Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 17/12/2008 |
Numero: | 1276 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Tipologie di controlli |
Art. 4. Modalità e tempi dei controlli |
Art. 5. Metodi dettagliati dei controlli |
Art. 6. Aliquote di controllo |
Art. 7. Obblighi e aliquote dei controlli |
Art. 8. Ubicazione e metodi dettagliati dei controlli |
Art. 9. Controlli di sostituzione specifici |
Art. 10. Aliquote di controllo |
Art. 11. Analisi dei rischi |
Art. 12. Controlli effettuati dall’organismo pagatore |
Art. 13. Coordinamento dell’analisi dei rischi e dei controlli |
Art. 14. Relazioni sui controlli fisici |
Art. 15. Esemplare di controllo T5 |
Art. 16. Relazione annuale |
Art. 17. Abrogazioni |
Art. 18. Entrata in vigore |
§ 1.2.195 - Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1276.
Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi
(G.U.U.E. 18 dicembre 2008, n. L 339)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del
(2) L’articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del
(3) I regolamenti della Commissione (CE) n. 793/2006, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del
(4) È opportuno tenere conto delle misure di controllo già in vigore, in particolare quelle introdotte dai regolamenti della Commissione (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli [9] e (CE) n. 2298/2001, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario [10].
(5) Ai fini del miglioramento e dell’armonizzazione delle misure adottate dagli Stati membri, appare necessario il mantenimento di un sistema di controllo comunitario, basato in particolare su controlli fisici per sondaggio delle merci al momento dell’esportazione, compresi i prodotti esportati nel quadro di una procedura semplificata, e su controlli delle pratiche relative alle domande di pagamento effettuati dall’organismo pagatore.
(6) Per far fronte al rischio di sostituzione quando le dichiarazioni di esportazione sono accettate da un ufficio doganale interno di uno Stato membro, è opportuno che un numero minimo di "controlli di sostituzione" sia effettuato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunità. Tenuto conto del luogo in cui si eseguono i controlli di sostituzione, è necessario che tali controlli siano semplificati.
(7) Per decidere se sia necessario procedere a controlli di sostituzione o a controlli di sostituzione specifici occorre che l’ufficio doganale di uscita controlli puntualmente la presenza e l’integrità dei sigilli.
(8) Per garantire una prassi uniforme da parte degli uffici doganali di uscita o degli uffici doganali di destinazione dell’esemplare di controllo T5 e per evitare dubbi sull’identità dei prodotti in questione, prerequisito questo per la concessione della restituzione, occorre prevedere un controllo di sostituzione specifico nei casi in cui tali uffici constatino che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura. Poiché in tali casi sorge evidentemente il sospetto di una sostituzione, i controlli specifici di sostituzione richiedono una maggiore attenzione che può eventualmente comportare l’esecuzione di un controllo fisico dei prodotti.
(9) Il numero dei controlli fisici dovrebbe essere proporzionato al numero delle dichiarazioni di esportazione per anno. L’esperienza ha dimostrato che i controlli fisici su un minimo del 5 % delle dichiarazioni di esportazione costituiscono un livello efficace, proporzionato e dissuasivo e consentono agli Stati membri di decidere sulla base dell’analisi dei rischi se applicare il livello minimo del 5 % per settore di prodotti o per l’insieme dei settori con un minimo del 2 % per settore di prodotti. Per garantire una copertura completa del regime, gli uffici doganali di esportazione che registrano numeri molto bassi di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti dovrebbero comunque assicurare l’effettuazione di almeno un controllo per settore di prodotti. La percentuale delle restituzioni concesse a merci non contemplate dall’allegato I del trattato non rappresenta un livello elevato di rischio, mentre è elevato il numero di dichiarazioni di esportazione in questo settore. Al fine di utilizzare meglio gli strumenti di controllo, è opportuno ridurre l’aliquota minima dei controlli per le merci non contemplate dall’allegato I. Per lo stesso motivo è opportuno garantire agli Stati membri la possibilità di non prendere in considerazione le dichiarazioni di esportazione relative a quantitativi ridotti o a importi della restituzione non superiori a 1000 EUR.
(10) L’esperienza suggerisce che un livello minimo del 10 % di controlli dei sigilli è efficace, proporzionato e dissuasivo.
(11) Il numero di controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici eseguiti per ufficio doganale d’uscita dovrebbe essere proporzionato al numero di documenti orientativi doganali per anno. L’esperienza suggerisce che un livello minimo dell’8 % di tutti i documenti orientativi doganali è efficace, proporzionato e dissuasivo.
(12) Conformemente all’articolo 4 septies del
(13) L’analisi dei rischi, come strumento facoltativo di verifica per i controlli fisici sulle dichiarazioni di esportazione, è stata introdotta nel 1994 dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 e per i controlli di sostituzione nel 1995, dall’articolo 9 del
(14) L’esperienza specifica acquisita nell’applicazione dell’analisi dei rischi ai controlli sulle restituzioni all’esportazione dovrebbe essere mantenuta dopo l’introduzione generalizzata della gestione dei rischi.
(15) La forma di organizzazione che, in linea di massima, offre le migliori garanzie, senza tuttavia comportare obblighi economici o costi amministrativi troppo elevati rispetto ai benefici che possono derivarne per le finanze comunitarie, è quella che combina i controlli fisici sulle esportazioni e i controlli contabili. Per questo motivo è opportuno che gli Stati membri coordinino i controlli fisici e i controlli contabili da effettuare ex post nelle imprese interessate da parte degli organismi competenti disciplinati dal
(16) Il
(17) Per valutare l’efficacia dell’analisi dei rischi e l’applicazione del regolamento, è opportuno che gli Stati membri elaborino relazioni sui controlli e presentino valutazioni annuali sull’attuazione e l’efficacia dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e delle procedure applicate per selezionare i prodotti oggetto dei controlli fisici. Dati i progressi nelle tecnologie dell’informazione è opportuno riformulare la norma che richiede la presentazione della relazione annuale su un CD-ROM compatibile ISO 9660 o su un supporto equivalente, esigendo che tale dichiarazione sia presentata su un supporto elettronico che impedisce la riscrittura dei dati.
