§ 1.2.7 – Regolamento 2 agosto 1978, n. 1883.
Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:02/08/1978
Numero:1883


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Quando nell'ambito di un'organizzazione comune di merca viene fissato un importo per unità per una misura d'intervento, le spese che ne risultano sono interamente coperte dal finanziamento [...]
Art. 3.      Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, non sia fissato un importo per unità per una misura d'intervento, questa è finanziata dal FEAOG, sezione garanzia, in conformità [...]
Art. 4.      1. Se una misura d 'intervento di cui all 'articolo 3 comporta l 'acquisto ed il magazzinaggio di prodotti l 'importo finanziato è determinato dai conti annuali stabiliti dai servizi od [...]
Art. 5.      Per i fondi originari degli Stati membri, utilizzati per l'acquisto di prodotti da parte dell'organismo d'intervento, l'importo delle spese per interessi, che deve essere finanziato dal FEAOG, [...]
Art. 6.      Le operazioni materiali occasionate dal magazzinaggio e, se del caso, dalla trasformazione di prodotti acquistati dall'organismo di intervento sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Se necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70
Art. 10.      Il regolamento (CEE) n. 2824/72 è abrogato
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio [...]


§ 1.2.7 – Regolamento 2 agosto 1978, n. 1883.

Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

(G.U.C.E. 5 agosto 1978, n. L 216).

 

Art. 1. [1]

     L'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 13 di detto regolamento ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L.

 

     Art. 2.

     Quando nell'ambito di un'organizzazione comune di merca viene fissato un importo per unità per una misura d'intervento, le spese che ne risultano sono interamente coperte dal finanziamento comunitario.

 

     Art. 3.

     Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, non sia fissato un importo per unità per una misura d'intervento, questa è finanziata dal FEAOG, sezione garanzia, in conformità degli articoli da 4 a 8.

 

     Art. 4.

     1. Se una misura d 'intervento di cui all 'articolo 3 comporta l 'acquisto ed il magazzinaggio di prodotti l 'importo finanziato è determinato dai conti annuali stabiliti dai servizi od organismi pagatori , nei quali sono iscritti , rispettivamente al passivo ed all'attivo, i vari elementi che compongono le spese e gli introiti.

Per gli smaltimenti specifici di burro proveniente da scorte pubbliche, che sono decisi nel quadro di un'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel 1987 e nel 1988 e per cui si fa riferimento alla presente disposizione, il finanziamento delle perdite sulle vendite ha inizio nel 1989 ed è limitato al 25 % della perdita constatata nel corso dell'esercizio considerato. Il rimanente 75 % viene finanziato in rate del 25 % nel corso dei tre esercizi successivi. Tranne ostacoli imperiosi, questo finanziamento interverrà nel corso del primo trimestre di ogni anno in questione [2]. Le perdite sulle vendite corrispondono alla differenza tra il valore dei quantitativi riportati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3247/81 e il valore dei quantitativi smaltiti in applicazione di una delle misure previste al comma precedente. Agli importi delle perdite così calcolate non ancora rimborsati si applica un interesse il cui tasso è fissato in applicazione dell'articolo [3].

     2. Per le altre misure di intervento di cui all'articolo 3, il finanziamento è pari alle spese, previa detrazione degli introiti eventualmente originati dalla misura di intervento.

     3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina, per le misure di intervento di cui al paragrafo 1, le norme e condizioni che disciplinano i conti annuali e determina se necessario, per le misure di intervento di cui al paragrafo 2, gli elementi da prendere in considerazione ai fini del finanziamento, se essi non sono stati fissati nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato.

Sino a tale determinazione e salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, rimangono in vigore i regolamenti (CEE) n. 786/69, n. 787/69, n. 788/69, n. 2334/69, n. 2305/70, n. 2306/70, n. 1697/71, n. 272/72 e n. 273/72, relativi al finanziamento delle spese di intervento nei vari settori.

 

     Art. 5.

     Per i fondi originari degli Stati membri, utilizzati per l'acquisto di prodotti da parte dell'organismo d'intervento, l'importo delle spese per interessi, che deve essere finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, è calcolato secondo un metodo e un tasso d'interesse uniformi per la Comunità, da determinarsi applicando la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

     In deroga al primo comma la Commissione è autorizzata a fissare il tasso di interesse uniforme ad un livello inferiore a quello rappresentativo. Se il tasso di interesse sopportato da uno Stato membro è inferiore al tasso stabilito, la Commissione può fissare il tasso di interesse uniforme per questo Stato membro a tale livello inferiore [4].

