§ 1.5.961 - Decisione 25 marzo 2002, n. 261.
Decisione n. 2002/261/CE della Commissione che modifica la decisione n. 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/03/2002
Numero:261


Sommario
Art. 1.      L’allegato I, parte 1 a) e parte 1 b), e l’allegato II, parte 1 a) e parte 1 b), della decisione 93/198/CEE sono sostituiti dalle parti corrispondenti riportate nell’allegato I della presente [...]
Art. 2.      Il modello III dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.961 - Decisione 25 marzo 2002, n. 261.

Decisione n. 2002/261/CE della Commissione che modifica la decisione n. 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina e che modifica l’allegato E della direttiva n. 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(G.U.C.E. 6 aprile 2002, n. L 91).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o i prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l’articolo 8 e l’articolo 11,

     vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/10/CE, in particolare l’articolo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 93/198/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 97/231/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina.

     (2) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, gli ovini e i caprini destinati alla riproduzione che vengono importati dai paesi terzi devono soddisfare condizioni analoghe a quelle imposte all’interno della Comunità.

     (3) Occorre pertanto modificare le condizioni stabilite nei certificati sanitari previsti per gli scambi intracomunitari e le importazioni di ovini e caprini da riproduzione dai paesi terzi.

     (4) E’ opportuno aggiornare i certificati che scortano le importazioni di tutte le categorie di ovini e caprini e armonizzarli con i requisiti previsti per altre specie.

     (5) Occorre quindi modificare gli allegati della direttiva 91/68/CEE e della decisione 93/198/CEE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L’allegato I, parte 1 a) e parte 1 b), e l’allegato II, parte 1 a) e parte 1 b), della decisione 93/198/CEE sono sostituiti dalle parti corrispondenti riportate nell’allegato I della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Il modello III dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis).