Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 18/08/2006 |
Numero: | 1250 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.2.168 - Regolamento 18 agosto 2006, n. 1250.
Regolamento (CE) n. 1250/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
(G.U.U.E. 19 agosto 2006, n. L 227).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L’articolo 3 del
(3) L’articolo 64 del
(4) L’articolo 171 quater undecies del
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3. Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:
a) entro il 1 settembre dell’anno considerato:
i) la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti:
— premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del
— premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del
— aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del
— pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del
— aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del
— pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del
— aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del
— aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del
— aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del
— regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del
ii) il quantitativo totale per il quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti:
— premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del
— pagamenti supplementari per i produttori lattiero- caseari di cui all'articolo 96 del
iii) il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del
b) entro il 15 ottobre dell’anno considerato la superficie totale determinata nei seguenti casi:
— premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del
— aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del
c) entro il 15 novembre dell’anno considerato:
i) la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi:
— premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del
— aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del
— pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del
— pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del
— aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del
— aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del
— aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del
— regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del
ii) il quantitativo totale determinato utilizzato per il calcolo del coefficiente di riduzione nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 95 del
iii) il quantitativo totale determinato nei seguenti casi:
— pagamenti supplementari per i produttori lattiero- caseari di cui all'articolo 96 del
— aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del
iv) l’importo dell’aiuto per ettaro da concedere per ciascuna categoria di oliveti nel caso dell’aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del
d) entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’importo indicativo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del
e) entro il 31 luglio dell'anno successivo:
i) la superficie totale per la quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti:
— premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del
— premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del
— aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del
— pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del
— aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del
— pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del
— aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del
— aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del
— aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del
— regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del
ii) il quantitativo totale per il quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti:
— aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del
— premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del
— pagamenti supplementari per i produttori lattiero- caseari di cui all'articolo 96 del
— aiuto per le sementi di cui all’articolo 99 del
— aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del
— pagamento transitorio per lo zucchero di cui all’articolo 110 septdecies del
iii) l’importo definitivo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del
iv) il numero totale di premi per pecora e per capra versati nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del
2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 le superfici sono espresse in ettari con due decimali, i quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali e il numero di domande è espresso senza decimali.
3. In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.»
2) L'articolo 4 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85, all'articolo 89, paragrafo 2, agli articoli 98, 143 e all’articolo 143 ter, paragrafo 7, del
b) il paragrafo 2 è soppresso.
3) All'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° settembre, l’elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all’allegato I, punto 2, del
2. Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono comunicate sulla base della media delle superfici seminate nei due cicli di semina indicati all’articolo 12, secondo comma.»
4) All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le informazioni vertono segnatamente sui seguenti dati:
a) le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima;
b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.»
5) All'articolo 62, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
«Agli effetti dell'articolo 102, paragrafo 5, del
6) L'articolo 64 è sostituito dal seguente:
«Articolo 64. Definizione
Agli effetti dell'articolo 107 del
7) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Articolo 69. Comunicazioni
Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, gli Stati membri interessati fissano la percentuale definitiva del superamento al più presto possibile e comunque non oltre il 15 novembre dell'anno in corso e la comunicano alla Commissione entro il 1° dicembre dello stesso anno. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato VI.»
8) L'articolo 76 è sostituito dal seguente:
«Articolo 76. Notifica
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del
9) L'articolo 84 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Anteriormente al 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, del
b) il paragrafo 2 è modificato come segue:
i) il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all’allegato XIII:»
ii) la lettera e) è soppressa.
10) L'articolo 106 è sostituito dal seguente:
«Articolo 106. Notifica
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1° gennaio di ogni anno:
a) qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del
b) se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.
2. Mediante la tabella di cui all’allegato XVIII, parte 3, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, quanto segue:
a) il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;
b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 109, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;
c) il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, del
11) L'articolo 131 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) entro il 1° marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;»
b) al paragrafo 2, il testo introduttivo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«entro il 1° febbraio per i dati relativi all’anno precedente:»
c) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) entro il 1° marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;»
d) al paragrafo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) entro il 1° febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);»
e) al paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) se del caso, annualmente entro il 1° febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;»
12) L'articolo 169 è modificato come segue:
a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.»
b) le lettere c), d) ed e) sono soppresse.
13) All'articolo 171 bis decies il testo introduttivo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:»
14) L’articolo 171 ter quinquies è soppresso.
