§ 1.5.995 - Direttiva 17 maggio 2002, n. 42.
Direttiva n. 2002/42/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive n. 86/362/CEE, n. 86/363/CEE e n. 90/642/CEE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/05/2002
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:
Art. 2.      Nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:
Art. 3.      Nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il bentazone e il piridato indicate nell’allegato della presente direttiva.
Art. 4.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Esse ne informano [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.995 - Direttiva 17 maggio 2002, n. 42.

Direttiva n. 2002/42/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive n. 86/362/CEE, n. 86/363/CEE e n. 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 22 maggio 2002, n. L 134).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE della Commissione, in particolare l’articolo 10,

     vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE, in particolare l’articolo 10,

     vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE, in particolare l’articolo 7,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/37/CE della Commissione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

     considerando quanto segue:

     (1) Le sostanze attive bentazone e piridato sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con le direttive 2000/68/CE e 2001/21/CE della Commissione, rispettivamente, per l’utilizzazione come diserbanti su cereali, ortaggi e foraggio.

     (2) L’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito alle utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a quelle utilizzazioni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.

     (3) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

     (4) Per quanto riguarda l’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Tali rapporti sono stati portati a termine il 13 luglio 2000 per il bentazone e il 12 dicembre 2000 per il piridato. In essi viene stabilita la dose giornaliera ammissibile (GDA) per il bentazone a 0,1 mg/kg di peso corporeo e per il piridato a 0,036 mg/kg di peso corporeo. L’esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità [1] nonché del parere del comitato scientifico per le piante [2] sulla metodologia applicata. Si è concluso che la quantità massima di residui proposta non comporta il superamento delle suddette DGA.

     (5) Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l’iscrizione del piridato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta. La dose di riferimento acuta per il bentazone è stata fissata a 0,25 mg/kg di peso corporeo/giorno. In base alla valutazione dell’esposizione, le quantità massime di residui proposte non comportano un’esposizione acuta dei consumatori non accettabile.

     (6) Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

     (7) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per il bentazone e il piridato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere la maggior parte delle utilizzazioni aggiuntive delle sostanze attive in questione. Dopodiché le quantità massime di residui provvisorie dovrebbero diventare definitive.

     (8) Pertanto occorre modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

     (9) La Comunità ha notificato il progetto della presente direttiva all’Organizzazione mondiale del commercio, la quale non ha inviato osservazioni al riguardo. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all’importazione per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura sulla base di dati attendibili presentati.

     (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente direttiva:

 

[1] Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[2] Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out21_en.html).

 

Art. 1.

     Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il bentazone e il piridato indicate nell’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni con effetto dal 1° gennaio 2003.

     Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

     ALLEGATO [1]

     (Omissis).

 


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 272.