§ 1.5.462 - Decisione 13 luglio 1999, n. 465.
Decisione n. 1999/465/CE della Commissione che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/07/1999
Numero:465


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri e le regioni di Stati membri elencati rispettivamente negli allegati I e II sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1 luglio 1999
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.462 - Decisione 13 luglio 1999, n. 465. [1]

Decisione n. 1999/465/CE della Commissione che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 181).

 

Art. 1.

     Gli Stati membri e le regioni di Stati membri elencati rispettivamente negli allegati I e II sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1 luglio 1999.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

STATI MEMBRI CONSIDERATI UFFICIALMENTE

INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

 

     Belgio

     Danimarca

     Germania

     Spagna

     Francia

     Irlanda

     Lussemburgo

     Paesi Bassi

     Austria

     Finlandia

     Svezia

 

ALLEGATO II [3]

REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE

INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

 

     Gran Bretagna (Regno Unito)

     Irlanda del Nord (Regno Unito)

     Provincia di Bolzano (Italia)

     Provincia di Trento (Italia)

     Regione Valle d'Aosta (Italia)

     Regione Emilia-Romagna (Italia)

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 4 della decisione n. 2003/467/CE.

[2] Allegato così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2001/28/CE.

[3] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/177/CE.