15) L'allegato III è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
16) L'allegato VI è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
17) L'allegato IX è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
18) Gli allegati XI e XII sono sostituiti dall'allegato IV del presente regolamento.
19) L'allegato XIV è soppresso.
20) L'allegato XVIII è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.
21) L'allegato XXVIII è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
«ALLEGATO III
PAGAMENTO SPECIFICO PER IL RISO
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)
SUPERFICIE TOTALE DETERMINATA, utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione:
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO
ANNO DELLA DOMANDA: ...................................................................................................................................................
STATO MEMBRO: ................................................................................................................................................................
(solo per la Francia) superficie di base: .....................................................................................................................................
Sottosuperficie |
Superficie di riferimento (in ettari) (*) |
Varietà |
Superficie totale determinata (in ettari) (**) |
Nome della sottosuperficie 1 |
|
Varietà 1 |
|
|
|
Varietà 2 |
|
|
|
Varietà 3 |
|
|
|
… |
|
|
|
Totale |
|
Nome della sottosuperficie 2 |
|
Varietà 1 |
|
|
|
Varietà 2 |
|
|
|
Varietà 3 |
|
|
|
… |
|
|
|
Totale |
|
Nome della sottosuperficie 3 |
|
Varietà 1 |
|
|
|
Varietà 2 |
|
|
|
Varietà 3 |
|
|
|
… |
|
|
|
Totale |
|
… |
|
Varietà 1 |
|
|
|
Varietà 2 |
|
|
|
Varietà 3 |
|
|
|
… |
|
|
|
Totale |
|
Totale |
|
|
|
(*) Articolo 81 del
(**) Articolo 80, paragrafo 1, del
ALLEGATO II
«ALLEGATO VI
di cui agli articoli 59, 60 e 69
ALLEGATO III
«ALLEGATO IX
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera c), punto i), e lettera e), punto i)
PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI
I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:
— un gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento,
— una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro.
Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.
Note:
Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.
La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del
La riga 5, “Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini”, corrisponde alle superfici di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del
Modello
COLTURE |
Superficie (ettari) |
Frumento duro, articolo 105, paragrafo 1 |
|
Granturco (superficie di base separata) |
|
Altre colture, elencate nell’allegato IX del |
|
Ritiro volontario dalla produzione, articolo 107, paragrafo 6 |
|
Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini |
|
Totale» |
|
ALLEGATO IV
«ALLEGATO XI
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
DOMANDE PREMI PER PECORA E PER CAPRA
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 1° SETTEMBRE DI OGNI ANNO
ANNO DELLA DOMANDA: .............................................................................................................................................
STATO MEMBRO: ...............................................................................................................................................................
|
Tipo di animale femmina |
Totale animali femmine |
||
|
Pecore non nutrici |
Pecore nutrici |
Capre |
|
Numero di premi oggetto della domanda [articolo 113 del |
|
|
|
|
Numero di premi supplementari oggetto della domanda (1) [articolo 114 del |
|
|
|
|
(1) A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).
ALLEGATO XII
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)
PAGAMENTI PREMI PER PECORA E PER CAPRA
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO
ANNO DELLA DOMANDA: ....................................................................................................................................................
STATO MEMBRO: ................................................................................................................................................................
|
|
Tipo di animale femmina |
Totale animali femmine |
||
|
|
Pecore non nutrici |
Pecore nutrici |
Capre |
|
Numero di premi versati (Capi) |
Numero di pagamenti supplementari per capo (*) |
|
|
|
|
|
Numero di premi supplementari (**) |
|
|
|
|
|
Numero di premi per pecora o per capra |
|
|
|
|
(*) In caso di applicazione dell'articolo 71 del
(**) A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).»
ALLEGATO V
«ALLEGATO XVIII
di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 131, paragrafo 5
PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE
ANNO DELLA DOMANDA: ..............................................................................................
STATO MEMBRO: .................................................................................................................