(18) L’applicazione della gestione dei rischi diverrà obbligatoria a norma del codice doganale a decorrere dal 1 luglio 2009, ma alcuni Stati membri potrebbero applicarla anteriormente a tale data. Laddove è attuata una opportuna gestione dei rischi è giustificato consentire l’applicazione di norme di controllo flessibili. È opportuno quindi che gli Stati membri possano applicare norme flessibili di controllo non appena adottino un’adeguata gestione dei rischi e la notifichino alla Commissione.
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce alcune modalità per il controllo dell’esecuzione e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni all’esportazione e di tutti gli altri importi quali definiti all’articolo 2, lettera a).
Esso lascia impregiudicate le disposizioni del
Il presente regolamento non si applica alle esportazioni realizzate a titolo dell’aiuto alimentare comunitario o nazionale di cui al
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "altri importi": le operazioni connesse a misure finanziarie nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006;
b) "prodotti": i prodotti quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del
c) "ufficio doganale di esportazione": l’ufficio doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del
d) "ufficio doganale di uscita": l’ufficio doganale di cui all’articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;
e) "ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5": l’ufficio doganale di destinazione di cui all’articolo 912 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, compreso un ufficio doganale al quale è inviato un documento analogo;
f) "controllo fisico": la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione di esportazione o, per gli altri importi, la documentazione di cui ai regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006, compresi i pertinenti giustificativi, e i prodotti per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche dei medesimi alle condizioni stabilite dall’articolo 5;
g) "controllo di sostituzione": un controllo effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti e i documenti che li hanno accompagnati dall’ufficio doganale di esportazione all’ufficio doganale d’uscita oppure all’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, alle condizioni di cui all’articolo 8;
h) "controllo di sostituzione specifico": un controllo di sostituzione, che può essere un controllo visivo o un controllo fisico, da effettuare se sussistono dubbi quanto all’integrità dei sigilli dei prodotti da esportare conformemente alle condizioni di cui all’articolo 9;
i) "controllo visivo": un controllo effettuato mediante percezione sensoriale e comprendente anche i controlli condotti con apparecchiature tecniche;
j) "documento": un supporto cartaceo o elettronico approvato ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 885/2006 della Commissione [16] o (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [17] e recante informazioni pertinenti nell’ambito del presente regolamento;
k) "documento equivalente" in relazione all’esemplare di controllo T5: il documento nazionale di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del
l) "settori di prodotti": i settori di cui all’articolo 1 del
Art. 3. Tipologie di controlli
Gli Stati membri effettuano:
a) controlli fisici dei prodotti in conformità dell’articolo 4 al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l’autorizzazione di esportare prodotti, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione;
b) controlli sull’integrità dei sigilli, conformemente all’articolo 7;
c) controlli di sostituzione, conformemente all’articolo 8;
d) controlli di sostituzione specifici, conformemente all’articolo 9; e
e) controlli documentali delle domande di pagamento conformemente all’articolo 12.
Per gli altri importi, le modalità di applicazione dei controlli fisici sono fissate dai regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006.
CAPO II
CONTROLLI FISICI
Art. 4. Modalità e tempi dei controlli
1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico deve essere effettuato per sondaggio e in modo frequente e improvviso.
2. Un controllo del quale l’esportatore sia stato esplicitamente o tacitamente preavvertito non può essere contabilizzato come tale. Il presente paragrafo non si applica quando si procede a un controllo della contabilità di un’impresa conformemente al punto 3 dell’allegato I.
3. Gli Stati membri provvedono a che l’inizio del controllo fisico presso i locali dell’esportatore vari rispetto all’ora indicata per l’inizio delle operazioni di carico di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del
Art. 5. Metodi dettagliati dei controlli
1. Se il controllo visivo non permette di stabilire la corrispondenza tra i prodotti e la loro designazione nella nomenclatura delle restituzioni all’esportazione e se la classificazione o la qualità dei prodotti stessi esigono una conoscenza esatta dei loro componenti, gli uffici doganali di esportazione devono accertare la designazione dei prodotti sulla base della natura degli stessi.
2. Se lo ritengono necessario, gli uffici doganali di esportazione dispongono l’effettuazione di analisi in laboratori specializzati e accreditati o ufficialmente autorizzati a effettuare tali analisi e ne indicano i motivi. Se l’aliquota della restituzione o altri importi dipendono dal tenore di una sostanza, l’ufficio doganale di esportazione preleva, nel quadro del controllo fisico, campioni rappresentativi destinati a un’analisi della composizione presso un laboratorio accreditato o ufficialmente autorizzato.
Quando uno stesso esportatore esporta regolarmente un prodotto dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione o della nomenclatura combinata e l’aliquota della restituzione dipende dal tenore di una sostanza, l’ufficio doganale di esportazione può prelevare campioni rappresentativi soltanto nel 50 % dei controlli fisici effettuati in relazione a tale esportatore, purché gli esami di laboratorio effettuati nei sei mesi precedenti in relazione allo stesso esportatore non abbiano rilevato una non conformità avente un’incidenza finanziaria superiore a 1000 EUR sull’importo lordo della restituzione. Qualora le analisi di laboratorio evidenzino irregolarità aventi conseguenze finanziarie superiori a 1000 EUR sull’importo lordo della restituzione in relazione a tale esportatore, l’ufficio doganale di esportazione preleva campioni in tutti i controlli fisici eseguiti in relazione a tale esportatore nei sei mesi successivi.
3. I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati fatte salve le misure prese dalle autorità doganali affinché i prodotti lascino il territorio doganale nello stesso stato in cui si trovavano al momento del rilascio dell’autorizzazione di esportazione.
4. L’ufficio doganale di esportazione garantisce il rispetto dell’articolo 21 del
5. I controlli fisici sui prodotti alla rinfusa, sui prodotti imballati o su merci non contemplate dall’allegato I del trattato sono effettuati tenendo conto dei metodi di cui all’allegato I del presente regolamento.
Art. 6. Aliquote di controllo
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, i controlli fisici devono essere effettuati su un campione rappresentativo di non meno del 5 % delle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del
L’aliquota si applica:
a) per uffici doganali di esportazione;
b) per anno civile; e
c) per settore di prodotti.
2. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di:
a) sostituire l’aliquota del 5 % per settore di prodotti con un’aliquota del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti, nel cui caso è obbligatorio applicare un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti;
b) sostituire l’aliquota del 5 % per ufficio doganale con un’aliquota del 5 % valida su tutto il loro territorio e l’aliquota del 5 % per settore di prodotti con un’aliquota del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti con un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti.
