trattino del punto 1, lettera a), a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell'azienda;

     b) nel caso di conferma della BSE in un ovino o in un caprino, l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al sesto trattino."

 

 

ALLEGATO III

 

"ALLEGATO XI

 

     A. Relativamente alla rimozione del materiale specifico a rischio

     1. Gli Stati membri devono garantire la rimozione e distruzione del materiale specifico a rischio sotto specificato, conformemente ai punti da 7 a 11.

     a) I seguenti tessuti sono definiti materiale specifico a rischio:

     i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi traverse delle vertebre lombari ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 12 mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto dei bovini di qualunque età;

     ii) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, nonché le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, la milza di ovini e caprini di qualunque età.

     È possibile adottare una decisione in conformità della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, in particolare allo scopo di adattare l'età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini alla luce della probabilità statistica di un manifestarsi della BSE nelle fasce d'età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dal monitoraggio della malattia, con particolare riferimento ai test sui bovini, a norma dell'allegato III.

     b) Oltre al materiale specifico a rischio di cui alla lettera a), devono essere considerati materiale specifico a rischio, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e in Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti:

     - l'intera testa, esclusa la lingua, e includendo il cervello, gli occhi, i gangli trigeminali e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 6 mesi.

     2. I materiali specifici a rischio o il materiale trattato da essi derivato possono essere spediti solo a scopo di incenerimento, a norma del punto 11 o, se del caso, del punto 7, lettera b).

     3. Gli Stati membri devono garantire che le ossa di bovini, ovini e caprini non siano utilizzate per la produzione di carne separata meccanicamente.

     4. Gli Stati membri devono garantire che la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica non avvenga sul loro territorio sui bovini, ovini e caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o animale.

     5. Il materiale specifico a rischio di cui al punto 1, lettera a), non può essere importato sul territorio della Comunità a partire dal 31 marzo 2001.

     I prodotti di origine animale sotto elencati sono soggetti a restrizioni delle importazioni sul territorio della Comunità:

     - carni fresche: le carni quali definite dalla direttiva 64/433/CEE,

     - carni macinate e preparazioni di carni, quali definite dalla direttiva 94/65/CE,

     - prodotti a base di carne, quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE,

     - altri prodotti di origine animale, quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE,

     - grassi fusi, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE,

     - gelatina, quale definita dalla direttiva 92/118/CEE,

     - alimenti per animali da compagnia, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE,

     - proteine animali trasformate, quali definite dalla direttiva 92/118/CEE,

     - ossa e prodotti a base di ossa, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE,

     - materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali, quale definito dalla direttiva 92/118/CEE,

     - intestini di bovini, quali definiti dall'articolo 2, lettere b) e v), della direttiva 77/99/CEE.

     a) Quando i summenzionati prodotti di origine animale, contenenti materiale proveniente da bovini, ovini o caprini, sono importati nella Comunità da paesi terzi o loro regioni, i certificati sanitari devono essere accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese produttore, secondo la seguente formulazione:

     "Il prodotto d'origine animale non contiene e non deriva da materiale specifico a rischio, quale definito dall'allegato XI, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, prodotto dopo il 31 marzo 2001, o carne separata meccanicamente ottenuta dalle ossa di bovini, ovini o caprini dopo il 31 marzo 2001. Dopo tale data, la macellazione degli animali non ha comportato lo stordimento o l'abbattimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica, né la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.

     Le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse possono contenere la colonna vertebrale al momento dell'importazione."

     b) Qualunque riferimento a "prodotti di origine animale" riguarda i prodotti di origine animale elencati in questo punto e non altri prodotti contenenti tali prodotti o da essi derivanti.

     6. Il punto 5 non si applica alle importazioni dai seguenti paesi:

     Australia

     Argentina

     Botswana

     Brasile

     Cile

     Costa Rica

     Namibia

     Nuova Zelanda

     Nicaragua

     Paraguay

     Uruguay

     Singapore

     Swaziland.

     7. Gli Stati membri effettuano frequenti ispezioni ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione della presente sezione e adottano provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento, gli impianti di trasformazione dei rifiuti animali e gli impianti o le strutture di trasformazione ad alto rischio autorizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 della direttiva 90/667/CEE, nonché presso i punti di vendita al consumatore, le discariche e altri servizi di stoccaggio o incenerimento. Gli Stati membri in particolare istituiscono un sistema per garantire e controllare che:

     a) il materiale specifico a rischio utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia usato solo per gli scopi autorizzati;

     b) il materiale specifico a rischio, soprattutto qualora la sua rimozione avvenga presso impianti o strutture diversi dai macelli, sia separato completamente dagli altri rifiuti non destinati all'incenerimento, sia raccolto separatamente e sia smaltito a norma del punto 1 e dei punti da 8 a 11. Gli Stati membri possono decidere di consentire la spedizione di teste o carcasse contenenti materiale specifico a rischio a un altro Stato membro, dopo che lo stesso ha acconsentito a ricevere tale materiale e ha approvato le condizioni specifici applicabili al trasporto.

