§ 1.5.D95 - Decisione 6 marzo 2003, n. 156.
Decisione n. 2003/156/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/03/2003
Numero:156


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.D95 - Decisione 6 marzo 2003, n. 156.

Decisione n. 2003/156/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 marzo 2003, n. L 64).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria.

     (2) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, le autorità olandesi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi.

     (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione provvisoria 2003/153/CE che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi e concede deroghe specifiche peri movimenti di volatili destinati alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.

     (4) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia, è opportuno prorogare le misure protettive stabilite dalla decisione 2003/153/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 2 della decisione n. 2003/153/CE, i termini «fino alla mezzanotte del 6 marzo 2003» sono sostituiti dai termini «fino alle ore 12 del 13 marzo 2003».

     2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.