3. Qualora si applichino il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera a), se un ufficio doganale di esportazione accetta meno di 20 dichiarazioni di esportazione, di cui al paragrafo 1, per anno e per settore di prodotti, viene sottoposta a controllo fisico almeno una dichiarazione di esportazione all’anno per settore di prodotti.
Questo requisito non si applica se l’ufficio doganale non ha effettuato un controllo sulle prime due dichiarazioni a seguito dei risultati della sua analisi dei rischi, come indicato all’articolo 11, e se in seguito non sono effettuate ulteriori esportazioni in tale settore di prodotti.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2:
a) per le merci non contemplate dall’allegato I del trattato si applica un’aliquota minima dello 0,5 % per ufficio doganale o dello 0,5 % per l’intero territorio degli Stati membri. La percentuale dei controlli fisici effettuati su tali merci non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell’aliquota del 5 % per settore di prodotti o dell’aliquota globale del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti;
b) per quanto riguarda gli uffici doganali di esportazione in cui viene presentata per l’esportazione una gamma di prodotti limitata a non più di due settori di prodotti provenienti da cinque esportatori al massimo, i controlli fisici possono essere ridotti a un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti. I settori di prodotti in cui si registrano meno di 20 dichiarazioni di esportazione all’anno per ufficio doganale non sono presi in considerazione per determinare il numero di settori di prodotti. Gli uffici doganali di esportazione possono applicare le norme in questione per un intero anno civile, sulla base dei dati dell’anno civile precedente, anche quando le dichiarazioni di esportazione sono presentate da altri esportatori o per altri settori di prodotti durante l’anno in corso.
5. Ferme restando le misure di controllo di cui all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 37, paragrafo 4, e all’articolo 44, paragrafo 4, del
6. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui al presente articolo, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici relativi:
a) ai quantitativi non superiori a:
i) 25000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;
ii) 5000 kg per quanto concerne le merci non contemplate dall’allegato I del trattato;
iii) 2500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;
b) o alle restituzioni di importo inferiore a 1000 EUR.
7. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l’applicazione dei paragrafi 5 e 6. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al presente articolo.
CAPO III
CONTROLLI SUI SIGILLI
Art. 7. Obblighi e aliquote dei controlli
1. L’ufficio doganale d’uscita o l’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 verifica che i sigilli siano integri.
2. Il numero di controlli sui sigilli non deve essere inferiore al 10 % del numero totale di esemplari di controllo T5 o di documenti equivalenti diversi da quelli selezionati per un controllo di sostituzione ai sensi del paragrafo 8.
CAPO IV
CONTROLLI DI SOSTITUZIONE
Art. 8. Ubicazione e metodi dettagliati dei controlli
1. Se la dichiarazione di esportazione è stata accettata da un ufficio doganale di esportazione che non sia l’ufficio doganale di uscita o l’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, e se l’ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico, l’ufficio doganale di uscita effettua un controllo di sostituzione conformemente alle condizioni del presente articolo, fatti salvi i controlli effettuati a norma di altre disposizioni.
Se l’ufficio doganale di uscita è diverso dall’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, il controllo di sostituzione deve essere effettuato dall’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5.
2. Qualora il controllo visivo dell’intero carico non basti a accertare eventuali sostituzioni, si ricorre agli altri metodi di controllo fisico di cui all’articolo 5, compreso, ove necessario, lo scarico parziale.
Viene prelevato un campione a fini di analisi soltanto se l’ufficio doganale di uscita non può verificare la corrispondenza tra la merce e il documento mediante controllo visivo e utilizzando le informazioni ricavate dagli imballaggi e dalla documentazione.
3. Qualora, tenuto conto delle disposizioni in vigore nel paese terzo di destinazione, siano stati apposti un bollo veterinario e un sigillo doganale, il controllo di sostituzione viene eseguito unicamente quando vi sia sospetto di frode.
Art. 9. Controlli di sostituzione specifici
1. L’ufficio doganale d’uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 effettuano un controllo di sostituzione specifico se riscontrano che:
a) i sigilli apposti in partenza sono stati rimossi senza la supervisione doganale;
b) i sigilli apposti in partenza sono stati manomessi;
c) non è stata concessa la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell’articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. L’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 decidono alla luce dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 11 se il controllo di sostituzione specifico debba comprendere solo il controllo di sostituzione o anche un controllo fisico.
Art. 10. Aliquote di controllo
1. Il totale del numero minimo di controlli di sostituzione, di cui all’articolo 8, e dei controlli specifici di sostituzione, di cui all’articolo 9, effettuati ogni anno civile dall’ufficio doganale d’uscita o dall’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5, attraverso i quali i prodotti lasciano il territorio doganale della Comunità, non può essere inferiore all’8 % del numero degli esemplari di controllo T5 e documenti equivalenti relativi a prodotti per i quali è chiesta la restituzione.
2. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui al presente articolo, gli Stati membri non tengono conto degli esemplari di controllo T5 e documenti equivalenti per i controlli di sostituzione che comportano:
a) quantitativi non superiori a:
i) 25000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;
ii) 5000 kg per quanto concerne le merci non contemplate dall’allegato I del trattato;
iii) 2500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;
b) o restituzioni di importo inferiore a 1000 EUR.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 2. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al presente articolo.
CAPO V
GESTIONE DEI RISCHI
Art. 11. Analisi dei rischi
1. La selezione delle partite da sottoporre a controlli fisici e a controlli di sostituzione deve basarsi su un sistema di gestione dei rischi.
2. Gli Stati membri effettuano un’analisi dei rischi per indirizzare i controlli fisici sui prodotti, sulle persone fisiche e giuridiche e sui settori di prodotti per i quali sussistono i rischi maggiori che le operazioni di cui all’articolo 1 non siano eseguite in modo corretto.
3. Fatto salvo l’articolo 592 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri elaborano i propri sistemi di analisi dei rischi tenendo conto del presente regolamento e, se del caso, dei criteri di cui all’allegato II.
