Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 19/06/2001 |
Numero: | 1202 |
Sommario |
Art. 1. Nel regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 13 dell'articolo 20 bis è sostituito dal testo seguente: "13. In deroga all'articolo 6, il titolo di esportazione è valido a decorrere dalla data [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.4.569 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1202.
Regolamento (CE) n. 1202/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° giugno 2001.