§ 1.4.569 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1202.
Regolamento (CE) n. 1202/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:19/06/2001
Numero:1202


Sommario
Art. 1.      Nel regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 13 dell'articolo 20 bis è sostituito dal testo seguente: "13. In deroga all'articolo 6, il titolo di esportazione è valido a decorrere dalla data [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.4.569 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1202.

Regolamento (CE) n. 1202/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2001, prevede all'articolo 20 bis le disposizioni applicabili per la gestione del contingente di latte in polvere da esportare verso la Repubblica dominicana in virtù del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato dal Consiglio con la decisione 98/486/CE del Consiglio. È opportuno chiarire la portata della disposizione concernente la durata di validità dei titoli di esportazione, rilasciati nel quadro di detto contingente.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 13 dell'articolo 20 bis è sostituito dal testo seguente: "13. In deroga all'articolo 6, il titolo di esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 30 giugno dell'anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° giugno 2001.