§ 14.5.257 - Regolamento 19 marzo 2003, n. 500.
Regolamento (CE) n. 500/2003 della Commissione relativo ai periodi durante i quali taluni prodotti del settore dei cereali e taluni prodotti del settore del riso possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni.
(G.U.U.E. 20 marzo 2003, n. L 74).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 13, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003, limita la durata del regime di prefinanziamento della restituzione al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione. Siffatta disposizione da un lato fa sorgere problemi di approvvigionamento per gli operatori dei settori dei cereali e del riso nel periodo di passaggio alla nuova campagna di commercializzazione e, dall'altro, interrompe il flusso regolare di fornitura di prodotti cerealicoli e di prodotti del settore del riso ai clienti tradizionali. È quindi opportuno adottare misure specifiche per il settore dei cereali e per il settore del riso.
(2) Il regolamento (CEE) n. 413/76 della Commissione, del 25 febbraio 1976, che riduce i periodi durante i quali alcuni prodotti cerealicoli possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1873/82, stabilisce una limitazione specifica per il malto. È opportuno inserire tale prodotto nel regime specifico per i cereali e abrogare il regolamento (CEE) n. 413/76.
(3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92 diversi dal granturco e dal sorgo possono restare sotto controllo doganale in previsione della loro trasformazione fino al 30 settembre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in luglio o in agosto.
Il granturco e il sorgo possono restare sotto controllo doganale in previsione della loro trasformazione fino al 30 novembre in caso di titoli d'esportazione la cui validità scade in ottobre.
2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999, il risone (riso «paddy») di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 3072/95 del codice NC 1006 10 può restare sotto controllo doganale in previsione della sua trasformazione fino al 30 ottobre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in settembre.
Art. 2.
Il regolamento (CEE) n. 413/76 è abrogato.
Art. 3.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.