Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 01/03/2005 |
Numero: | 176 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.L73 – Decisione 1 marzo 2005, n. 176.
Decisione n. 2005/176/CE della Commissione che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 5 marzo 2005, n. L 59).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) I paesi che tra breve aderiranno all’Unione europea utilizzano il sistema di notifica delle malattie animali (ADNS) in modo informale, ma occorre ora rendere ufficiale la loro partecipazione.
(4) Vari Stati membri hanno adattato alcuni dei codici relativi alle proprie regioni, per cui è ora necessario effettuare i rispettivi adeguamenti nelle disposizioni comunitarie pertinenti.
(5) Occorre inserire nelle disposizioni comunitarie in causa le carte dei diversi paesi per chiarire le informazioni trasmesse alla Commissione e ai paesi che partecipano al sistema ADNS.
(6) Alcune malattie equine e delle api sono state recentemente aggiunte all’allegato I della
(7) A scopo di chiarezza e razionalità occorre abrogare e sostituire la
(8) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non devono essere pubblicati.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
Ai fini delle procedure di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sui focolai di malattie ai sensi della
Art. 2.
Ai fini delle procedure di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sui focolai di malattie ai sensi della
Art. 3.
La
Art. 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.