Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/08/2001 |
Numero: | 640 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati I e II della decisione 2000/585/CE sono modificati come disposto nell'allegato |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B94 - Decisione 2 agosto 2001, n. 640.
Decisione n. 2001/640/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/585/CE per quanto riguarda le importazioni di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio dall'Argentina, dalla Nuova Caledonia e dall'Uruguay.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 18 agosto 2001, n. L 223).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.
(3) Sulla base di una missione condotta dalla Commissione e delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie competenti, può essere autorizzata l'importazione nella Comunità di carni di selvaggina dalla Nuova Caledonia.
(4) A seguito dei cambiamenti constatati nella situazione sanitaria in Argentina e in Uruguay e delle conseguenti modifiche della
(5) La
(6) Le misure adottate con la presente decisione saranno riesaminate in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Gli allegati I e II della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo seguente:
(Omissis).