§ 1.6.N63 – Regolamento 21 gennaio 2004, n. 103.
Regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/01/2004
Numero:103


Sommario
Art.  1. Campo di applicazione.
Art.  2.
Art.  3. Norme di commercializzazione.
Art.  4. Campagne di commercializzazione.
Art.  5. Media triennale.
Art.  6. Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro.
Art.  7. Versamento dell'indennità comunitaria di ritiro.
Art.  8. Disposizioni riguardanti i ritiri nell'ambito dei fondi di esercizio.
Art.  9. Comunicazione dei dati sui ritiri.
Art.  10. Distribuzione gratuita alle organizzazioni di beneficenza.
Art.  11. Distribuzione gratuita a enti e istituti.
Art.  12. Distribuzione gratuita al di fuori della Comunità a favore di gruppi vulnerabili nei paesi terzi.
Art.  13. Trasformazione a spese dell'organizzazione di beneficenza
Art.  14. Procedura in caso di trasformazione con pagamento in natura.
Art.  15. Progetto di attribuzione e obblighi del trasformatore.
Art.  16. Spese di trasporto.
Art.  17. Spese di cernita e di imballaggio.
Art.  18. Regole comuni.
Art.  19. Distillazione.
Art.  20. Alimentazione animale.
Art.  21. Impegni dei destinatari dei prodotti ritirati.
Art.  22. Rispetto dell'ambiente.
Art.  23. Controlli di primo livello.
Art.  24. Controlli di secondo livello
Art.  25. Recupero.
Art.  26. Sanzioni pecuniarie.
Art.  27. Sanzioni supplementari.
Art.  28. Versamento degli importi.
Art.  29. Disposizioni nazionali.
Art.  30. Disposizioni transitorie.
Art.  31. Abrogazione.
Art.  32. Entrata in vigore.


§ 1.6.N63 – Regolamento 21 gennaio 2004, n. 103.

Regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli.

(G.U.U.E. 23 gennaio 2004, n. L 16).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 30, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche a tale regime. Per garantire la chiarezza dei testi di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 659/97 e, in tale occasione, per ragioni di razionalità, è ugualmente opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato. Occorre dunque abrogare i regolamenti (CE) n. 659/97 e (CE) n. 1492/97.

     (2) Il titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce il regime degli interventi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e prevede l'erogazione di un'indennità comunitaria per i prodotti elencati nel suo allegato II. L'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento prevede la possibilità di utilizzare il fondo di esercizio per finanziare i ritiri dal mercato, in particolare dei prodotti non compresi nell'allegato II, nonché per l'erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di cui al titolo IV. Occorre stabilire le modalità di applicazione di tali disposizioni.

     (3) I termini «prodotti non messi in vendita», «ritiri dal mercato» e «prodotti ritirati dal mercato» sono equiparati e devono quindi essere inclusi nella stessa definizione. I termini «quantitativo commercializzato» e «produzione commercializzata» devono anche essere oggetto di una definizione unica, coerente con la definizione di «valore della produzione commercializzata» di cui al regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario che includa quindi i quantitativi ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita.

     (4) Occorre precisare che le disposizioni in materia di obbligo di imballaggio non si applicano ai prodotti ritirati dal mercato, ad eccezione dei prodotti in miniatura, per i quali esiste un rischio di confusione con prodotti che non rispettano il calibro minimo.

     (5) È necessario definire le campagne di commercializzazione per i prodotti in questione, nonché le modalità di applicazione delle medie triennali di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     (6) Per consentire alle autorità competenti di pianificare le operazioni di controllo, le organizzazioni di produttori devono comunicare loro preventivamente ciascuna operazione di ritiro. In seguito le autorità autorizzano ogni operazione di ritiro sulla base degli accertamenti effettuati in occasione di eventuali controlli. Bisogna prevedere che tali autorità assistano alla denaturazione dei prodotti ritirati che non sono destinati al consumo umano dopo la distribuzione gratuita.

     (7) L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/ 96 stabilisce le indennità comunitarie di ritiro per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento. Occorre prevedere un sistema di pagamento di tali indennità che consenta, da un lato, di rispettare in ogni momento i limiti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/ 96, e, dall'altro, di procedere alla liquidazione delle operazioni entro termini ragionevoli.

     (8) Poiché i ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono finanziati dai fondi di esercizio, il loro pagamento deve avvenire nel quadro del regolamento (CE) n. 1433/2003. A fini di chiarezza occorre tuttavia fissare concretamente l'importo massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     (9) Secondo l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, e lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, i prodotti ritirati dal mercato possono essere distribuiti gratuitamente sia all'interno che all'esterno della Comunità, a titolo di aiuto umanitario, ad alcune categorie di persone bisognose, tramite le organizzazioni di beneficenza o alcuni enti o istituti. A tal fine è opportuno prevedere il riconoscimento preventivo delle organizzazioni di beneficenza. Per l'aiuto alimentare, occorre inoltre prevedere che le modalità di applicazione siano compatibili con i principi generali seguiti dalla Comunità in materia di aiuti alimentari in natura.

     (10) Per facilitare la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati, occorre autorizzarne la trasformazione ai fini della distribuzione a spese dell'organizzazione di beneficenza, o tramite qualsiasi procedura che garantisca l'uguaglianza di trattamento tra i trasformatori interessati.

     (11) In caso di distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati dal mercato, le spese di trasporto, cernita e imballaggio sono a carico dalla Comunità, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96. Si deve precisare a chi bisogna pagare le spese di trasporto e stabilire tassi forfettari per la copertura delle spese di trasporto, cernita e imballaggio.

