§ 1.5.D4 – Decisione 11 dicembre 2000, n. 807.
Decisione n. 2000/807/CE della Commissione che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/12/2000
Numero:807


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse secondo la codificazione figurante negli allegati I, II e III della presente decisione
Art. 2.      Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse avvalendosi dei codici figuranti negli allegati IV-X della presente decisione
Art. 3.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001
Art. 4.      Alla data indicata all'articolo 3 sono abrogate le decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.D4 – Decisione 11 dicembre 2000, n. 807. [1]

Decisione n. 2000/807/CE della Commissione che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 326).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, modificata da ultimo dalla decisione 2000/556/CE della Commissione, in particolare l'articolo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 84/90/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 89/163/CEE, stabilisce il metodo codificato per la notifica delle malattie degli animali in applicazione della direttiva 82/894/CEE.

     (2) La decisione 90/442/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione del 17 dicembre 1996, stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali.

     (3) E’ necessario consolidare e aggiornare le succitate decisioni. Per una maggiore trasparenza è opportuno abrogare le suddette decisioni ed adottare una nuova decisione.

     (4) La decisione n. 2/1999 della Commissione del Comitato misto CE-Andorra, del 22 dicembre 1999, relativa alle modalità di applicazione del protocollo, firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997, sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra prevede la partecipazione di Andorra al sistema di notifica delle malattie animali (ADNS).

     (5) Sarà prossimamente creato un nuovo sistema informatizzato di trasmissione via internet delle informazioni sulle malattie animali, a norma della direttiva 82/894/CEE.

     (6) Il Belgio, la Finlandia, la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi, la Norvegia, il Portogallo e la Spagna hanno cambiato il rispettivo sistema di numerazione delle regioni utilizzato nell'ambito della procedura di notifica.

     (7) Per migliorare tale procedura è necessario adottare disposizioni che permettano la localizzazione più precisa dei focolai, con riferimento alla longitudine e alla latitudine.

     (8) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non devono essere pubblicati.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse secondo la codificazione figurante negli allegati I, II e III della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse avvalendosi dei codici figuranti negli allegati IV-X della presente decisione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 4.

     Alla data indicata all'articolo 3 sono abrogate le decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegati [2]

     (Omissis).


[1] Decisione abrogata dall’art. 3 della decisione n. 2005/176/CE.

[2] Allegati da ultimo modificati dalla decisione n. 2004/67/CE.