Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 26/02/2002 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari |
Art. 2. Nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari |
Art. 3. Nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina indicate nell’allegato della presente direttiva. [...] |
Art. 4. Nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE, la quantità massima di residui provvisoria per il kresoxym metile è portata a 0,2 mg/kg |
Art. 5. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2002. Esse ne informano [...] |
Art. 6. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.5.941 - Direttiva 26 febbraio 2002, n. 23.
Direttiva n. 2002/23/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
(G.U.C.E. 7 marzo 2002, n. L 64).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le nuove sostanze attive flupirsulfuron metile, pimetrozina, azossistrobina e kresoxym metile (le sostanze attive in questione) sono state iscritte nell’allegato I della
(2) L’inclusione delle sostanze attive suddette nell’allegato I è stata effettuata in base alla valutazione dei dati presentati riguardanti le utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a queste utilizzazioni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della
(3) In mancanza di quantità massime di residui comunitarie o provvisorie, gli Stati membri stabiliscono provvisoriamente una quantità massima di residui nazionale, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della
(4) Con riguardo all’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della
(5) Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l’iscrizione del flupirsulfuron metile, dell’azossistrobina e del kresoxym metile nell’allegato I della
(6) Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità massime di residui provvisorie per il flupirsulfuron metile, la pimetrozina, l’azossistrobina e il kresoxym metile in conformità con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della
(7) La Comunità ha notificato all’Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute al momento della stesura definitiva della direttiva. La Commissione potrà prendere in esame quantità massime di residui per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture sulla base dei dati attendibili presentati.
(8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
ha adottato la presente direttiva:
Nell’allegato II, parte A, della
(Omissis).
Entro il 1° dicembre 2005, le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della
Nell’allegato II, parte B, della
(Omissis).
Entro il 1° dicembre 2005, le quantità massime di residui per la pimetrozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della
Nell’allegato II della
Nell’allegato II della
La quantità massima di residui provvisoria per il kresoxym metile diventa definitiva con effetto dal 19 ottobre 2004.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2002.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
(Omissis).