     (12) L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/ 96 prevede per i prodotti ritirati dal mercato alcune destinazioni privilegiate diverse dalla distribuzione gratuita. Occorre prevedere che gli Stati membri possano scegliere la destinazione più appropriata, a condizione di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza nei confronti delle industrie interessate. Per alcuni prodotti ritirati dal mercato, una di queste destinazioni può essere la trasformazione in alcol. Per evitare che la distillazione di tali prodotti produca perturbazioni del mercato dell'alcol, occorre prevedere la denaturazione dell'alcol ottenuto e la sua destinazione ad usi industriali, ad esclusione di qualsiasi uso alimentare.

     (13) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che gli Stati membri definiscano una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative ai metodi di ritiro rispettosi dell'ambiente. Occorre definire il contenuto minimo di questa disciplina per garantire che i ritiri siano effettuati nel rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento ai prodotti ritirati distrutti o distribuiti agli animali mediante spargimento sul terreno.

     (14) È necessario definire procedure di controllo materiale e documentale delle operazioni di intervento, tanto al momento dell'operazione di ritiro quanto al termine della campagna. Nel caso di infrazioni, occorre prevedere modalità di recupero delle somme versate nonché sanzioni dissuasive e proporzionali alla gravità dell'irregolarità commessa. Le operazioni di controllo devono riguardare le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti.

     (15) Occorre tener conto del carico amministrativo cui dovranno far fronte gli Stati membri per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento e prevedere quindi che il presente regolamento si applichi, per ciascun prodotto, a partire dalla prima campagna di commercializzazione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre le disposizioni concernenti la comunicazione dei prezzi alla produzione previste dal regolamento (CE) n. 659/97 devono essere mantenute in applicazione fino al 1° luglio 2004, in attesa dell'adozione di nuove disposizioni con atto distinto dal presente regolamento.

     (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime:

     a) degli interventi di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 per i prodotti elencati nell'allegato II dello stesso regolamento;

     b) dei ritiri dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, non elencati nel suo allegato II.

 

     Art. 2.

     Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotti ritirati dal mercato», «ritiri dal mercato» e «prodotti non messi in vendita» si intendono i prodotti che:

     a) non sono venduti per il tramite di un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, nell'ambito del regime di interventi di cui al titolo IV dello stesso regolamento;

     b) sono oggetto dei ritiri dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

     2. Per ciascun prodotto, il «quantitativo commercializzato» di un'organizzazione di produttori, di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, equivale alla somma dei seguenti elementi:

     a) la produzione dei soci effettivamente venduta per il tramite dell'organizzazione di produttori o da essa trasformata;

     b) la produzione dei soci di altre organizzazioni di produttori, commercializzata per il tramite dell'organizzazione di produttori interessata, alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96;

     c) i prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2200/96.

     Il quantitativo commercializzato di cui al primo comma non comprende la produzione dei soci dell'organizzazione di produttori commercializzata alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     La produzione commercializzata di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96 è assimilata al quantitativo commercializzato definito al primo comma del presente paragrafo.

 

CAPO II

RITIRI DAL MERCATO

 

     Art. 3. Norme di commercializzazione.

     1. Qualora siano state adottate norme in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prodotti ritirati dal mercato devono risultare conformi a tali norme, ad eccezione delle disposizioni relative alla presentazione e alla marcatura del prodotto. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, in casse di grande volume, indifferentemente dal calibro, purché rispondenti ai requisiti della categoria II in ordine alla qualità e al calibro.

     Tuttavia, i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alla marcatura del prodotto.

     2. Qualora non siano state adottate norme di commercializzazione in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, si devono rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato I del presente regolamento. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

 

     Art. 4. Campagne di commercializzazione.

     Le campagne di commercializzazione dei prodotti che fruiscono dell'indennità comunitaria di ritiro ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 e dei prodotti che beneficiano dei finanziamenti per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del suddetto regolamento vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre, ad eccezione:

     a) delle mele e delle pere, per le quali la campagna va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo;

     b) degli agrumi, per i quali la campagna va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

 

     Art. 5. Media triennale.

     La media triennale di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96 corrisponde alla media aritmetica delle percentuali di ritiri accertate rapportata al quantitativo commercializzato durante la campagna in corso e le due campagne precedenti.

 

     Art. 6. Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro.

     1. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano alle autorità nazionali competenti, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di ritiro. La notifica contiene un elenco dei prodotti conferiti all'intervento, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati dal mercato possono essere sottoposti ai controlli di cui all'articolo 23, paragrafo 1. La notifica include un attestato di conformità dei prodotti ritirati alle norme in vigore, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, oppure, in assenza di norme, ai requisiti minimi fissati nell'allegato I del presente regolamento.

     2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità per la notifica di cui al paragrafo 1 da parte delle organizzazioni di produttori, con particolare riferimento ai termini.

     3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro:

     a) procede ad un controllo a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, in esito al quale, qualora non siano emerse irregolarità, autorizza l'operazione di ritiro constatata al termine del controllo;

     b) oppure, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, non procede al controllo a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, informandone l'organizzazione di produttori mediante comunicazione scritta o elettronica e autorizzando l'operazione di ritiro notificata.

     4. Gli Stati membri adottano, se necessario, misure per garantire ai produttori non aderenti ad alcuna organizzazione di produttori l'effettiva possibilità di beneficiare del regime di intervento previsto all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

     Art. 7. Versamento dell'indennità comunitaria di ritiro.

     1. Per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96 il versamento dell'indennità comunitaria di ritiro di cui agli articoli 23, 24 e 26 del medesimo, è subordinato alla presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento o delle relative associazioni, di un fascicolo di domanda di pagamento all'autorità competente dello Stato membro.

     2. Gli Stati membri fissano il periodo minimo al quale si riferiscono i fascicoli di domanda di pagamento di cui al paragrafo 1.

     3. I fascicoli di domanda di pagamento di cui al paragrafo 1 contengono documenti giustificativi che attestano:

     a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;

     b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;

     c) le entrate nette realizzate grazie ai prodotti ritirati dal mercato;

     d) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale o un uso industriale a fini non alimentari;

     e) l'avvenuta autorizzazione delle operazioni di ritiro da parte dello Stato membro, per i rispettivi quantitativi, alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

     Con riferimento ai quantitativi di cui alle lettere a) e b) si distinguono i quantitativi relativi a:

     — l'organizzazione di produttori,

     — ciascun produttore non aderente ad alcuna organizzazione di produttori, ritirati dall'organizzazione di produttori alle condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     Nel caso di prodotti sottoposti ad un processo di compostaggio o biodegradazione, il fascicolo di domanda di pagamento deve contenere un documento giustificativo rilasciato dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del presente regolamento.

     4. Le organizzazioni di produttori inoltrano il fascicolo completo alle autorità nazionali entro un mese dal termine della campagna di commercializzazione dei rispettivi prodotti.

     5. Qualora l'organizzazione di produttori non abbia rispettato il termine di presentazione dei fascicoli di cui al paragrafo 4, l'importo dell'indennità comunitaria di ritiro è decurtato del 20 % per un ritardo inferiore a un mese, del 50 % per un ritardo inferiore a tre mesi e del 100 % per un ritardo superiore a tre mesi.

     6. All'atto dell'esame di ogni domanda, gli Stati membri verificano, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. In caso di superamento, l'indennità comunitaria di ritiro è versata solo nel rispetto di detti limiti, tenuto conto delle indennità già corrisposte. I quantitativi in eccedenza sono riconsiderati in occasione dell'esame del fascicolo successivo.

     7. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 26 e 27, gli Stati membri versano l'indennità comunitaria di ritiro alle organizzazioni di produttori o alle relative associazioni, previa detrazione delle entrate nette da queste realizzate grazie ai prodotti ritirati dal mercato, entro quattro mesi dal ricevimento del fascicolo completo della domanda di pagamento.

 

     Art. 8. Disposizioni riguardanti i ritiri nell'ambito dei fondi di esercizio.

     1. Per il versamento della compensazione di ritiro relativa ai prodotti non elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96 e per l'erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2200/96, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1433/2003.

     2. Gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, fissano un importo massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro tengono conto dei seguenti fattori:

     a) i ritiri costituiscono uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi;

     b) i ritiri non devono in nessun caso costituire uno sbocco alternativo al mercato;

     c) i ritiri non devono perturbare la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

     Gli Stati membri provvedono affinché anche le organizzazioni di produttori tengano conto di tali elementi all'atto della fissazione degli importi delle compensazioni di ritiro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96.

     Nell'allegato II del presente regolamento figurano gli importi massimi dell'integrazione per gli Stati membri che applicano il disposto dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

     Art. 9. Comunicazione dei dati sui ritiri.

     1. Anteriormente al 15 di ogni mese, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per posta elettronica e attenendosi al formato stabilito dai servizi della Commissione, una stima dei prodotti che non sono stati messi in vendita nel mese precedente, ripartita per prodotto.

     2. Al termine di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto, le informazioni di cui all'allegato III.

     Tali informazioni sono trasmesse:

     a) entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna per i pomodori, le melanzane, i cavolfiori, le albicocche, le pesche, le nettarine, l'uva, i meloni e le angurie, nonché per i prodotti non elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96;

     b) entro il 15 febbraio successivo ad ogni campagna per le pere, le mele, i limoni, le arance dolci, i mandarini satsuma, le clementine e i mandarini.

     3. Se gli Stati membri non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2 o se le informazioni comunicate risultano inesatte tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere il versamento degli anticipi mensili di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, in attesa della presentazione delle informazioni necessarie.

 

CAPO III

DESTINAZIONE DEI PRODOTTI RITIRATI

 

SEZIONE 1

Distribuzione gratuita

 

     Art. 10. Distribuzione gratuita alle organizzazioni di beneficenza.

     1. I prodotti ritirati dal mercato durante una determinata campagna possono essere messi a disposizione delle organizzazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri, a loro richiesta, ai fini della distribuzione gratuita secondo le disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     2. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica gli elenchi delle organizzazioni di beneficenza riconosciute di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette gli elenchi ricevuti a tutti gli Stati membri.

     3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per facilitare i contatti e le operazioni tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di beneficenza riconosciute.

 

     Art. 11. Distribuzione gratuita a enti e istituti.

     I prodotti ritirati dal mercato possono essere messi a disposizione di istituti di pena e di altri istituti sanitari, scolastici o a finalità sociale, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, designati dagli Stati membri.

     Sono assimilati a tali istituti le case di riposo, gli asili e gli istituti psichiatrici.

 

     Art. 12. Distribuzione gratuita al di fuori della Comunità a favore di gruppi vulnerabili nei paesi terzi.

     1. I paragrafi 2-7 si applicano nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     2. I prodotti spediti dalle organizzazioni di beneficenza di cui all'articolo 10, destinati ad aiuti umanitari, non beneficiano di restituzioni all'esportazione. I prodotti ritirati dal mercato e trasformati a norma degli articoli 13 e 14 non possono essere distribuiti nei paesi terzi dalle organizzazioni di beneficenza interessate.

     Il documento doganale di esportazione, il titolo di transito e il documento T5 eventualmente rilasciato sono corredati dell'indicazione «senza restituzione».

