§ 1.5.E02 - Decisione 12 marzo 2003, n. 177.
Decisione n. 2003/177/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/465/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/03/2003
Numero:177


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E02 - Decisione 12 marzo 2003, n. 177.

Decisione n. 2003/177/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/465/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 14 marzo 2003, n. L 70).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione, in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/465/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/28/CE, ha riconosciuto per gli allevamenti bovini di taluni Stati membri o loro regioni la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovinaenzootica.

     (2) Le autorità competenti dell'Italia hanno trasmesso alla Commissione documenti comprovanti che per la regione Emilia-Romagna sono soddisfatte tutte le condizioni previste all'allegato D, capitolo I, sezione E, della direttiva 64/432/CEE.

     (3) È pertanto opportuno dichiarare la regione Emilia-Romagna ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica, secondo le disposizioni della direttiva 64/432/CEE.

     (4) Occorre modificare di conseguenza la decisione 1999/465/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato II della decisione n. 1999/465/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE

INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

 

     Gran Bretagna (Regno Unito)

     Irlanda del Nord (Regno Unito)

     Provincia di Bolzano (Italia)

     Provincia di Trento (Italia)

     Regione Valle d'Aosta (Italia)

     Regione Emilia-Romagna (Italia)»