§ 1.5.G72 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 67.
Decisione n. 2004/67/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2000/807/CE per tener conto delle modifiche riguardanti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/01/2004
Numero:67


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.G72 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 67.

Decisione n. 2004/67/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2000/807/CE per tener conto delle modifiche riguardanti le regioni dei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 20 gennaio 2004, n. L 13).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, in particolare l'articolo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/807/CE della Commissione stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE.

     (2) Nel corso dell'elaborazione dei piani di eradicazione delle malattie animali i Paesi Bassi hanno modificato la suddivisione del paese in regioni. Si è provveduto a definire i limiti delle nuove regioni per agevolare i controlli nel caso di focolai di malattie. Queste modifiche interessano il sistema di notifica delle malattie animali (ADNS) istituito dalla decisione 2000/807/CE. Nell'ambito dell'ADNS occorre pertanto sostituire le attuali regioni con le nuove regioni (dipartimenti).

     (3) La decisione 2000/807/CE deve essere modificata di conseguenza.

     (4) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'allegato della presente decisione non deve essere pubblicato.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato V della decisione 2000/807/CE è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.