1. PREMIO SPECIALE
Numero di capi
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Regime generale |
Regime alla macellazione |
||
|
|
|
|
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce di età |
|
|
|
|
|
Vitelloni maschi |
Manzi |
Manzi |
Manzi |
Articolo 131, paragrafo 4, lettera a) |
1° febbraio 2007 |
1.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i) |
31 luglio 2007 |
1.3 |
Numero di capi accettati (tutto l’anno) |
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto ii) |
31 luglio 2007 |
1.4 |
Numero di capi non accettati per applicazione del massimale |
|
|
|
|
Numero di produttori
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Regime generale |
Regime alla macellazione |
||
|
|
|
|
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce di età |
Unicamente entrambe le fasce di età |
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i) |
31 luglio 2007 |
1.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio |
|
|
|
|
2. PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce di età |
Articolo 131, paragrafo 6, lettera a) |
15 settembre 2006 |
2.1 |
Numero di capi oggetto di domanda |
|
|
|
|
|
2.2 |
Numero di produttori |
|
|
|
|
1° marzo 2007 |
2.3 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
|
|
2.4 |
Numero di produttori |
|
|
|
3. PREMIO PER VACCA NUTRICE
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Mandrie di sole vacche nutrici |
Mandrie miste |
Articolo 131, paragrafo 2, lettera a), punto i) |
1° febbraio 2007 |
3.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) |
31 luglio 2007 |
3.3 |
Numero di vacche accettate (tutto l’anno) |
|
|
|
|
3.4 |
Numero di giovenche accettate (tutto l’anno) |
|
|
|
|
3.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio nell'intero anno |
|
|
|
|
|
|
Importo per capo |
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iii) |
31 luglio 2007 |
3.6 |
Premio nazionale |
|
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto ii) |
31 luglio 2007 |
3.7 |
Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche |
|
|
4. PAGAMENTO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE
4.1. Applicazione del coefficiente di densità unico [articolo 132, paragrafo 2, primo comma, del
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Premio speciale |
Premio per vacca nutrice |
Vacche da latte |
Totale |
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii) |
31 luglio 2007 |
4.1.1 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
|
|
4.1.2 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento |
|
|
|
|
4.2. Applicazione di entrambi i coefficienti di densità [articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Premio speciale |
Premio per vacca nutrice |
Vacche da latte |
TOTALE |
||||
|
|
|
|
1,4-1,8 |
< 1,4 |
1,4-1,8 |
< 1,4 |
1,4-1,8 |
< 1,4 |
1,4-1,8 |
< 1,4 |
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii) |
31 luglio 2007 |
4.2.1 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Animali |
Produttori |
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iv) |
31 luglio 2007 |
5 |
Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità |
|
|
6. PREMIO ALL'ABBATTIMENTO
Numero di capi
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Macello |
Esportazione |
||
|
|
|
|
Adulti |
Vitelli |
Adulti |
Vitelli |
Articolo 131, paragrafo 1, lettera a) Articolo 131, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Articolo 131, paragrafo 3, lettera a) |
1° marzo 2007 |
6.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iv) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto i) |
31 luglio 2007 |
6.3 |
Numero di capi accettati (tutto l’anno) |
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto v) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto ii) |
31 luglio 2007 |
6.4 |
Numero di capi non accettati per applicazione del massimale |
|
|
|
|
Numero di produttori
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Macello |
Esportazione |
||
|
|
|
|
Adulti |
Vitelli |
Adulti |
Vitelli |
Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iv) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto i) |
31 luglio 2007 |
6.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio |
|
|
|
|
IMPORTO DEI PREMI EFFETTIVAMENTE VERSATI
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO
|
Fino al 100 % Premio all'abbattimento (vitelli) |
Fino al 100 % Premio per vacca nutrice |
Fino al 40 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli) |
Fino al 100 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli) |
Fino al 75 % Premio speciale |
Riferimento nel |
Articolo 68, paragrafo 1 |
Articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i) |
Articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |
Articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto i) |
Articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto ii) |
Importo effettivamente versato in EUR (dopo aver applicato la riduzione di cui all’articolo 139 — coefficiente di riduzione)» |
|
|
|
|
|
ALLEGATO VI
«ALLEGATO XXVIII
TASSI DI UMIDITÀ
di cui all’articolo 171 quater undecies
Gruppo di varietà |
Tasso di umidità (in %) |
Tolleranza (in %) |
I. Flue cured |
16 |
4 |
II. Light air-cured |
|
|
Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre |
22 |
4 |
Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo |
20 |
6 |
III. Dark air-cured |
|
|
Belgio, Germania, Francia, Austria |
26 |
4 |
Altri Stati membri |
22 |
6 |
IV. Fire-cured |
22 |
4 |
V. Sun cured |
16 |
4 |
VI. Basmas |
16 |
4 |
VII. Katerini |
16 |
4 |
VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata |
16 |
4» |