§ 1.2.214 - Regolamento 10 luglio 2009, n. 611.
Regolamento (CE) n. 611/2009 della Commissione, recante rettifica del regolamento (CE) n. 1276/2008 relativo al controllo mediante controlli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:10/07/2009
Numero:611


Sommario
Art. 1. All’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008, la lettera a) è sostituita dalla seguente
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.2.214 - Regolamento 10 luglio 2009, n. 611.

Regolamento (CE) n. 611/2009 della Commissione, recante rettifica del regolamento (CE) n. 1276/2008 relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

(G.U.U.E. 11 luglio 2009, n. L 180)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 170, lettera c), e l’articolo 194, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione [2], l’articolo 11, paragrafo 5, e l’allegato II di detto regolamento corrispondono rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l’analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione [3]. In particolare, la lettera a) dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008 corrisponde al primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3122/94. Tuttavia, mentre l’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 3122/94 fa riferimento ai criteri enunciati nell’intero secondo comma dell’articolo 1 del medesimo regolamento, l’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1276/2008 accenna soltanto ai criteri di cui al punto 1 dell’allegato II di quest’ultimo regolamento.

 

(2) Poiché la comunicazione relativa all’analisi dei rischi deve contemplare tutti gli elementi di rischio pertinenti, come già disposto dal regolamento (CE) n. 3122/94, occorre rettificare l’enunciato dell’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1276/2008 laddove esso limita il riferimento al solo punto 1 dell’allegato II dello stesso regolamento.

 

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) le misure prese, in particolare le istruzioni comunicate ai competenti servizi nazionali, per l’applicazione di un sistema di selezione in base ad un’analisi di rischio, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato II;".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53.

 

[3] GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.