4. Gli Stati membri e la Commissione valutano congiuntamente, in base all’esperienza acquisita, la validità e la pertinenza dei criteri di cui all’allegato II allo scopo di adeguare, laddove necessario, il sistema e i criteri di selezione per rendere i controlli fisici e di sostituzione maggiormente efficaci e mirati.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) le misure prese, in particolare le istruzioni comunicate ai competenti servizi nazionali, per l’applicazione di un sistema di selezione in base ad un’analisi di rischio, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato II [1];
b) le aliquote dei controlli da applicare, di cui all’articolo 6;
c) i casi particolari che possano presentare interesse per gli altri Stati membri.
Gli Stati membri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, terzo comma, lettera a), notificano la Commissione entro il 1 luglio 2009.
CAPO VI
COORDINAMENTO E RELAZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE 1
Coordinamento
Art. 12. Controlli effettuati dall’organismo pagatore
Gli organismi pagatori procedono, sulla base delle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, in particolare sulla base dei documenti relativi all’esportazione e delle osservazioni formulate dai servizi doganali, al controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche i quali fanno fede ai fini della concessione dell’importo in questione.
Art. 13. Coordinamento dell’analisi dei rischi e dei controlli
1. Gli Stati membri dispongono che un organismo unico coordini le informazioni relative all’analisi dei rischi.
2. Gli Stati membri predispongono il coordinamento dei controlli che concernono uno stesso operatore e che comprendono le verifiche di cui agli articoli 5, 8 e 9 e quelle di cui al
I controlli coordinati di cui trattasi sono effettuati per iniziativa o a richiesta dei servizi della Commissione o delle autorità doganali che effettuano i controlli fisici o degli organismi pagatori che verificano la pratica relativa alla domanda di pagamento o ancora delle autorità competenti che effettuano le revisioni contabili.
SEZIONE 2
Relazioni amministrative
Art. 14. Relazioni sui controlli fisici
1. Ogni ufficio doganale di esportazione adotta misure che consentano di accertare in qualunque momento se è rispettata la conformità con l’aliquota dei controlli fisici di cui all’articolo 6.
Tali misure evidenziano per ciascun settore di prodotti:
a) il numero delle dichiarazioni di esportazione prese in considerazione ai fini del controllo fisico;
b) il numero di controlli fisici effettuati.
2. Il funzionario doganale competente redige una relazione dettagliata di ogni controllo fisico eseguito.
Le relazioni sui controlli devono indicare quantomeno informazioni relative a:
a) il luogo, la data, l’ora di arrivo, l’ora di conclusione del controllo fisico, il mezzo di trasporto utilizzato per i prodotti, indicando se tale mezzo fosse vuoto o parzialmente o completamente carico all’inizio della procedura di controllo, il numero di campioni prelevati per le analisi di laboratorio e il nome e la firma del funzionario competente; e
b) la data e l’ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del
Fatto salvo l’articolo 9 del
Art. 15. Esemplare di controllo T5
1. L’ufficio doganale di esportazione indica nel riquadro D dell’esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente:
a) una delle diciture di cui all’allegato III se ha effettuato un controllo fisico;
b) una delle diciture di cui all’allegato IV in caso di esportazioni a titolo di aiuto alimentare.
2. Ogni ufficio doganale di uscita o ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 adotta misure che consentano di mettere a disposizione della Commissione in qualunque momento informazioni:
a) sul numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli sull’integrità dei sigilli, di cui all’articolo 7, dei controlli di sostituzione, di cui all’articolo 8, e dei controlli sostituzione specifici, di cui all’articolo 9;
b) sul numero di controlli sull’integrità dei sigilli effettuati (articolo 7);
c) sul numero di controlli di sostituzione effettuati (articolo 8);
d) sul numero di controlli di sostituzione specifici effettuati (articolo 9).
Se l’ufficio doganale di uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 ha prelevato un campione, sull’esemplare di controllo T5 o sul documento da rinviare all’autorità competente figura una delle diciture riportate nell’allegato V.
L’ufficio doganale di uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, a seconda dei casi, conservano un duplicato o una copia del documento e lo tengono a disposizione per eventuali consultazioni, come indicato al paragrafo 3.
3. Per ogni controllo di sostituzione o controllo di sostituzione specifico, di cui agli articoli 8 e 9, il funzionario competente che li ha eseguiti redige una relazione. La relazione consente di verificare i controlli effettuati e riporta la data e il nome del funzionario doganale. Fatto salvo l’articolo 9 del
I controlli sull’integrità dei sigilli di cui all’articolo 7 e i casi di sigilli rimossi o manomessi sono registrati in conformità dell’articolo 912 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
4. L’ufficio doganale d’uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 informano per iscritto, utilizzando una copia dell’esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, le autorità competenti di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, circa il risultato delle analisi di laboratorio, indicando:
a) una delle diciture riportate nell’allegato VI;
b) oppure il risultato delle analisi, quando queste ultime non corrispondono al prodotto dichiarato.
5. Qualora il controllo di sostituzione riveli che la pertinente normativa in materia di restituzioni all’esportazione potrebbe non essere stata rispettata, l’ufficio doganale di uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 appongono sull’esemplare di controllo T5 o sul documento equivalente da inviare alle autorità competenti di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, una delle diciture di cui all’allegato VII. L’organismo pagatore informa l’ufficio doganale delle azioni avviate a seguito dei risultati delle analisi.
Art. 16. Relazione annuale
Ogni anno, anteriormente al 1 maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di valutazione in merito all’esecuzione e all’efficacia dei controlli effettuati ai sensi del presente regolamento nonché alle procedure applicate per la selezione dei prodotti da sottoporre a controllo fisico. La relazione contiene gli elementi enumerati nell’allegato VIII riguardo alle dichiarazioni di esportazione accettate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.
Gli Stati membri trasmettono le relazioni alla Commissione su un supporto elettronico che impedisca la riscrittura dei dati e in formato cartaceo o, se del caso, per via elettronica utilizzando il modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17. Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 3122/94 e (CE) n. 2090/2002 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 386/90 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.
Art. 18. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Tuttavia, le disposizioni del capo V relative ai controlli fisici nonché l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e l’articolo 6, paragrafo 4, si applicano:
a) per gli Stati membri che hanno informato la Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del
b) per gli altri Stati membri, a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o dal 1 luglio 2009, se anteriore.
Le disposizioni del capo V relative ai controlli di sostituzione si applicano a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o dal 1 luglio 2009, se anteriore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
[3] GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.
[4] GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.
[5] GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.
[6] GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.
[7] GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.
[8] GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.
[9] GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
[10] GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.
