Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 04/08/2003 |
Numero: | 1392 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, è aggiunto il seguente paragrafo 4: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.4.A21 – Regolamento 4 agosto 2003, n. 1392.
Regolamento (CE) n. 1392/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.U.E. 5 agosto 2003, n. L 197).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 21 del
(2) Per evitare tentativi di aggiramento della normativa, è necessario stabilire che anche i prodotti di cui all'articolo 1 del
(3) Affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire la bollatura dei prodotti destinati all'esportazione con concessione della restituzione, nonché per consentire l'esportazione delle scorte esistenti e l'utilizzazione degli imballaggi che non recano il bollo sanitario, occorre stabilire che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
ha adottato il presente regolamento:
All'articolo 1 del
(Omissis)
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.