§ 1.5.A6 - Regolamento 14 febbraio 2002, n. 270.
Regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/02/2002
Numero:270


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:
Art. 2.      Il regolamento (CE) n. 1326/2001 è così modificato:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.A6 - Regolamento 14 febbraio 2002, n. 270.

Regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti.

(G.U.C.E. 15 febbraio 2002, n. L 45).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Norme dettagliate di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini e nei caprini sono stabilite dall'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.

     (2) Dette norme dovrebbero essere rivedute per tenere conto del parere del comitato scientifico direttivo (CSD) del 18-19 ottobre 2001, il quale ha raccomandato di svolgere con urgenza un'indagine sull'incidenza delle TSE mediante test rapidi disponibili valendosi di design e dimensioni del campione statisticamente corretti.

     (3) Il comitato scientifico direttivo ha precisato, nel suo parere del 29-30 novembre 2001 sui requisiti di indagini BSE/TSE statisticamente autorevoli, che la prevalenza di TSE negli ovini adulti può variare da 20 a 500 casi positivi su un milione di esemplari a seconda dello Stato membro interessato. Negli Stati membri con una vasta popolazione ovina, una dimensione del campione sufficiente per accertare la prevalenza di un caso positivo su 20.000 animali da macello sani, ad un livello di fiducia del 95%, è il massimo che sia possibile realisticamente ottenere al momento attuale. La dimensione del campione per i paesi con un'esigua popolazione ovina dovrebbe essere adattata per tenere conto di circostanze di ordine pratico riguardo agli animali idonei disponibili per i test.

     (4) Per motivi pratici, i criteri relativi all'età per definire le popolazioni da sottoporre a campionamento dovrebbero essere estesi facendo riferimento alla dentizione. Agli Stati membri che utilizzano altri sistemi per consentire la determinazione dell'età dell'animale dovrebbe essere permesso di continuare a servirsi di un'età di 18 mesi.

     (5) Il parere del CSD del 29-30 novembre 2001 raccomanda inoltre di determinare il genotipo del prione di un sottocampione di ovini sorvegliati selezionato a caso. La dimensione del campione per i paesi con un'esigua popolazione ovina dovrebbe essere adattata per tenere conto di circostanze di ordine pratico riguardo agli animali idonei disponibili per i test.

     (6) Finlandia e Austria hanno confermato i loro primi casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) rispettivamente il 7 e13dicembre 2001. Non è quindi più appropriato concedere a questi Stati membri deroghe riguardo alla sorveglianza del bestiame sano da macello, la rimozione della colonna vertebrale e lo svolgimento di un'indagine statistica risolutiva.

     (7) Durante il periodo transitorio, norme dettagliate per la rimozione e la distruzione di materiali a rischio specifico sono stabilite nell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001.

     (8) Per evitare la disgregazione del mercato interno, e tenuto conto dei pareri del comitato scientifico direttivo di cui alla decisione 2001/233/CE della Commissione, le carcasse e le parti di carcasse di bovini che ancora contengono la colonna vertebrale dovrebbero essere autorizzate per il commercio fra Stati membri e se importate da paesi terzi. Per controllarne la rimozione occorre stabilire specifiche misure di controllo.

     (9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di consentire la rimozione della colonna vertebrale presso punti di vendita al pubblico specificamente autorizzati, sorvegliati e registrati per questo scopo.

     (10) Nel suo parere del 29 giugno 2001 sul tessuto adiposo associato al tubo digerente di bovini, ovini e caprini, il CSD ha dichiarato che un'infettività potenziale potrebbe essere riscontrata nei nervi mesenterici e nei nodi linfatici mesenterici situati presso l'arteria mesenterica nei bovini. Poiché un controllo della rimozione di questa sola zona specifica è di improbabile fattibilità, l'intero mesentere dei bovini dovrebbe essere pertanto considerato materiale specifico a rischio.

     (11) Occorre chiarificare norme in seguito alla rimozione di materiale specifico a rischio e in particolare quelle relative alla coloratura di tale materiale.

     (12) La rimozione del materiale specifico a rischio dai prodotti destinati ad alimenti e mangimi rappresenta l'unica misura più importante a tutela della salute pubblica. In attesa di classificazione, sono state adottate decisioni relative ai paesi terzi e a titolo di precauzione è opportuno mantenere le misure minime di tutela previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 per le importazioni da paesi terzi non considerati liberi da BSE. Alcuni paesi terzi, per i quali la valutazione dei materiali a rischio specifico ha dimostrato come altamente improbabile la presenza di BSE nel bestiame nazionale, eneficiano di una deroga alle misure transitorie. Occorre chiarire la misura in cui sono permesse le importazioni da tali paesi, in particolare per quanto riguarda l'origine dei prodotti destinati all'importazione.

     (13) Nel suo parere del 29 giugno 2001 sul rischio geografico di BSE i taluni paesi terzi, il comitato scientifico direttivo (SSC) ha tratto la conclusione che, oltre ai paesi esaminati in precedenza, la presenza di BSE nel bestiame locale è altamente improbabile a Panama e nel Salvador. Panama e il Salvador dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di paesi terzi che beneficiano di una deroga per le importazioni di prodotti di origine animale, bovini vivi, embrioni e ovuli.

     (14) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza.

     (15) L'esperienza dimostra che occorre chiarificare le misure che si applicano all'alimentazione degli animali stabilite dal regolamento (CE) n. 1326/2001, mantenendo nel contempo il divieto stabilito dalla decisione 2000/766/CE del Consiglio durante il periodo transitorio. Occorre inoltre chiarificare che le norme del regolamento relative all'immissione sul mercato di ovini e caprini vivi, del loro sperma, embrioni e ovuli si applicano durante il periodo transitorio.

     (16) Il regolamento (CE) n. 1326/2001 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza.

     (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

     1) L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

     2) L'allegato XI è modificato come segue:

     a) la parte A è sostituita dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

     b) Nella parte B, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) Nella parte D, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1326/2001 è così modificato:

     1) All'articolo 1, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) Nell'allegato I, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

     Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) e dell'allegato XI, parte A, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dall'allegato II del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° marzo 2002.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II [1]

     (Omissis)


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 24 giugno 2003, n. L 155.