[11] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
[12] GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
[13] GU L 224 del 21.9.1995, pag. 13.
[14] GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.
[15] GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19.
[16] GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
[17] GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
ALLEGATO I
METODI PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI FISICI
1. Prodotti alla rinfusa
1.1. Se per caricare prodotti alla rinfusa l’esportatore utilizza impianti automatici chiusi di carico e di pesatura, l’ufficio doganale di esportazione verifica la corrispondenza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti, misurando la quantità con il sistema di pesatura automatico tarato e accertando la natura e le caratteristiche dei prodotti mediante campionatura rappresentativa.
L’ufficio doganale di esportazione verifica inoltre mediante campionatura:
i) che il sistema di pesatura o di caricamento non consenta storni di prodotti verso circuiti chiusi o altre manipolazioni;
ii) che i termini previsti per la taratura degli impianti di pesatura non siano scaduti e che i sigilli siano intatti, ove si tratti di sistemi di pesatura chiusi;
iii) che le partite pesate siano state effettivamente caricate sul mezzo di trasporto previsto;
iv) che i dati indicati nei registri di pesatura o negli attestati di pesatura corrispondano a quelli che figurano nei documenti di carico.
1.2. Nei rari casi in cui per determinare la quantità dei prodotti alla rinfusa non si fa uso di un sistema di pesatura automatico tarato, l’ufficio doganale utilizza qualsiasi altro mezzo di controllo giudicato soddisfacente sul piano commerciale.
1.3. Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico di una nave, l’ufficio doganale di esportazione provvede al controllo dell’uscita fisica dell’intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l’ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.
2. Prodotti sfusi
2.1. Se un esportatore ha dichiarato prodotti per il cui condizionamento ha utilizzato impianti automatici d’insaccamento, d’inscatolamento, d’imbottigliamento, ecc., nonché impianti automatici tarati di pesatura o di misurazione, oppure imballaggi o bottiglie ai sensi delle direttive del Consiglio 75/106/CEE [1], 75/107/CEE [2] e 76/211/CEE [3], in linea di massima occorre verificare integralmente il numero di sacchi, scatole, bottiglie, ecc., e l’ufficio doganale di esportazione accerta la natura e le caratteristiche dei prodotti mediante campionatura rappresentativa. Il peso e il volume sono misurati mediante sistemi di pesatura o misurazione automatici tarati o con l’imballaggio o l’imbottigliamento, ai sensi delle direttive precitate. L’ufficio doganale di esportazione può pesare o misurare un sacco, una scatola o una bottiglia.
2.2. Se l’impianto è provvisto di un contatore automatico tarato, si può tener conto delle registrazioni di quest’ultimo in sede di controllo fisico quantitativo. Le disposizioni del punto 1.1 si applicano per analogia.
2.3. Se un esportatore si è servito di palette che ha caricato di casse, scatole, ecc., l’ufficio doganale di esportazione sceglie alcune palette rappresentative e verifica se esse contengono il numero dichiarato di casse, scatole, ecc. Da queste palette preleva un certo numero di casse, scatole, ecc. rappresentative e verifica se esse contengono il numero dichiarato di bottiglie, pezzi, ecc.
2.4. Se l’esportatore non ha utilizzato gli impianti di cui ai punti 2.1 e 2.2, spetta all’ufficio doganale di esportazione contare il numero di sacchi, scatole, ecc. La natura, le caratteristiche, il peso o le misure vengono verificati sulla base di campioni rappresentativi. Le disposizioni del punto 2.3 si applicano per analogia.
2.5. Qualora, nel caso dei punti 2.1 e 2.2, il contenuto e il peso esatto siano indicati sull’imballaggio immediato dei prodotti, tali informazioni devono essere verificate soltanto per il 50 % dei controlli fisici, se i prodotti sono condizionati in contenitori o imballaggi destinati alla vendita all’ingrosso, sono esportati regolarmente dallo stesso esportatore e non è stato constatato negli ultimi sei mesi alcun caso di non conformità con conseguenze finanziarie superiori a 1000 EUR.
3. Merci non contemplate dall’allegato I del trattato
3.1. Per quanto riguarda le merci non contemplate dall’allegato I del trattato, condizionate per la vendita al minuto o sottoposte a stampigliatura appropriata, recanti sull’imballaggio immediato l’indicazione del contenuto e del peso, e conformi ai requisiti specificati all’articolo 10, terzo comma, del
Le disposizioni dei punti da 2.1 a 2.5 si applicano per analogia.
3.2. L’ufficio doganale suddetto può prelevare un campione per accertare che non vi sia stata sostituzione.
3.3. L’ufficio doganale di esportazione può considerare esatto il quantitativo di prodotti utilizzati nella produzione di merci non contemplate dall’allegato I del trattato qualora la descrizione e l’indicazione del contenuto sull’imballaggio immediato coincidano con la dichiarazione di esportazione o con la formula di fabbricazione registrata.
Se le autorità competenti non hanno ancora controllato la formula di fabbricazione, l’ufficio doganale di esportazione provvede a che un controllo della formula di fabbricazione e dell’identità venga effettuato a posteriori dal revisore contabile designato dalle autorità competenti.
Per l’applicazione di tale metodo di verifica della composizione di merci non contemplate dall’allegato I del trattato, lo Stato membro interessato predispone una procedura atta a che:
i) la composizione delle merci non contemplate dall’allegato I del trattato possa essere verificata in base alla contabilità e ai documenti specifici riguardanti la fabbricazione delle merci stesse;
ii) la corrispondenza tra le merci di cui trattasi non comprese nell’allegato I del trattato, la dichiarazione di esportazione, la formula di fabbricazione e le merci da esportare possa essere verificata sulla scorta della documentazione dell’impresa produttrice; e
iii) la corrispondenza tra le merci esportate, la dichiarazione di esportazione, la formula di fabbricazione e le merci prodotte possa essere verificata a posteriori dal revisore contabile designato dall’autorità competente.
3.4. Qualora non venga applicata la procedura di cui ai punti da 3.1 a 3.3, l’ufficio doganale di esportazione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 49 del
[1] GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1.
[2] GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14.
[3] GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.
