Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 10/07/2009 |
Numero: | 611 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008, la lettera a) è sostituita dalla seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.2.214 - Regolamento 10 luglio 2009, n. 611.
Regolamento (CE) n. 611/2009 della Commissione, recante rettifica del regolamento (CE) n. 1276/2008 relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi
(G.U.U.E. 11 luglio 2009, n. L 180)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX del
(2) Poiché la comunicazione relativa all’analisi dei rischi deve contemplare tutti gli elementi di rischio pertinenti, come già disposto dal regolamento (CE) n. 3122/94, occorre rettificare l’enunciato dell’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 11, paragrafo 5, del
"a) le misure prese, in particolare le istruzioni comunicate ai competenti servizi nazionali, per l’applicazione di un sistema di selezione in base ad un’analisi di rischio, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato II;".
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53.
[3] GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.