     3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda di operazioni di distribuzione di prodotti ritirati dal mercato qualora una situazione di emergenza lo giustifichi. Ciascuna domanda deve essere giustificata fornendo in particolare le seguenti informazioni:

     a) il paese destinatario e la giustificazione di ciascuna operazione, in funzione dell'esistenza di una crisi umanitaria riconosciuta, di una richiesta dei paesi beneficiari e di esigenze chiaramente identificate per popolazioni vulnerabili e ben definite;

     b) il tipo di prodotti da fornire e il loro valore nutritivo, in relazione con la giustificazione dell'operazione;

     c) il numero dei beneficiari che giustifica il volume di prodotti da distribuire;

     d) le comunità e i gruppi beneficiari, e i luoghi previsti di distribuzione nei paesi terzi;

     e) la denominazione delle organizzazioni di beneficenza coinvolte in ciascuna operazione prevista e il loro ruolo rispettivo;

     f) la richiesta del governo del paese destinatario riguardo all'operazione prevista.

     4. La Commissione decide, caso per caso, se è opportuno autorizzare l'esecuzione dell'operazione prevista, procedendo eventualmente ad alcune modifiche, valutando la giustificazione di cui al paragrafo 3 e tenuto conto in particolare:

     a) delle garanzie di buon fine;

     b) della situazione dei mercati nella Comunità e nei paesi terzi interessati;

     c) dell'esistenza di una crisi umanitaria;

     d) dell'esistenza di una richiesta formulata dai paesi beneficiari;

     e) dell'esistenza di esigenze identificate per popolazioni vulnerabili ben definite;

     f) del rispetto dei principi enunciati dalla convenzione di Londra sugli aiuti alimentari.

     5. Ogni successiva modifica di rilievo dell'operazione di cui al paragrafo 4 è comunicata alla Commissione, che dispone di tre mesi per opporsi alle modifiche proposte.

     6. Per ogni operazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia della notifica al comitato per la collocazione delle eccedenze dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

     7. Al termine di ogni operazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV. Su sua richiesta, la informano dello svolgimento di ciascuna operazione nei paesi terzi.

 

     Art. 13. Trasformazione a spese dell'organizzazione di beneficenza

     Le organizzazioni di beneficenza di cui all'articolo 10 possono trasformare o fare trasformare a proprie spese i prodotti ritirati dal mercato in vista di operazioni di distribuzione gratuita. I prodotti della trasformazione sono distribuiti gratuitamente fino ad esaurimento.

 

     Art. 14. Procedura in caso di trasformazione con pagamento in natura.

     1. Entro la data fissata dall'autorità nazionale competente, le organizzazioni di beneficenza, gli enti e gli istituti interessati, di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11, comunicano a tale autorità il proprio fabbisogno in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ottenuti dalla trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato e si impegnano a prenderli in consegna e a distribuirli gratuitamente fino ad esaurimento.

     2. In funzione del fabbisogno indicato a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono affidare la trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita a trasformatori che accettino il pagamento in natura. A tale scopo, essi possono organizzare, alle condizioni stabilite dal presente articolo, una o più procedure di gara permanente, di asta pubblica ovvero altra procedura che garantisca agli operatori di concorrere in condizioni di parità. Le organizzazioni di beneficenza, gli enti o gli istituti interessati provvedono quindi alla distribuzione gratuita dei prodotti trasformati.

     3. Lo Stato membro che intenda organizzare una procedura ai sensi del paragrafo 2 provvede affinché essa sia adeguatamente pubblicizzata. Il periodo di trasformazione oggetto della procedura di cui sopra non può essere superiore a un anno.

     4. Lo Stato membro raggruppa eventualmente le notifiche di fabbisogno di cui al paragrafo 1 in partite di prodotti trasformati.

 

     Art. 15. Progetto di attribuzione e obblighi del trasformatore.

     1. Dopo aver organizzato la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lo Stato membro predispone un progetto di attribuzione dei prodotti ad un trasformatore, nel quale, per ogni partita, figurano almeno le seguenti informazioni:

     a) il prodotto fresco da trasformare e il periodo durante il quale i prodotti ritirati dal mercato si renderanno disponibili;

     b) le zone geografiche in cui i prodotti ritirati dal mercato potrebbero essere disponibili;

     c) la descrizione della procedura di selezione del trasformatore adottata dallo Stato membro;

     d) l'identità del trasformatore prescelto;

     e) la descrizione dettagliata del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli da fornire, con indicazione del condizionamento e della data limite di consegna, menzionando altresì il quantitativo che il trasformatore si impegna a fornire per una determinata quantità di prodotti ritirati dal mercato disponibili;

     f) l'identità delle organizzazioni di beneficenza e degli istituti o enti cui i prodotti sono destinati.

     2. Lo Stato membro trasmette alla Commissione per accordo il progetto di attribuzione di cui sopra. La Commissione respinge i progetti di attribuzione che comportano una quantità di prodotto fresco troppo elevata rispetto alla quantità di prodotto trasformato. Previa decisione favorevole della Commissione, lo Stato membro procede all'attribuzione.

     3. Per ciascuna partita e in funzione dei ritiri, lo Stato membro indica al trasformatore l'organizzazione di produttori presso la quale può approvvigionarsi di prodotti freschi, assicurandogli la priorità rispetto ad altre possibili destinazioni riservate ai prodotti ritirati.

     4. Il trasformatore deve trasformare la totalità dei prodotti ritirati dal mercato che gli vengono ceduti. La quantità di prodotto ritirato dal mercato che eccede quella necessaria alla fabbricazione del prodotto trasformato destinato alla distribuzione gratuita costituisce la remunerazione in natura del trasformatore destinata a compensare le spese di fabbricazione sostenute.

     5. Dopo la fabbricazione, il prodotto trasformato è messo a disposizione delle organizzazioni di beneficenza, degli istituti e degli enti interessati, entro due mesi dal ricevimento della materia prima da parte del trasformatore, in proporzione alla quantità di prodotto fresco attribuito a quest'ultimo.

