§ 1.5.D96 - Decisione 7 marzo 2003, n. 163.
Decisione n. 2003/163/CE della Commissione che modifica le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE per quanto concerne il Botswana. (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:07/03/2003
Numero:163


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     


§ 1.5.D96 - Decisione 7 marzo 2003, n. 163.

Decisione n. 2003/163/CE della Commissione che modifica le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE per quanto concerne il Botswana. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2003/74/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

     (2) La decisione 2000/585/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2003/74/CE, stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio.

     (3) Un focolaio di afta epizootica è stato confermato il 7 gennaio 2003 nel Botswana nella zona n. 6 riconosciuta dalla CE, a seguito di una prima presunta infezione in un allevamento il 23 dicembre 2002, e la decisione 2003/74/CE della Commissione è stata adottata per sospendere le esportazioni da tutto il paese verso la Comunità di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e da allevamento prodotte dopo la presunta data di prima infezione, in attesa delle ulteriori informazioni necessarie a sostegno di una regionalizzazione.

     (4) Le autorità del Botswana hanno proceduto ad una vaccinazione di emergenza attorno al focolaio e hanno eseguito indagini per valutare la situazione nel paese. Tutti gli animali degli allevamenti infetti sono stati distrutti.

     (5) Da questa valutazione è emerso che l'area infetta è situata nelle zone veterinarie di sorveglianza n. 6 e n. 7 e la sua superficie misura all'incirca 30 chilometri per 40. Anche quattro aziende situate alla periferia di quest'area sono state incluse nella zona infetta, vista la possibilità di contatti con animali delle aziende infette.

     (6) Non sono stati registrati altri casi di afta epizootica nel paese.

     (7) Le autorità del Botswana hanno informato la Commissione che le zone n. 6 e n. 7 sono quelle infette, le limitrofe zone n. 5, n. 8 e n. 9 sono considerate zone tampone, mentre le zone n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 debbono essere considerate indenni. Queste zone indenni sono fisicamente separate dal resto del territorio mediante recinzioni.

     (8) Considerata la situazione, occorre consentire l'importazione nella Comunità di carni disossate fresche sottoposte a maturazione, escluse le frattaglie, di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e da allevamento dalle zone n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14, a prescindere dalla data di macellazione.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione dovranno essere riesaminate entro tre mesi, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della malattia e delle ulteriori informazioni trasmesse dalla autorità del Botswana.

     (10) Le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE devono essere modificate conseguentemente.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione n. 1999/283/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

 

          Art. 2.

     L'allegato II della decisione n. 1999/283/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

 

          Art. 3.

     L'allegato I della decisione n. 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

 

          Art. 4.

     L'allegato II della decisione n. 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV della presente decisione.

 

          Art. 5.

     Le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate entro tre mesi tenendo conto dell'evoluzione della situazione dell'afta epizootica nel Botswana.

 

          Art. 6.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 14 marzo 2003.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI AFRICANI

AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

 

PAESE

CODICE DEL TERRITORIO

VERSIONE

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO

BOTSWANA

BW

01/99

Tutto il paese

 

BW-01

01/03

Zone veterinarie di sorveglianza n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 18

 

BW-02

01/03

Zone veterinarie di sorveglianza n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14

MAROCCO

MA

01/99

Tutto il paese

MADAGASCAR

MG

01/99

Tutto il paese

NAMIBIA

NA

01/99

Tutto il paese

 

NA-01

01/00

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

SWAZILAND

SZ

01/99

Tutto il paese

 

SZ-01

01/01

Zona ad ovest della “linea rossa” che si estende verso nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane, escluse le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

SUDAFRICA

ZA

01/99

Tutto il paese

 

ZA-01

03/01

Repubblica sudafricana, tranne:

- la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est di 28° di longitudine,

e

- il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

ZIMBABWE

ZW

01/99

Tutto il paese

 

ZW-01

01/99

Regioni veterinarie delle province del Mashonaland West, Mashonaland East (compreso il distretto di Chikomba), Mashonaland Central, Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente ai distretti di Gutu e Masvingo), Matabeleland South (limitatamente ai distretti di Insiza, Bullimamangwe, Umzingwamange, Gwanda e West Nicholson) e Matabeleland north (limitatamente ai distretti di Bubi e Umgusa)»

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI

 

PAESE

CODICE

Carni fresche destinate al consumo umano

CARNI FRESCHE PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO

 

 

BOVINI

SUINI

OVINI/CAPRINI

SOLIPEDI

 

 

 

MC (1)

GS(2)

MC(1)

GS(2)

MC(1)

GS(2)

MC(1)

GS(2)

 

BOTSWANA

BW

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

BW-01

A (3)

a

-

 

C(3)

a

D

 

-

 

BW-02

A (4)

a

-

 

C(4)

a

D

 

-

MAROCCO

MA

-

 

-

 

-

 

D

 

-

MADAGASCAR

MG

-

 

-

 

-

 

D

 

-

NAMIBIA

NA

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

NA-01

A

a

-

 

C

a

D

 

-

SWAZILAND

SZ

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

SZ-01

A

a

-

 

-

 

D

 

-

SUDAFRICA

ZA

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

ZA-01

A

a

-

 

C

a

D

 

-

ZIMBABWE

ZW

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

ZW-01

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(1) MC: Modello del certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di prodotto conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il segno “-” indica che non sono consentite importazioni.

(2) GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

(3) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002.

(4) Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002.»

 

 

ALLEGATO III

 

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI TERZI

AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI POLIZIA SANITARIA

 

Paese

Codice del territorio

Versione

Descrizione del territorio

Bulgaria

BG-1

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

BG-2

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

BG-3

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

Brasile

BR-1

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione (e successive modifiche)

Botswana

BW-01

01/03

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

BW-02

01/03

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

Repubblica ceca

CZ-1

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

CZ-2

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

Namibia

NA-01

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

Russia

RU-1

01/99

La regione di Murmansk (Murmanskaya oblast) Swaziland SZ-01 - Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

Sudafrica

ZA-01

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

Zimbabwe

ZW-01

-

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

Paesi che figurano nella prima colonna dell'allegato II

Codice ISO indicato nella prima colonna dell'allegato II

 

Tutto il paese

 

 

ALLEGATO IV

«ALLEGATO II

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione

di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

 

     (Omissis)