§ 1.5.E15 - Decisione 27 marzo 2003, n. 214.
Decisione n. 2003/214/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/03/2003
Numero:214


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 1.5.E15 - Decisione 27 marzo 2003, n. 214.

Decisione n. 2003/214/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 marzo 2003, n. L 81).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.

     (2) L'infezione d'influenza aviaria del sottotipo H7N7 ha colpito diversi branchi di volatili nella zona detta «Gelderse Vallei».

     (3) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.

     (4) Tenuto conto dell'elevata mortalità e della rapida diffusione dell'infezione, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate come previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prima che la malattia fosse ufficialmente confermata.

     (5) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora ritenute necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

     (6) Inoltre, sono stati vietati tutti i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi nonché la loro spedizione in altri Stati membri.

     (7) Gli stessi divieti dovrebbero applicarsi alle esportazioni verso i paesi terzi al fine di tutelare il loro status sanitario e prevenire il rischio di reintroduzione di tali spedizioni in un altro Stato membro.

     (8) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, previa consultazione delle autorità olandesi, la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, modificata dalla decisione 2003/156/CE, rafforzando le misure adottate dai Paesi Bassi e prevedendo talune deroghe specifiche per i movimenti di volatili destinati alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.

     (9) Con le decisioni 2003/156/CE, 2003/172/CE, 2003/186/CE  e 2003/191/CE  della Commissione, le misure previste dalla decisione 2003/153/CE sono state prorogate per tener conto dell'evoluzione della malattia e modificate di conseguenza.

     (10) Le informazioni epidemiologiche attualmente disponibili e i primi risultati del programma di sorveglianza condotto su scala nazionale nei Paesi Bassi inducono a ritenere che il virus fortemente patogeno dell'influenza aviaria si sia manifestato unicamente nella «Gelderse Vallei».

     (11) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia, è opportuno prorogare ancora una volta l'applicazione delle misure adottate con la decisione 2003/191/CE. Occorre tuttavia prevedere una deroga per le spedizioni, in determinate condizioni, di pulcini di un giorno dai Paesi Bassi verso gli altri Stati membri, a meno che siano originari di unità d'incubazione o di aziende situate nelle zone di sorveglianza. A tale scopo occorre prevedere requisiti supplementari di certificazione.

     (12) È inoltre opportuno autorizzare, sotto controllo ufficiale, i movimenti di tacchini da allevamento all'interno dei Paesi Bassi ma fuori delle zone soggette a restrizioni, nonché i movimenti di uova da cova all'interno delle zone suddette.

     (13) Le carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario devono essere contrassegnate con un bollo sanitario conforme a quello previsto nel capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio. Per consentire la commercializzazione sul mercato olandese di carni fresche di pollame ottenute da volatili originari delle zone di sorveglianza occorre stabilire disposizioni specifiche per la loro bollatura sanitaria.

     (14) Dopo aver valutato la situazione in stretta collaborazione con le autorità olandesi, nell'intento di proteggere il patrimonio avicolo comunitario e di evitare la diffusione dell'infezione al di fuori della zona di protezione, è opportuno procedere al vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole situate nelle due zone a rischio.

     (15) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.

     (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi e di uova da cova dai Paesi Bassi verso altri Stati membri o paesi terzi.

     2. In deroga al paragrafo 1, i Paesi Bassi possono spedire pulcini di un giorno nati in unità d'incubazione situate fuori delle zone di sorveglianza e ad almeno 25 km da qualsiasi unità d'incubazione o azienda infette o sospette. Le uova da cova devono essere originarie di un'azienda che il giorno di raccolta delle uova e il giorno della schiusa sia situata fuori delle zone di sorveglianza e ad almeno 25 km da qualsiasi unità d'incubazione o azienda infette o sospette. I branchi da cui provengono i pulcini di un giorno devono essere stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico. Le uova da cova devono essere tenute in incubatoi distinti da quelli delle uova da cova non conformi al presente paragrafo.

