Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/01/2004 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.G72 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 67.
Decisione n. 2004/67/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2000/807/CE per tener conto delle modifiche riguardanti le regioni dei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 20 gennaio 2004, n. L 13).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Nel corso dell'elaborazione dei piani di eradicazione delle malattie animali i Paesi Bassi hanno modificato la suddivisione del paese in regioni. Si è provveduto a definire i limiti delle nuove regioni per agevolare i controlli nel caso di focolai di malattie. Queste modifiche interessano il sistema di notifica delle malattie animali (ADNS) istituito dalla
(3) La
(4) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'allegato della presente decisione non deve essere pubblicato.
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato V della
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.