§ 1.5.925 - Direttiva 30 gennaio 2002, n. 5.
Direttiva n. 2002/5/CE della Commissione recante modifica dell'allegato II della direttiva n. 90/642/CEE del Consiglio con riguardo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/01/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelle elencate nell'allegato II della direttiva n. 90/642/CEE per gli antiparassitari in causa
Art. 2.      Le quantità massime di residui elencate nell'allegato II della direttiva n. 90/642/CEE per le combinazioni di prodotti di cui alla presente disposizione sono sostituite dai valori seguenti: [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 agosto 2002. [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.925 - Direttiva 30 gennaio 2002, n. 5.

Direttiva n. 2002/5/CE della Commissione recante modifica dell'allegato II della direttiva n. 90/642/CEE del Consiglio con riguardo alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 5 febbraio 2002, n. L 34).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, modificata da ultimo dalla direttiva n. 2001/57/CE, in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dovrebbero dipendere dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando i produttori hanno rispettato le buone pratiche agricole.

     (2) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

     (3) A seguito della pubblicazione della direttiva n. 2000/42/CE della Commissione, la Commissione ha ricevuto richieste, suffragate da ulteriori dati, affinché rivedesse i livelli fissati per le quantità massime di residui di lambdacialotrin e amitraz su taluni prodotti alimentari in virtù della direttiva n. 2000/42/CE. Le richieste e i dati sono stati riesaminati e, per alcune combinazioni, i dati sono risultati sufficienti a giustificare la fissazione di una quantità massima di residui superiore al limite inferiore di determinazione analitica. Per altre combinazioni, le informazioni disponibili restano inadeguate e risulta opportuno fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica. Per altre combinazioni ancora, le informazioni ora disponibili sono sufficienti per dimostrare che la fissazione di una quantità massima di residui superiore al limite inferiore di determinazione analitica può causare un'inaccettabile esposizione acuta o cronica dei consumatori ai residui. In tali casi, le quantità massime di residui devono rimanere fissate al limite inferiore di determinazione analitica.

     (4) La Commissione ha ricevuto e valutato informazioni sugli usi nuovi o modificati della cipermetrina sugli asparagi, dell'etefon sugli ananas, del fenbutatin ossido sui peperoni, del metalaxil sulle cipolline verdi, dell'acefato sulle pesche e del clorotalonil sui sedani-rapa. Alla luce di queste informazioni è opportuno modificare le quantità massime di residui esistenti, specificate negli allegati della direttiva.

     (5) L'esposizione vita natural durante dei consumatori a ciascuno degli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nell'Unione europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (3). Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

     (6) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui di detti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nell'Unione europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non producono effetti tossici acuti.

     (7) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state tenute in debita considerazione.

     (8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La metodologia descritta dall'Organizzazione mondiale della sanità, cui è fatto riferimento più sopra, applicata dagli Stati membri relatori, testata e valutata dalla Commissione nel quadro del comitato fitosanitario permanente, è conforme agli orientamenti forniti dal comitato scientifico per i vegetali.

     (9) La direttiva n. 90/642/CEE deve essere pertanto modificata di conseguenza e le modifiche devono entrare in vigore con effetto immediato.

     (10) La presente direttiva è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelle elencate nell'allegato II della direttiva n. 90/642/CEE per gli antiparassitari in causa.

 

     Art. 2.

     Le quantità massime di residui elencate nell'allegato II della direttiva n. 90/642/CEE per le combinazioni di prodotti di cui alla presente disposizione sono sostituite dai valori seguenti: cipermetrina negli asparagi: 0,1 mg/kg, etefon negli ananassi: 2 mg/kg, fenbutatin ossido nei peperoni: 1 mg/kg, metalaxil nelle cipolline verdi: 0,2 mg/kg, metalaxil nelle indivie e nelle erbe fresche: 1 mg/kg, clorotalonil nei sedani-rapa: 1 mg/kg, acefato nelle pesche: 0,2 mg/kg [1].

 

[1] Prove in corso per la seconda campagna; i risultati devono essere presentati prima del 1° settembre 2002.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 agosto 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2002.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).