Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 03/12/2001 |
Numero: | 867 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato IV della direttiva 90/539/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. |
Art. 2. La presente decisione si applica al pollame vivo e alle uova da cova certificati a decorrere dal 1° gennaio 2002. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.890 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 867.
Decisione (CE) n. 2001/867 della Commissione recante modifica della direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio in ordine ai certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.
(G.U.C.E. 7 dicembre 2001, n. L 323).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
1. I certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, previsti nell'allegato IV della
2. Dall'esperienza fatta in occasione dell'insorgenza di focolai della malattia di Newcastle nella Comunità emerge che le informazioni sulle vaccinazioni compiute sul pollame stesso o sui branchi di origine dei pulcini di un giorno o delle uova da cova hanno una grande importanza ai fini delle indagini sulle epizoozie.
3. È necessario quindi disporre che nei certificati sanitari previsti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova sia inserita l'informazione riguardante le vaccinazioni contro al malattia di Newcastle.
4. Occorre quindi modificare di conseguenza la
5. Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L'allegato IV della
La presente decisione si applica al pollame vivo e alle uova da cova certificati a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis)