§ 2.3.137 - Decisione 20 dicembre 2001, n. 28/2003.
Decisione n. 2003/28/CE della Commissione relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:20/12/2001
Numero:28


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 2.3.137 - Decisione 20 dicembre 2001, n. 28/2003.

Decisione n. 2003/28/CE della Commissione relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in ¡lava (Spagna). (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 22 gennaio 2003, n. L 17).

 

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     (Omissis)

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'aiuto di Stato, sotto forma di esenzione dell'imposta sulle società, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di ¡lava, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tramite l'articolo 14 della legge provinciale 18/1993 del 5 luglio 1993, è incompatibile con il mercato comune.

 

          Art. 2.

     La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1, qualora lo stesso fosse ancora in vigore.

 

          Art. 3.

     1. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione. La Spagna annulla ogni pagamento in relazione agli aiuti non ancora versati.

     2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

 

          Art. 4.

     Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

 

          Art. 5.

     Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.