     6. A garanzia dell'esecuzione dell'offerta, il trasformatore costituisce una cauzione di fornitura. La cauzione è calcolata in funzione del peso netto di prodotto fresco richiesto in cambio della produzione del prodotto trasformato ed ammonta:

     a) per i prodotti freschi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96, ad un importo pari all'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento;

     b) per gli altri prodotti, ad un importo stabilito dallo Stato membro.

     La cauzione è svincolata proporzionalmente alla fornitura del prodotto trasformato e su presentazione della prova, da parte del trasformatore, dell'avvenuta trasformazione dell'intero quantitativo di prodotti freschi messi a sua disposizione in cambio della consegna del prodotto trasformato.

 

     Art. 16. Spese di trasporto.

     1. Le spese di trasporto connesse alle operazioni di distribuzione gratuita di tutti i prodotti ritirati dal mercato sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» in base agli importi forfettari specificati nell'allegato V, fissati in funzione della distanza fra il punto di ritiro e il luogo di consegna.

     In caso di distribuzione gratuita al di fuori della Comunità, gli importi forfettari di cui all'allegato V coprono la distanza fra il punto di ritiro e il punto di uscita dalla Comunità.

     In caso di trasporto marittimo, la Commissione stabilisce le spese che possono essere finanziate in funzione delle spese effettive del trasporto e della distanza. La compensazione così stabilita non può superare i costi eventualmente da sostenere per un trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita. Agli importi di cui all'allegato V si applica un coefficiente correttore di 0,6.

     2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto il costo del trasporto.

     Tale pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino segnatamente:

     a) la denominazione degli organismi beneficiari;

     b) il quantitativo dei prodotti considerati;

     c) la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari e i mezzi di trasporto utilizzati;

     d) le spese di trasporto realmente sostenute.

 

     Art. 17. Spese di cernita e di imballaggio.

     1. Le spese di cernita e di imballaggio dei prodotti freschi connesse alle operazioni di distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati dal mercato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia», nel limite dell'importo forfettario di 132 EUR/t di peso netto, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg. I prodotti freschi destinati alla fabbricazione dei prodotti trasformati di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento non beneficiano di tale finanziamento.

     2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita devono recare l'emblema europeo accompagnato da una o più delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 103/2004].

     Per la distribuzione gratuita al di fuori della Comunità, tale dicitura figura anche nella/e lingua/e dei paesi terzi interessati.

     Gli imballaggi dei prodotti freschi destinati alla fabbricazione dei prodotti trasformati di cui agli articoli 13 e 14 non recano tali diciture. [1]

     3. Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.

     Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino segnatamente:

     a) la denominazione degli organismi beneficiari;

     b) il quantitativo dei prodotti considerati;

     c) la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari, specificandone le modalità di presentazione.

 

SEZIONE 2

Distillazione, utilizzazione non alimentare e alimentazione animale

 

     Art. 18. Regole comuni.

     1. La cessione e l'attribuzione dei prodotti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), quarto e quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96, destinati all'utilizzazione per fini non alimentari o all'utilizzazione per l'alimentazione animale previa trasformazione nei mangimifici, e dei prodotti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento, destinati alla trasformazione in alcol di gradazione superiore a 80 % vol, sono affidate alle industrie tramite una procedura di gara permanente, di asta pubblica ovvero altra procedura, a discrezione dello Stato membro, che garantisca agli operatori interessati di concorrere in condizioni di parità.

     2. La cessione e l'attribuzione di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro tre mesi dall'inizio dalla campagna di commercializzazione del rispettivo prodotto.

     3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, l'elenco degli organismi incaricati dagli Stati membri di effettuare la cessione o l'attribuzione di cui al paragrafo 1.

     4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad evitare qualsiasi distorsione della concorrenza nelle operazioni di cessione e attribuzione dei prodotti alle industrie interessate.

     5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, entro un termine di sette giorni, l'esito delle operazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

 

     Art. 19. Distillazione.

     In caso di distillazione dei prodotti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2200/96, l'alcol ottenuto è sottoposto a speciale denaturazione, a norma del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, ed è destinato ad uso industriale e non alimentare.

 

     Art. 20. Alimentazione animale.

     1. I prodotti ritirati dal mercato nel corso di una data campagna possono essere ceduti allo stato fresco agli allevatori, precedentemente riconosciuti dallo Stato membro su loro richiesta, alle condizioni di cui al paragrafo 2, per essere destinati all'alimentazione degli animali. Sono assimilati agli allevatori i giardini zoologici, le riserve di caccia e altre aziende che dispongano di animali in grado di consumare prodotti freschi ritirati dal mercato.

     2. Gli Stati membri riconoscono gli allevatori e le aziende assimilate. Per ogni allevatore o azienda assimilata, il riconoscimento specifica le quantità massime di prodotti ritirati che possono essere loro cedute, in funzione del patrimonio zootecnico di cui dispongono, nonché le modalità autorizzate di distribuzione agli animali dei prodotti ritirati. Il riconoscimento è concesso per un periodo massimo di tre anni.

 

SEZIONE 3

Obblighi dei destinatari dei prodotti e disciplina nazionale

 

     Art. 21. Impegni dei destinatari dei prodotti ritirati.

     I destinatari dei prodotti ritirati di cui agli articoli 10, 11 e 18 si impegnano a:

     a) rispettare le disposizioni del presente regolamento;

     b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che specifichino dettagliatamente le operazioni di cui trattasi;

     c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa comunitaria;

     d) presentare i documenti giustificativi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

     Inoltre, i destinatari dei prodotti ritirati destinati alla distillazione si impegnano a non beneficiare di alcun aiuto complementare per l'alcol ottenuto a partire da tali prodotti.