[4] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
ALLEGATO II
CRITERI APPLICABILI ALL’ANALISI DEI RISCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 11
1. Criteri relativi ai prodotti:
a) l’origine;
b) la natura;
c) le caratteristiche per quanto riguarda la formulazione della nomenclatura delle restituzioni;
d) il valore;
e) la situazione doganale;
f) il rischio che il codice tariffario sia errato;
g) l’importo della restituzione connesso con le caratteristiche tecniche e con la presentazione dei prodotti (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.);
h) la recente ammissibilità alle restituzioni;
i) la quantità;
j) precedenti analisi di campioni;
k) le informazioni tariffarie vincolanti (ITV).
2. Criteri relativi agli scambi commerciali:
a) la frequenza degli scambi;
b) la presenza di un traffico anomalo e/o la comparsa di un nuovo traffico;
c) distorsioni commerciali.
3. Criteri relativi alla nomenclatura per le restituzioni:
a) il tasso della restituzione;
b) le nomenclature in relazione alle quali è erogato il maggior numero di pagamenti delle restituzioni;
c) il rischio di un tasso di restituzione errato per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e la presentazione dei prodotti (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.).
4. Criteri relativi agli esportatori:
a) la qualifica con riguardo alla legislazione doganale (per esempio "operatore economico autorizzato");
b) la reputazione e l’affidabilità;
c) la situazione finanziaria;
d) la comparsa di nuovi esportatori;
e) le esportazioni apparentemente non motivate da ragioni economiche;
f) i contenziosi precedenti, in particolare riguardanti frodi.
5. Criteri relativi alle irregolarità: le irregolarità riscontrate o presunte in determinati settori di prodotti.
6. Criteri relativi ai regimi doganali utilizzati:
a) la procedura normale di dichiarazione;
b) la procedura semplificata di dichiarazione;
c) l’accettazione della dichiarazione di esportazione in applicazione degli articoli 790 e 791 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
7. Criteri relativi alle modalità di concessione della restituzione all’esportazione:
a) esportazione diretta;
b) approvvigionamento.
8. Criteri relativi in particolare ai controlli di sostituzione:
a) la destinazione delle esportazioni;
b) la prova logistica dell’ufficio doganale di uscita: itinerario o scambi nuovi o inusuali, prodotti spostati da un altro ufficio di uscita;
c) la durata eccessiva del tragitto a partire dall’ufficio doganale di uscita;
d) l’arrivo al porto/confine al di fuori degli orari consueti;
e) il numero del sigillo diverso da quello dichiarato;
f) il codice del prodotto e la sua descrizione sono discordanti;
g) il peso dichiarato appare scorretto;
h) l’inadeguatezza dei mezzi di trasporto in relazione ai prodotti;
i) l’importo della restituzione.
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a)
— In bulgaro : Физическа проверка Регламент (ЕО) № 1276/2008
— In spagnolo : Control físico — Reglamento (CE) no 1276/2008
— In ceco : fyzická kontrola nařízení (ES) č. 1276/2008
— In danese : fysisk kontrol forordning (EF) nr. 1276/2008
— In tedesco : Warenkontrolle Verordnung (EG) Nr. 1276/2008
— In estone : füüsiline kontroll Määrus (EÜ) nr 1276/2008
— In greco : φυσικός έλεγχος — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1276/2008
— In inglese : physical check Regulation (EC) No 1276/2008
— In francese : contrôle physique règlement (CE) no 1276/2008
— In italiano : controllo fisico
— In lettone : fiziska pārbaude, Regula (EK) Nr. 1276/2008
— In lituano : fizinė patikra, Reglamentas (EB) Nr. 1276/2008
— In ungherese : fizikai ellenőrzés 1276/2008/EK rendelet
— In maltese : spezzjoni fiżika Regolament (KE) Nru 1276/2008
— In olandese : fysieke controle Verordening (EG) nr. 1276/2008
— In polacco : kontrola bezpośrednia – rozporządzenie (WE) nr 1276/2008
— In portoghese : controlo físico Regulamento (CE) n.o 1276/2008
— In rumeno : control fizic Regulamentul (CE) nr. 1276/2008
— In slovacco : fyzická kontrola – nariadenie (ES) č. 1276/2008
— In sloveno : fizični pregled Uredba (ES) št. 1276/2008
— In finlandese : fyysinen tarkastus – Asetus (EY) N:o 1276/2008
— In svedese : Fysisk kontroll förordning (EG) nr 1276/2008
ALLEGATO IV [2]
Diciture di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b)
— In bulgaro : Регламент (ЕО) № 2298/2001
— In spagnolo : Reglamento (CE) no 2298/2001
— In ceco : Nařízení (ES) č. 2298/2001
— In danese : Forordning (EF) nr. 2298/2001
— In tedesco : Verordnung (EG) Nr. 2298/2001
— In estone : Määrus (EÜ) nr 2298/2001
— In greco : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001
— In inglese : Regulation (EC) No 2298/2001
— In francese : Règlement (CE) no 2298/2001
— In italiano :
— In lettone : Regula (EK) Nr. 2298/2001
— In lituano : Reglamentas (EB) Nr. 2298/2001
— In ungherese : 2298/2001/EK rendelet
— In maltese : Regolament (KE) Nru 2298/2001
— In olandese : Verordening (EG) nr. 2298/2001
— In polacco : Rozporządzenie (WE) nr 2298/2001
— In portoghese : Regulamento (CE) n.o 2298/2001
— In rumeno : Regulamentul (CE) nr. 2298/2001
— In slovacco : Nariadenie (ES) č. 2298/2001
— In sloveno : Uredba (ES) št. 2298/2001
— In finlandese : Asetus (EY) N:o 2298/2001
— In svedese : Förordning (EG) nr 2298/2001
ALLEGATO V
Diciture di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma
— In bulgaro : Взета проба
— In spagnolo : Muestra recogida
— In ceco : odebraný vzorek
— In danese : udtaget prøve
— In tedesco : Probe gezogen
— In estone : võetud proov
— In greco : ελήφθη δείγμα
— In inglese : Sample taken
— In francese : échantillon prélevé
— In italiano : campione prelevato
— In lettone : paraugs paņemts
— In lituano : Mėginys paimtas
— In ungherese : ellenőrzési mintavétel megtörtént
— In maltese : kampjun meħud
— In olandese : monster genomen
— In polacco : pobrana próbka
— In portoghese : Amostra colhida
— In rumeno : Eșantion prelevat
— In slovacco : odobratá vzorka
— In sloveno : vzorec odvzet
— In finlandese : näyte otettu
— In svedese : varuprov har tagits
ALLEGATO VI
Diciture di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera a)
— In bulgaro : Съответствие на резултатите от тестовете
— In spagnolo : Resultado del análisis conforme
— In ceco : výsledek analýzy je v souladu
— In danese : analyseresultat i orden
— In tedesco : konformes Analyseergebnis
— In estone : vastav analüüsitulemus
— In greco : αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο
— In inglese : Results of tests conform
— In francese : résultat d’analyse conforme
— In italiano : risultato di analisi conforme
— In lettone : analīzes rezultāti atbilst
— In lituano : Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją
— In ungherese : ellenőrzési eredmény megfelelő
— In maltese : riżultat tal-analiżi konformi
— In olandese : analyseresultaat conform
— In polacco : wynik analizy zgodny
— In portoghese : Resultado da análise conforme
— In rumeno : Rezultatul analizelor – conform
— In slovacco : výsledok testu je v súlade
— In sloveno : rezultat analize je v skladu z/s
— In finlandese : analyysin tulos yhtäpitävä
— In svedese : Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen
ALLEGATO VII
Diciture di cui all’articolo 15, paragrafo 5
