Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/12/2000 |
Numero: | 807 |
Sommario |
Art. 1. Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse secondo la codificazione figurante negli allegati I, II e III della presente decisione |
Art. 2. Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse avvalendosi dei codici figuranti negli allegati IV-X della presente decisione |
Art. 3. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001 |
Art. 4. Alla data indicata all'articolo 3 sono abrogate le decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.D4 – Decisione 11 dicembre 2000, n. 807. [1]
Decisione n. 2000/807/CE della Commissione che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 326).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La decisione 84/90/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla
(2) La
(3) E’ necessario consolidare e aggiornare le succitate decisioni. Per una maggiore trasparenza è opportuno abrogare le suddette decisioni ed adottare una nuova decisione.
(4) La
(5) Sarà prossimamente creato un nuovo sistema informatizzato di trasmissione via internet delle informazioni sulle malattie animali, a norma della
(6) Il Belgio, la Finlandia, la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi, la Norvegia, il Portogallo e la Spagna hanno cambiato il rispettivo sistema di numerazione delle regioni utilizzato nell'ambito della procedura di notifica.
(7) Per migliorare tale procedura è necessario adottare disposizioni che permettano la localizzazione più precisa dei focolai, con riferimento alla longitudine e alla latitudine.
(8) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non devono essere pubblicati.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse secondo la codificazione figurante negli allegati I, II e III della presente decisione.
Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse avvalendosi dei codici figuranti negli allegati IV-X della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Alla data indicata all'articolo 3 sono abrogate le decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegati [2]
(Omissis).
[1] Decisione abrogata dall’art. 3 della
[2] Allegati da ultimo modificati dalla