 

     Art. 22. Rispetto dell'ambiente.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica la disciplina nazionale di cui all'articolo 25, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96. Essi informano la Commissione di ogni modifica apportata a detta disciplina. La Commissione trasmette le singole discipline nazionali agli altri Stati membri.

     2. La disciplina di cui al paragrafo 1 definisce le condizioni alle quali le organizzazioni di produttori possono avvalersi del disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, e indica i procedimenti di compostaggio e biodegradazione autorizzati dallo Stato membro, le procedure da seguire per le organizzazioni di produttori che vi fanno ricorso nonché i documenti attestanti la destinazione finale dei prodotti che le organizzazioni di produttori devono accludere alla domanda di pagamento in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento.

     3. Qualora lo Stato membro autorizzi gli allevatori di cui all'articolo 20, paragrafo 2, a distribuire agli animali i prodotti ritirati, mediante spargimento sul terreno in una particella agricola, la disciplina di cui al paragrafo 1 del presente articolo prevede anche le condizioni alle quali gli allevatori sono autorizzati ad avvalersi di tale possibilità.

 

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

 

SEZIONE 1

Controlli

 

     Art. 23. Controlli di primo livello.

     1. Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizzazione di produttori, a controlli di primo livello delle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità, nonché in un controllo materiale, eventualmente a campione, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato e in un controllo di conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, secondo le modalità previste dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione. Il controllo va effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo.

     2. I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 riguardano, per ogni prodotto, il 100 % del quantitativo complessivo ritirato dal mercato nel corso della campagna di commercializzazione. Al termine del controllo, in presenza delle autorità competenti, i prodotti ritirati sono sottoposti a denaturazione alle condizioni previste dallo Stato membro e con soddisfazione di quest'ultimo.

     3. In caso di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, e lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale ridotta, ma non inferiore al 10 %, dei quantitativi previsti nel corso della campagna di commercializzazione. I prodotti in questione non sono sottoposti alla denaturazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora dai controlli emergano irregolarità di rilievo, le autorità competenti effettuano controlli supplementari.

 

     Art. 24. Controlli di secondo livello

     1. Al termine della campagna di commercializzazione gli Stati membri procedono a controlli a campione di secondo livello. Essi adottano criteri per analizzare e valutare il rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali criteri tengono conto, tra l'altro, delle constatazioni emerse da precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché dell'esistenza di un sistema di garanzia della qualità in seno all'organizzazione di produttori. Sulla base di detti criteri, essi definiscono, per ciascuna organizzazione, una frequenza minima dei controlli di secondo livello.

     2. I controlli di secondo livello sono costituiti da controlli documentali, ed eventualmente in loco, delle operazioni di intervento presso le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati, allo scopo di accertare l'osservanza delle condizioni previste per il pagamento delle indennità comunitaria di ritiro. I controlli comprendono in particolare:

     a) la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;

     b) dichiarati nelle domande di pagamento, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e, se necessario, alla loro veridicità, alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle rispettive organizzazioni di produttori;

     c) il controllo della correttezza della gestione contabile, e specialmente la verifica della veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento, la proporzionalità delle eventuali spese di ritiro percepite, la verifica delle registrazioni contabili relative alla riscossione da parte delle organizzazioni di produttori dell'indennità comunitaria di ritiro e all'eventuale trasferimento di quest'ultima ai soci nonché della coerenza tra tali registrazioni;

     d) il controllo della destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nelle domande di pagamento, nonché del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle organizzazioni di produttori e dei destinatari.

     I controlli di cui al primo comma riguardano, ad ogni campagna, almeno il 30 % delle organizzazioni di produttori e dei destinatari a esse associati e, per ciascuna organizzazione, sono realizzati almeno una volta ogni cinque campagne in cui sono stati effettuati i ritiri. Ciascun controllo verte anche su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna.

     Nella contabilità di magazzino e nella contabilità finanziaria di cui al primo comma, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i seguenti flussi (espressi in quantità):

     a) la produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96;

     b) la produzione consegnata da operatori diversi da quelli indicati alla lettera a);

     c) le vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti preparati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione);

     d) i prodotti ritirati dal mercato.

     I controlli della destinazione dei prodotti ritirati di cui al primo comma, lettera d) comprendono in particolare:

     a) un controllo a campione della contabilità specifica che deve essere tenuta dai destinatari e, ove opportuno, della sua corrispondenza con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale;

     b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili;

     c) con riferimento alla distillazione, la trasformazione del prodotto attribuito in alcol di gradazione superiore al 80 %, la sua denaturazione, la destinazione e l'uso industriale.

     3. Qualora dai controlli di secondo livello emergano irregolarità di rilievo, le autorità competenti approfondiscono tali controlli durante la campagna in questione e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello sulle organizzazioni di produttori interessate (o le relative associazioni) durante la campagna successiva.

 

SEZIONE 2

Recupero e sanzioni

 

     Art. 25. Recupero.

     Nei seguenti casi si procede al recupero delle indennità indebitamente versate alle organizzazioni di produttori, ai produttori indipendenti o ai destinatari, maggiorate degli interessi, in particolare:

     a) se i prodotti non messi in vendita non sono smaltiti in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2200/ 96;

     b) se lo smaltimento dei prodotti non messi in vendita provoca gravi danni all'ambiente o non ha luogo nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

     Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni della legislazione nazionale, e non è inferiore al tasso d'interesse generalmente applicabile per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale.

 

     Art. 26. Sanzioni pecuniarie.

