§ 1.4.A21 – Regolamento 4 agosto 2003, n. 1392.
Regolamento (CE) n. 1392/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:04/08/2003
Numero:1392


Sommario
Art. 1.      All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.4.A21 – Regolamento 4 agosto 2003, n. 1392.

Regolamento (CE) n. 1392/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 5 agosto 2003, n. L 197).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2003, stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Per garantire un'applicazione uniforme della normativa vigente, occorre precisare nel regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/2003, che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all'articolo 1 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE e figuranti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere preparati conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva e recare il bollo sanitario da essa previsto.

     (2) Per evitare tentativi di aggiramento della normativa, è necessario stabilire che anche i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 destinati all'alimentazione animale debbano essere preparati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE e recare il bollo sanitario da essa previsto, qualora per tali prodotti sia richiesta una restituzione.

     (3) Affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire la bollatura dei prodotti destinati all'esportazione con concessione della restituzione, nonché per consentire l'esportazione delle scorte esistenti e l'utilizzazione degli imballaggi che non recano il bollo sanitario, occorre stabilire che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 174/1999.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.