— In bulgaro : Искане за прилагане на член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1276/2008. Идентификация на изходното митническо учреждение или митническото учреждение на получаване на контролното копие Т5:
— In spagnolo : Solicitud de aplicación del artículo 15, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1276/2008. Aduana de salida o de destino del T5: …
— In ceco : Žádost o použití č
— In danese : Anmodning om anvendelse af artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1276/2008. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …
— In tedesco : Antrag auf Anwendung von Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1276/2008. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …
— In estone : Määruse (EÜ) nr 1276/2008 artikli 15 lõike 5 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …
— In greco : Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1276/2008. Προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του αντιτύπου ελέγχου T5: …
— In inglese : Request for application of Article 15(5) of Regulation (EC) No 1276/2008. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …
— In francese : Demande d’application de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1276/2008. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …
— In italiano : Domanda di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 5, del
— In lettone : Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 1276/2008 15. panta 5. punktu. Izvešanas muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …
— In lituano : Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 1276/2008 15 straipsnio 5 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …
— In ungherese : Az 1276/2008/EK rendelet 15. cikke (5) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:
— In maltese : Talba għall-applikazzjoni tal-Artikolu 15, paragrafu 5, tar-Regolament (KE) Nru 1276/2008. Identifikazzjoni tal-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …
— In olandese : Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …
— In polacco : Wniosek o stosowanie art. 15 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 1276/2008. Identyfikacja urzędu celnego wyprowadzenia lub urzędu celnego otrzymującego egzemplarz kontrolny T5: …
— In portoghese : Pedido de aplicação do n.o 5 do artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 1276/2008. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …
— In rumeno : Cerere de aplicare a articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1276/2008. Identitatea biroului vamal de ieșire sau a biroului vamal de destinație a exemplarului de control T5: …
— In slovacco : Žiadost’ o uplatňovanie článku 15 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1276/2008. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …
— In sloveno : Zahteva se uporaba člena 15, odstavka 5, Uredbe (ES) št. 1276/2008. Identifikacija carinskega urada izstopa ali carinskega urada, ki mu je poslan kontrolni izvod T5:
— In finlandese : Asetuksen (EY) N:o 1276/2008 15 artiklan 5 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot: …
— In svedese : Begäran om tillämpning av artikel 15.5 i förordning (EG) nr 1276/2008. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5:
ALLEGATO VIII
Elementi della relazione annuale ai sensi dell’articolo 16
1. Controlli presso gli uffici doganali di esportazione
1.1. Il numero di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti e per ufficio doganale non escluse a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti nel proprio territorio non escluse a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.
1.2. Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti e per ufficio doganale. Se lo Stato membro applica l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti sul proprio territorio.
1.3. Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un’aliquota di controllo ridotta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b). Se uno Stato membro applica le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) e dell’articolo 6, paragrafo 4, la relazione riporta il numero e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti e per ufficio doganale di cui al suddetto articolo.
1.4. Il numero di controlli per settore di prodotti che hanno evidenziato irregolarità, l’incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate, se il valore richiesto delle restituzioni è superiore a 1000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del
1.5. Se del caso, l’aggiornamento del numero di irregolarità, di cui all’articolo 3 del
1.6. Il valore richiesto delle restituzioni per settore delle dichiarazioni sottoposte a controllo fisico.
2. Controlli di sostituzione presso gli uffici doganali di uscita
2.1. Il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale di uscita o ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come:
a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all’articolo 3, lettera a);
b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all’articolo 3, lettera a);
c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti.
2.2. Il numero e la percentuale dei controlli sull’integrità dei sigilli di cui all’articolo 7, effettuati per ufficio doganale d’uscita o ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità.
2.3. Il numero e la percentuale dei controlli, ripartiti per controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici, di cui agli articoli 8 e 9, effettuati per ufficio doganale d’uscita o ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità.
2.4. Il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell’articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2.5. Il numero di controlli di sostituzione di cui all’articolo 8 del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, l’incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzione di 1000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del
Il numero di controlli di sostituzione specifici di cui all’articolo 9 del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, l’incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzione di 1000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del
2.6. Se del caso, l’aggiornamento del numero di irregolarità comunicate alla Commissione nella precedente relazione annuale a norma dell’articolo 3 del
2.7. In che misura gli uffici doganali di uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 hanno applicato l’articolo 15, paragrafo 5, e le informazioni trasmesse dagli organismi pagatori interessati.
3. Procedure per la selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico
3.1. Descrizione delle procedure applicate per selezionare le partite da sottoporre a controlli fisici, controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici e relativa efficacia.
4. Modificazioni del sistema o della strategia per l’analisi dei rischi
4.1. Una descrizione di tutte le modifiche delle misure notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3.
5. Informazioni dettagliate sui sistemi di selezione e sul sistema di analisi dei rischi
Le informazioni di cui ai punti da 5.1 a 5.4 devono essere fornite soltanto se sono intervenute modifiche dalla data dell’ultima relazione.
Le informazioni di cui al punto 5.5 sono chieste agli Stati membri per il periodo del 2009 anteriore alla loro notifica dell’esecuzione dell’analisi dei rischi ai sensi dell articolo 11.
