Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/05/2002 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari: |
Art. 2. Nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari: |
Art. 3. Nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il bentazone e il piridato indicate nell’allegato della presente direttiva. |
Art. 4. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Esse ne informano [...] |
Art. 5. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.5.995 - Direttiva 17 maggio 2002, n. 42.
Direttiva n. 2002/42/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive n. 86/362/CEE, n. 86/363/CEE e n. 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
(G.U.C.E. 22 maggio 2002, n. L 134).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le sostanze attive bentazone e piridato sono state iscritte nell’allegato I della
(2) L’iscrizione nell’allegato I della
(3) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della
(4) Per quanto riguarda l’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della
(5) Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l’iscrizione del piridato nell’allegato I della
(6) Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
(7) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per il bentazone e il piridato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della
(8) Pertanto occorre modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
(9) La Comunità ha notificato il progetto della presente direttiva all’Organizzazione mondiale del commercio, la quale non ha inviato osservazioni al riguardo. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all’importazione per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura sulla base di dati attendibili presentati.
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente direttiva:
[1] Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
[2] Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out21_en.html).
Nell’allegato II, parte A, della
(Omissis).
Nell’allegato II, parte B, della
(Omissis).
Nell’allegato II della
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni con effetto dal 1° gennaio 2003.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO [1]
(Omissis).
[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 272.