Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/11/2001 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame del 2,4-D, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli eventuali [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2003. Esse ne informano [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2002 |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.B44 - Direttiva 28 novembre 2001, n. 103.
Direttiva n. 2001/103/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D).
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 30 novembre 2001, n. L 313).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli effetti del 2,4-D sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Conformemente al regolamento (CE) n. 933/94, la Grecia è stata designata Stato membro relatore per il 2,4-D. Il 17 gennaio 1997 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione le relative relazioni di valutazione e raccomandazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(3) Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 2 ottobre 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al 2,4-D.
(4) I fascicoli e le informazioni desunte dal riesame del 2,4-D sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. Nel suo parere del 21 maggio 2001 [1], il comitato ha espresso raccomandazioni circa la selezione di un modello animale adeguato, ai fini della valutazione dei rischi per l'uomo. Queste raccomandazioni sono state prese in considerazione per la stesura della presente direttiva e del relativo rapporto di riesame.
(5) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D soddisfano in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, della
(6) Prima di procedere all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della
(7) Il rapporto di riesame è necessario ai fini della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fìtosanitario permanente,
[1] Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione dell'acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D) in rapporto alla
ha adottato la presente direttiva:
L'allegato I della
Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame del 2,4-D, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2003. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso e conformemente alle disposizioni della
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della
3. Per i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D insieme con un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della
(Omissis).