Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 03/05/2002 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente a quanto disposto nell’allegato della presente direttiva. |
Art. 2. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell’etofumesate (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali [...] |
Art. 3. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...] |
Art. 4. 1. Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente etofumesate per accertare il rispetto delle condizioni relative a tale sostanza fissate [...] |
Art. 5. La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2003. |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.5.994 - Direttiva 3 maggio 2002, n. 37.
Direttiva n. 2002/37/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva etofumesate.
(G.U.C.E. 4 maggio 2002, n. L 117).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli effetti dell’etofumesate sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il regolamento (CE) n. 933/94, modificato dal regolamento (CE) n. 491/95, la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 2 ottobre 1998 la Svezia ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e raccomandazioni, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali. Il riesame si è concluso il 26 febbraio 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’etofumesate.
(4) Dal riesame non sono emersi problemi o questioni che richiedano una consultazione del comitato scientifico per i vegetali.
(5) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti l’etofumesate soddisfino in generale le esigenze di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(6) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti nella
(7) Prima di procedere all’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I, è opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie.
(8) Dopo l’iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(9) Occorre quindi modificare in conformità la
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali,
ha adottato la presente direttiva:
L’allegato I della
Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell’etofumesate (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2003.
Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente etofumesate per accertare il rispetto delle condizioni relative a tale sostanza fissate nell’allegato I della
2. Per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente etofumesate quale unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive elencate tutte nell’allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell’allegato I, alla fine della tabella è aggiunto il testo seguente:
(Omissis).