§ 1.4.545 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 833.
Regolamento (CE) n. 833/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:14/05/2003
Numero:833


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.545 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 833.

Regolamento (CE) n. 833/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 15 maggio 2003, n. L 120).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Le decisioni del Consiglio 2003/298/CE e 2003/299/CE, relative alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, vertono fra l'altro su alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari reciproci che comportano l'abolizione delle restituzioni comunitarie all'esportazione per taluni prodotti.

     (2) Per non perturbare gli scambi commerciali con tali paesi e garantire che i prodotti di cui trattasi siano esportati in questi paesi senza il beneficio della restituzione è opportuno prevedere quanto prima disposizioni specifiche in materia di rilascio di titoli per i suddetti paesi. Occorre a tale scopo estendere alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca le disposizioni applicabili a norma dell'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2003, e a norma del regolamento (CE) n. 1369/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, che deroga all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate e che fissa modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 174/1999.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 16 maggio 2003.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO VIII

Applicazione dell'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999

 

Prodotti

Paese di destinazione

Codice NC

Polonia

Estonia

Lettonia

Lituania

Ungheria

Repubblica Ceca

Repubblica slovacca

0401

 

X

X

X

X

 

 

0402

 

X

X

X

X

X

X

ex 0403:

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

X

X

0403 10 13

 

 

 

 

 

X

X

0403 10 19

 

 

 

 

 

X

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0403 10 31

 

 

 

 

 

X

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0403 10 33

 

 

 

 

 

X

X

0403 10 39

 

 

 

 

 

X

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0403 90 11

 

X

X

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0403 90 13

 

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X

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0403 90 19

 

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0403 90 31

 

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0403 90 33

 

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X

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0403 90 39

 

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X

X

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0403 90 51

 

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0403 90 53

 

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0403 90 59

 

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0403 90 61

 

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0403 90 63

 

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0403 90 69

 

X

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0404 10

 

 

 

 

 

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0404 90

 

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ex 0405:

 

 

 

 

 

 

 

0405 10

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0405 20 90

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0405 90

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X

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X

 

X = applicazione dell'articolo 20 ter»