     Tuttavia, le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importate in uno Stato membro o spedite a un altro Stato membro senza che questo abbia preventivamente espresso il proprio consenso.

     8. Gli Stati membri garantiscono che il materiale specifico a rischio sia rimosso presso:

     a) i macelli;

     b) i laboratori di sezionamento, gli impianti o le strutture ad alto rischio di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 90/667/CEE, sotto la supervisione di un operatore appositamente nominato dall'autorità competente. Tali stabilimenti devono essere a tal fine riconosciuti dall'autorità competente.

     Gli Stati membri possono però disporre la rimozione della colonna vertebrale presso i punti di vendita al consumatore.

     Qualora i materiali specifici a rischio non siano rimossi dagli animali morti non macellati per il consumo umano, le parti del corpo contenenti materiale specifico a rischio o l'intero corpo devono essere trattati come materiale specifico a rischio.

     9. Gli Stati membri devono garantire che tutto il materiale specifico a rischio sia trattato con un colorante e, se del caso, immediatamente marcato al momento della rimozione e completamente distrutto:

     a) tramite incenerimento e senza pretrattamento; oppure,

     b) purché il colorante o la marcatura restino identificabili, dopo il pretrattamento:

     i) in conformità dei sistemi di cui ai capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato della decisione 92/562/CEE:

     - mediante incenerimento,

     - mediante coincenerimento;

     ii) in conformità almeno delle norme di cui all'allegato I della decisione 1999/534/CE, mediante sotterramento in una discarica autorizzata.

     10. Gli Stati membri possono, in deroga alle disposizioni di cui ai punti 8 e 9, consentire l'incenerimento o il sotterramento di materiale specifico a rischio o di interi corpi non sottoposti a colorazione o, se del caso, a rimozione del materiale specifico a rischio, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE, in base a un metodo che escluda ogni rischio di trasmissione di una EST e sia stato approvato e verificato dalla competente autorità, in particolare qualora gli animali siano morti o siano stati abbattuti nel contesto di misure di controllo di una malattia.

     11. Se del caso, gli Stati membri possono spedire materiale specifico a rischio o il materiale trattato da esso derivante ad altri Stati membri per l'incenerimento a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/735/CE.

     Questo punto può essere modificato su richiesta di uno Stato membro, in modo da consentire la spedizione di materiale specifico a rischio o del materiale trattato da esso derivante a paesi terzi per l'incenerimento, una volta adottate norme relative a tali esportazioni.

     12. In deroga al punto 1, lettera a), punto i), può essere deciso, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, di consentire l'uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:

     a) nati, allevati continuativamente e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è estremamente improbabile oppure improbabile ma non esclusa; oppure,

     b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.

     Il Regno Unito, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e l'Austria possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b), rispettivamente.

     Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga sono tenuti, oltre ad ottemperare alle prescrizioni fissate all'allegato III, capitolo A, sezione I, ad assicurare che uno dei test rapidi approvati elencati all'allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

     a) deceduti nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote in cui la densità degli animali è bassa, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;

     b) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.

     La presente deroga non è concessa per consentire l'uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito e dal Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre.

     Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate ai sensi dell'articolo 21.

 

 

ALLEGATO IV

 

     "C. Relativamente ai divieti in materia di alimentazione degli animali

     La decisione 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali e la decisione 2001/9/CE della Commissione in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE restano in vigore.

     È possibile adottare una decisione in conformità della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per adattare la decisione 2000/766/CE alla situazione di ciascuno Stato membro alla luce dei risultati delle ispezioni della Commissione e dell'incidenza della BSE, quale risulta dal monitoraggio della malattia, con particolare riferimento ai testi sui bovini, a norma dell'allegato III.

 

     D. Relativamente all'immissione sul mercato e all'esportazione

     1. Le seguenti disposizioni restano in vigore in via transitoria:

     decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito;

     decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE;

     decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio;

     decisione 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio;

     decisione 2000/345/CE della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE;

     decisione 2000/371/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Francia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE;

     decisione 2000/372/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Spagna, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE;

     decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica.

     2. Le importazioni di bovini devono essere condizionate alla presentazione di un certificato veterinario internazionale attestante che:

     a) è stata vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine ottenute da mammiferi e tale divieto è stato effettivamente applicato;

     b) i bovini destinati all'esportazione verso paesi della Comunità sono contrassegnati mediante un sistema d'identificazione permanente che ne consente la rintracciabilità fino alla madre e al branco d'origine e non appartengono alla progenie di femmine sospette di infezione da BSE.

     3. Le importazioni di embrioni e ovuli di bovini sono condizionate alla presentazione di un certificato veterinario internazionale attestante che è stata vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine ottenute da mammiferi e tale divieto è stato effettivamente applicato.

     4. I punti 2 e 3 non si applicano alle importazioni dai seguenti paesi:

     Australia

     Argentina

     Botswana

     Brasile

     Cile

     Costa Rica

     Namibia

     Nuova Zelanda

     Nicaragua

     Paraguay

     Uruguay

     Singapore

     Swaziland"

 


[1] Numero sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 270/2002.

[2] Allegato modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 270/2002.