     1. Se in seguito alla comunicazione di cui all'articolo 6 e a un controllo a norma dell'articolo 23 sono constatate irregolarità con riferimento alle norme di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 o ai requisiti minimi di qualità di cui all'allegato I del presente regolamento, il beneficiario/richiedente è tenuto a:

     a) versare l'importo delle indennità indebitamente richieste, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme o ai requisiti minimi, se inferiori al 10 % dei quantitativi comunicati a norma dell'articolo 6 del presente regolamento;

     b) versare il doppio delle indennità indebitamente richieste, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme o ai requisiti minimi, se compresi tra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati a norma dell'articolo 6 del presente regolamento;

     c) versare l'importo corrispondente all'indennità per l'intero quantitativo comunicato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento, qualora il quantitativo di prodotti ritirati non conformi alle norme o ai requisiti minimi superi il 25 % dei quantitativi notificati.

     2. Salvo in caso di errore manifesto, se emergono irregolarità relative all'applicazione del presente regolamento, il beneficiario/richiedente è tenuto [2]:

     a) se l'indennità è già stata versata, in aggiunta al recupero di cui all'articolo 25:

     i) in caso di frode, a versare un importo pari all'importo indebitamente percepito;

     ii) negli altri casi, a versare il 50 % dell'importo indebitamente percepito;

     b) se sono state presentate domande di pagamento a norma dell'articolo 7, ma non è stata versata alcuna indennità:

     i) in caso di frode, a versare le indennità indebitamente richieste;

     ii) negli altri casi, a versare il 50 % delle indennità indebitamente richieste.

 

     Art. 27. Sanzioni supplementari.

     1. Se all'atto dei controlli effettuati a norma degli articoli 23 e 24 emergono irregolarità imputabili ai destinatari, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) il riconoscimento dei destinatari di cui all'articolo 10 e all'articolo 20, paragrafo 2, è revocato. La revoca è immediata, ha effetto per almeno una campagna ed è prorogata in funzione della gravità dell'irregolarità. Gli istituti e gli enti di cui all'articolo 11 non sono ammessi come beneficiari delle operazioni di distribuzione gratuita per la campagna successiva;

     b) i destinatari di cui agli articoli 18, 19 e 20 sono esclusi dal beneficio delle disposizioni ivi stabilite per almeno una campagna, periodo che viene prorogato in funzione della gravità dell'irregolarità constatata;

     c) il destinatario del prodotto ritirato dal mercato è tenuto a rimborsare il valore dei prodotti messi a sua disposizione, stimato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1433/2003, le spese di cernita e di imballaggio percepite e le spese di trasporto percepite, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso tra il ricevimento del prodotto e il rimborso da parte del beneficiario.

     2. In caso di falsa dichiarazione, resa deliberatamente o per negligenza grave, lo Stato membro esclude l'organizzazione di produttori dal beneficio dell'indennità comunitaria di ritiro e dalla possibilità di procedere ai ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 durante la campagna successiva a quella in cui è stata constatata l'irregolarità.

 

     Art. 28. Versamento degli importi.

     Gli importi recuperati, i relativi interessi e gli importi dovuti a titolo di sanzione sono versati all'organismo pagatore competente e sono dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG.

 

     Art. 29. Disposizioni nazionali.

     Gli articoli da 23 a 28 si applicano fatte salve le misure ritenute necessarie dagli Stati membri per garantire il rispetto delle disposizioni del titolo IV e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché le ulteriori sanzioni da adottare a norma dell'articolo 48 dello stesso regolamento.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 30. Disposizioni transitorie.

     1. In deroga all'articolo 4, la campagna 2004-2005 riguarda i seguenti periodi:

     a) per meloni e angurie, il periodo che va dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004;

     b) per cavolfiori, albicocche, nettarine, pesche e uva da tavola, il periodo che va dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004;

     c) per le pere, il periodo che va dal 1° giugno 2004 al 31 luglio 2005;

     d) per le mele, il periodo che va dal 1° luglio 2004 al 31 luglio 2005;

     e) per i limoni, il periodo che va dal 1° giugno 2004 al 30 settembre 2005.

     2. Per le campagne 2002/2003 e 2003/2004, il triennio di cui all'articolo 5 è costituito dal periodo corrispondente alle campagne 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.

 

     Art. 31. Abrogazione.

     I regolamenti (CE) n. 659/97 e (CE) n. 1492/97 sono abrogati.

     Tuttavia le disposizioni previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 659/97 si applicano fino al 1° luglio 2004.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento, e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato VI.

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica, per ciascun prodotto, a decorrere dall'inizio della prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 30, paragrafo 1.

 

 

ALLEGATO I

 

REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI DESTINATI ALL'INTERVENTO

 

     1. I prodotti destinati all'intervento devono essere:

     — interi,

     — sani: sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

     — puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili,

     — praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti,

     — privi di umidità esterna anormale,

     — privi di odore e/o sapore estranei.

 

     2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenendo conto della loro natura.

 

     3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

 

 

ALLEGATO II

 

IMPORTO MASSIMO

DELL'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ COMUNITARIA DI RITIRO (EUR/t)

 

Prodotto

Importo massimo dell'integrazione

 

Pomodori

 

80,1

 

Cavolfiori

 

65,0

 

Mele

 

62,3

 

Uve

 

74,3

 

Albicocche

 

91,9

 

Nettarine

 

123,9

 

Pesche

 

115,4

 

Pere

 

64,4

 

Melanzane

 

36,5

 

Arance

 

18,5

 

Mandarini

 

44,8

 

Clementine

 

7,0

 

Mandarini Satsuma

 

0,0

 

Limoni

 

42,6

 

Meloni

 

42,0

 

Angurie

 

27,0

 

 

ALLEGATO III

 

BILANCIO DEGLI INTERVENTI

 

Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere

alla Commissione al termine di ogni campagna di commercializzazione

ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2

 

     1. Per ogni prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché per ogni altro prodotto interessato:

     a) i quantitativi totali non messi in vendita (in tonnellate);

     b) gli importi dei versamenti effettuati dagli Stati membri (in euro o in moneta nazionale), suddivisi in indennità comunitarie di ritiro, integrazioni dell'indennità comunitaria di ritiro e compensazioni di ritiro per i prodotti non elencati nell'allegato II.