5.1. Descrizione del sistema uniforme, se è stato adottato, di registrazione del coefficiente di ponderazione del rischio inerente a ciascuna partita di merci.
5.2. Indicazione della frequenza della valutazione e revisione periodiche dei rischi accertati.
5.3. Descrizione del sistema di sorveglianza e di feedback dell’informazione inteso a garantire l’esecuzione di controlli mirati o, in caso contrario, a motivare in modo esauriente e documentato la mancata esecuzione di siffatti controlli.
5.4. Se non si è proceduto ad alcuna revisione del rischio valutato (cfr. punto 5.2) durante i periodi coperti dalle ultime relazioni, spiegare per quali motivi la valutazione esistente è giudicata tuttora idonea a garantire l’efficacia dei controlli fisici.
5.5. Se non viene applicata un’analisi di rischio ai sensi dell’articolo 11, spiegare per quali motivi il sistema di controlli vigente è giudicato tuttora idoneo a garantire l’efficacia dei controlli fisici.
6. Coordinamento con il
6.1. Descrizione delle misure adottate a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento per migliorare il coordinamento con il
7. Difficoltà incontrate nell’applicazione del presente regolamento
7.1. Descrizione di eventuali difficoltà incontrate in sede di applicazione del presente regolamento e delle misure adottate o proposte per ovviare a tali difficoltà.
8. Valutazione dei controlli effettuati
8.1. Valutare se i controlli sono stati eseguiti in modo soddisfacente.
8.2. Riferire se l’organismo di certificazione di cui all’articolo 5 del
8.3. Gli Stati membri che non hanno ancora attuato le misure di cui al precedente punto 8.2 al momento della stesura della relazione annuale, forniranno tale informazione entro il 31 luglio dell’anno in cui è presentata la relazione annuale.
9. Miglioramenti proposti
9.1. Se del caso, formulare eventuali suggerimenti per migliorare l’applicazione del presente regolamento o il regolamento stesso.
[1] GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.
ALLEGATO IX
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 386/90 | Regolamento (CE) n. 3122/94 |
Art. 1 | | Art. 1, paragrafo 2 | Art. 1 |
| | Art. 1, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 1, articolo 3 e articolo 10, paragrafo 4 | Art. 2 |
Art. 2 | | | Art. 3 |
Art. 3, paragrafi 1 e 2 | | | Art. 4, paragrafo 1 |
| | Art. 5, paragrafo 2 | Art. 4, paragrafi 2 e 3 |
Art. 3, paragrafo 3 | | | Art. 5, paragrafo 1 |
| | Art. 5, paragrafo 1, e articolo 6, lettera b) | Art. 5, paragrafo 2 |
Art. 3, paragrafo 4 | | | Art. 5, paragrafo 3 |
| | Art. 5, paragrafo 1 | Art. 5, paragrafi 4 e 5 |
Art. 3, paragrafo 1, lettera b) e 3, paragrafo 2, primo comma | | | Art. 6, paragrafo 1 |
Art. 3, paragrafo 2, secondo comma | | | Art. 6, paragrafo 2, lettera a) |
Art. 3, paragrafo 2, terzo comma | | | Art. 6, paragrafo 2, lettera b) |
| | Art. 5, paragrafo 3 | Art. 6, paragrafo 3 |
| | Art. 6, lettere a) e c) | Art. 6, paragrafo 4 |
| | Art. 2, paragrafo 1 | Art. 6, paragrafo 5 |
| | Art. 2, paragrafo 2 | Art. 6, paragrafo 6 |
| | Art. 2, paragrafo 3 | Art. 6, paragrafo 7 |
| | Art. 10, paragrafo 2, lettera a) | Art. 7 |
Art. 3 bis | | Art. 10, paragrafi 1 e 2 | Art. 8, paragrafo 1 |
| | Art. 10, paragrafo 4 | Art. 8, paragrafo 2 |
| | Art. 10, paragrafo 3 | Art. 8, paragrafo 3 |
| | Art. 10, paragrafo 2, lettera a) | Art. 9, paragrafo 1 |
| | Art. 10, paragrafo 4, lettera a) | Art. 9, paragrafo 2 |
| | Art. 10, paragrafo 2 | Art. 10, paragrafo 1 |
| | Art. 2, paragrafo 2 | Art. 10, paragrafo 2 |
| | Art. 2, paragrafo 3 | Art. 10, paragrafo 3 |
Art. 3, paragrafo 2 | Art. 1 | Art. 10, paragrafo 2 | Art. 11, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Art. 2 [1] | | — |
| Art. 3, paragrafo 1 | | Art. 11, paragrafo 4 |
| Art. 3, paragrafo 2 | | Art. 11, paragrafo 5 |
Art. 4 | | | Art. 12 |
| Art. 3, paragrafo 3 | | Art. 13, paragrafo 1 |
Art. 5 | | | Art. 13, paragrafo 2 |
| | Art. 8, paragrafo 1 | Art. 14, paragrafo 1 |
| | Art. 8, paragrafo 2 | Art. 14, paragrafo 2 |
| | Art. 8, paragrafo 3 | Art. 15, paragrafo 1 |
| | Art. 10, paragrafo 5, lettera a) e 10, paragrafo 5, lettera a), secondo comma [2] | Art. 15, paragrafo 2 |
| | Art. 10, paragrafo 5, lettera a), primo comma | Art. 15, paragrafo 3 |
| | Art. 10, paragrafo 6 | Art. 15, paragrafo 4 |
| | Art. 10, paragrafo 7, primo comma | Art. 15, paragrafo 5 |
| | Art. 11 | Art. 16 |
| | Art. 12 | Art. 17 |
| | | Art. 18 |
| | Allegato I [3] | Allegato I |
| Art. 1 | | Allegato II |
| | Art. 8, paragrafo 3, lettera a) | Allegato III |
| | Art. 8, paragrafo 3, lettera b) | Allegato IV |
| | Allegato I bis | Allegato V |
| | Allegato I ter | Allegato VI |
| | Allegato I quater | Allegato VII |
| | Allegato III | Allegato VIII |
| | | Allegato IX |
[1] Il segreto professionale è oggetto dell’articolo 6 del
[2] L’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), secondo comma, è ripreso dall’articolo 9, paragrafo 1, del
[3] Il punto 3, lettera b) è ripreso dall’articolo 4 del
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[2] Allegato così rettificato in G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 151.