     Nei certificati di polizia sanitaria che accompagnano le spedizioni di pulcini di un giorno a partire dai Paesi Bassi verso altri Stati membri deve figurare la seguente dicitura:

     «Le condizioni di polizia sanitaria della presente spedizione sono conformi alla decisione 2003/214/CE

     Le autorità competenti autorizzano la spedizione di pulcini di un giorno secondo quanto disposto nel presente paragrafo soltanto previa notifica di 48 ore alle autorità veterinarie centrali e locali di destinazione e trasmettono tale notifica.

     3. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno dei Paesi Bassi.

     4. In deroga del paragrafo 3, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza:

     a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;

     b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale;

     c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale;

     d) di tacchini da un allevamento ad un centro d'ingrasso sotto controllo ufficiale;

     e) di pulcini di un giorno destinati ad essere spediti verso altri Stati membri e paesi terzi in conformità a quanto disposto nel paragrafo 2.

     5. In deroga del paragrafo 3, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno dei Paesi Bassi.

 

          Art. 2.

     Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello originari delle zone di sorveglianza:

     a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;

     b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;

     c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

 

          Art. 3.

     Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, i Paesi Bassi procedono quanto prima possibile al vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole situate nelle zone descritte nell'allegato.

     Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica dal 28 marzo 2003 sino alle ore 24,00 del 10 aprile 2003.

 

          Art. 5.

     I Paesi Bassi modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

 

          Art. 6.

     I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Zona A:

     Buffergebied pluimvee Putten de Gelderse Vallei 24-03-2003

     a) Vanaf Strand Horst de Palmbosweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Buitenbrinkweg.

     b) Buitenbrinkweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Schaapsdijk.

     c) Schaapsdijk volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Zeeweg.

     d) Zeeweg volgend in oostelijke richting tot aan Telgterweg.

     e) Telgterweg volgend in zuidelijke richting overgaand in Telgterengweg tot aan Bulderweg.

     f) Bulderweg volgend in oostelijke richting tot aan Volenbeekweg.

     g) Volenbeekweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Telgterweg.

     h) Oude Telgterweg volgend in westelijke richting tot aan de Watervalweg.

     i) Watervalweg volgend in zuidelijke richting tot aan de kruising van de Watervalweg/Telgterweg (Ermelo).

     j) Vanaf de kruising van de Watervalweg/Telgterweg (Ermelo), de Telgterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Rijksweg N798 (Putten).

     k) Oude Rijksweg N798 (Putten) volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Stationsstraat.

     l) Stationsstraat volgend in westelijke richting overgaand in Zuiderzeestraatweg tot aan de Waterweg.

     m) Waterweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan Hoornsdam.

     n) Hoornsdam volgend in westelijke richting tot aan het Nuldernauw.

     o) Nuldernauw volgend in noordoostelijke richting tot Strand Horst.

 

     Zona B:

     Buffergebied pluimvee Wageningen in de Gelderse Vallei 24-03-2003

     a) Vanaf de kruising Werftweg/Veensteeg (De Kraats) de Veensteeg volgend zuidoostelijke richting tot aan Heuvelweg.

     b) Heuvelweg volgend in noordoostelijke richting tot aan Slagsteeg.

     c) Slagsteeg volgend in zuidelijke richting tot aan de Weerdjesweg.

     d) Weerdjesweg volgend in oostelijke richting tot aan Harsloweg.

     e) Harsloweg volgend in zuidelijk richting tot aan Lange Rijnsteeg.

     f) Lange Rijnsteeg volgend in oostelijke richting overgaand in Dijkgraaf overgaand in Lange Steeg tot aan Doctor Willem Dreeslaan (N781).

     g) Doctor Willem Dreeslaan (N781) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Mansholtlaan overgaand in de Diedenweg overgaand in Westerbergweg overgaand in Onderlangs overgaand in Veerdam tot aan de rivier de Rijn.

     h) De rivier de Rijn stroomafwaarts volgend tot aan de Rijnbrug N233 (Rhenen).

     i) De Rijnbrug (N233) volgend in noordelijke richting overgaand in Lijnweg (N233) overgaand in Cuneraweg (N233) tot aan Zuidelijke Meentsteeg.

     j) Zuidelijke Meentsteeg volgend in noordoostelijke richting overgaand in Werftweg.

     k) Werftweg volgend in oostelijke richting tot de kruising Werftweg/Veensteeg (De Kraats).