     2. Per ogni prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96 e, su richiesta dei servizi della Commissione, per taluni prodotti non elencati in detto allegato che sono stati oggetto di ritiri considerevoli durante la campagna interessata o una delle campagne precedenti:

     a) la ripartizione mensile dei quantitativi non messi in vendita (in tonnellate);

     b) la ripartizione dei quantitativi non messi in vendita, in base alla destinazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2200/96 (in tonnellate).

     3. Tabella ricapitolativa dei quantitativi commercializzati e non messi in vendita (in tonnellate) per organizzazione di produttori riconosciuta e per prodotto [elencato o eventualmente non elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96].

 

 

ALLEGATO IV

 

Informazioni relative alle operazioni

di distribuzione gratuita al di fuori della comunità

 

     Stato membro:

 

     Numero della decisione della Commissione:

 

     Quantitativi distribuiti (per prodotto):

 

     Denominazione e sede dell'organizzazione di produttori che provvede ai ritiri:

 

     Denominazione e sede delle organizzazioni di beneficenza coinvolte nell'operazione:

 

     Ragione sociale e sede dell'impresa di trasformazione dei prodotti (ove pertinente):

 

     Modo di trasporto, ragione sociale e sede dello speditore che provvede al trasporto:

 

     Paese e luogo di destinazione finale:

 

     Popolazione cui sono destinati i prodotti, con stima del numero di beneficiari:

 

     Data del ritiro, della partenza e della consegna dei prodotti:

 

 

ALLEGATO V

 

SPESE DI TRASPORTO

CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA

 

Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna (1)

Spese di trasporto (EUR/t)

 

Inferiore a 25 km

 

15,5

 

Superiore o uguale a 25 km e inferiore a 200 km

 

32,3

 

Superiore o uguale a 200 km e inferiore a 350 km

 

45,2

 

Superiore o uguale a 350 km e inferiore a 500 km

 

64,5

 

Superiore o uguale a 500 km e inferiore a 750 km

 

83,9

 

Superiore o uguale a 750 km

 

102

 

     Supplemento per il trasporto refrigerato: 7,7 EUR/t.

     (1) Nel caso di cui all'articolo 13, distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna del prodotto trasformato, passando per il luogo di trasformazione. Nel caso di cui all'articolo 14, distanza tra il luogo di trasformazione e il luogo di distribuzione del prodotto trasformato (le spese di trasporto non sono rimborsate per i prodotti freschi di cui all'articolo 14).

 

 

ALLEGATO VI

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA

 

Regolamento (CE) n. 659/97

Regolamento (CE) n. 1492/97

Presente regolamento

 

Articolo 1

 

 

Articolo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 3

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 4

 

 

Articolo 4

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

 

Articolo 5, paragrafo 3

 

 

Articolo 7, paragrafo 6

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 10

 

 

Articolo 22

 

Articolo 11, paragrafo 1

 

 

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 2

 

 

Articolo 21

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 12

 

 

Articolo 11

 

Articolo 13

 

 

Articolo 10, paragrafo 3

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

 

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 2

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 3

 

 

Articolo 12, paragrafi da 2 a 6

 

Articolo 14 bis

 

 

Articolo 13

 

Articolo 14 ter, paragrafo 1

 

 

Articolo 14, paragrafo 2 e articolo 15, paragrafo 4

 

Articolo 14 ter, paragrafo 2

 

 

Articolo 14, paragrafo 3

 

Articolo 14 ter, paragrafo 3

 

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

Articolo 14 ter, paragrafo 4

 

 

Articolo 14, paragrafo 4

 

Articolo 14 ter, paragrafo 5

 

 

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 14 ter, paragrafo 6

 

 

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 14 ter, paragrafo 7

 

 

Articolo 15, paragrafo 5

 

Articolo 14 ter, paragrafo 8

 

 

Articolo 15, paragrafo 6

 

Articolo 15, paragrafo 1

 

 

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 15, paragrafo 2

 

 

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 1

 

 

Articolo 17, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafo 2

 

 

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 3

 

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

Articolo 17, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 2

 

 

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

 

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 17, paragrafo 4

 

 

Articolo 24, paragrafo 3

 

Articolo 18, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 2

 

 

Articolo 23, paragrafo 3

 

Articolo 18, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

 

 

Articolo 25 e Articolo 26, paragrafo 2

 

Articolo 19, paragrafo 2

 

 

Articolo 28

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

 

Articolo 27, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 1

 

 

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 2

 

 

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 3

 

 

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 20, paragrafo 5

 

 

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 6

 

 

Articolo 25

 

Articolo 20, paragrafo 7

 

 

Articolo 28

 

Articolo 21

 

 

Articolo 29

 

Allegato I

 

 

 

Allegato II

 

 

 

Allegato III

 

 

 

Allegato IV

 

 

Allegato III

 

Allegato V

 

 

Allegato V

 

Allegato VI

 

 

Allegato IV

 

Allegato VII

 

 

Allegato I

 

Allegato VIII

 

 

Allegato II

 

 

Articolo 1

 

Articolo 18, paragrafo 1

 

 

Articolo 2

 

Articolo 18, paragrafo 2

 

 

Articolo 3

 

Articolo 18, paragrafo 3

 

 

Articolo 4

 

Articolo 19

 

 

Articolo 5

 

Articolo 24, paragrafo 2

 

 

Articolo 6

 

Articolo 18, paragrafo 4

 

 

Articolo 7

 

Articolo 18, paragrafo 5

 


[1] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 gennaio 2005, n. L 5.

[2] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 18 agosto 2004, n. L 270.