     In deroga al primo comma, se il tasso d’interesse sopportato da uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, per gli esercizi 2005 e 2006, la Commissione può applicare, per il finanziamento delle spese d’interesse sostenute da questo Stato membro, il tasso d’interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest’ultimo e il tasso effettivo sopportato dallo Stato membro [5].

 

     Art. 6.

     Le operazioni materiali occasionate dal magazzinaggio e, se del caso, dalla trasformazione di prodotti acquistati dall'organismo di intervento sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, mediante importi forfettari uniformi per la Comunità, da determinarsi applicando la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 e, se necessario, previo esame del comitato di gestione interessato.

In deroga al primo comma, per gli esercizi dal 1989 al 1992 la Commissione è autorizzata a fissare gli importi forfettari uniformi ad un livello pari a tre quarti degli importi forfettari uniformi stabiliti sulla base normale [6].

Sono altresì finanziate con importi forfettari uniformi per la Comunità le spese occasionate dalle misure particolari destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento, adottate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e i cui costi sono a carico del FEAOG, sezione garanzia. Gli importi forfettari sono stabiliti secondo la procedura prevista al primo comma [7].

 

     Art. 7. [8]

     Nei conti annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i quantitativi di prodotti in giacenza e da riportare all'esercizio successivo sono valutati, di norma, al loro valore contabile. Le modalità di fissazione del prezzo per i quantitativi da riportare all'esercizio successivo sono stabilite, per i vari prodotti, in base ai valori contabili accertati dagli organismi di intervento secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 8. [9]

     1. Se, per un determinato prodotto, le previsioni in materia di prezzo di vendita dei prodotti giacenti in scorte di intervento pubblico sono notevolmente inferiori al prezzo d'acquisto, viene applicata una percentuale di deprezzamento al momento dell'acquisto. Tale percentuale è fissata per ogni prodotto secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 prima dell'inizio di ciascun esercizio.

     2. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile per lo smercio di un determinato prodotto.

     3. La Commissione può limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto ad una frazione della percentuale calcolata conformemente al paragrafo 2. Tale frazione non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento deciso conformemente alle disposizioni del para- grafo 1. In tal caso, la Commissione procede ad un secondo deprezzamento alla fine dell'esercizio, conformemente al metodo indicato nel paragrafo 5.

     4. Dal 1989 al 1992 si procede a deprezzamenti straordinari all'inizio di ogni esercizio, in funzione degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci comunitari, in modo da normalizzare la situazione delle scorte tra ora e il 1992.

     5. Nel caso di deprezzamenti di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 4 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro

 

     Art. 9.

     Se necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 10.

     Il regolamento (CEE) n. 2824/72 è abrogato.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 1978. Tuttavia, l'articolo 7 si applica a decorrere dal 1 gennaio 1979. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [10]

MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

I. SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO.

 

A. Cereali

 

     1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

     2. Le misure d'intervento particolari e speciali previste dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

     3. Le indennità per le giacenze esistenti alla fine della campagna di commercializzazione previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

     4. Gli aiuti alla produzione di frumento duro previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

     5. Le restituzioni alla produzione e i premi per la fecola di patate previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

     6. Le sovvenzioni previste all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

B. Riso

     1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76.

     2. Le misure particolari d'intervento previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

     3. Le indennità per le giacenze esistenti alla fine della campagna di commercializzazione previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1418/76.4. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

     5. Le sovvenzioni per le forniture, verso il dipartimento francese d'oltremare della Riunione, di riso comunitario previste dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

 

II. SETTORE DELLO ZUCCHERO.

 

     1. Le spese di magazzinaggio previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

     2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, e degli articoli 11 e 34 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

     3. I premi per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

     4. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

     5. Le misure adottate per smaltire gli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

     6. Le misure particolari d'intervento intese a contribuire e garantire l'approvvigionamento, previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

     7. Le sovvenzioni all'importazione previste dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

     8. L'importo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1789/81 riscosso per lo zucchero proveniente dalla scorta minima e smerciato in condizioni diverse da quelle previste.

 

III. SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA.

 

     1. L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

     2. L'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

     3. Le azioni di informazione e le altre azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva, previste dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE.

     4. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

     5. Le misure previste dall'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE (scorta regolatrice).

     6. Le restituzioni alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, previste dall'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE.

     7. I contratti di magazzinaggio previsti dall'articolo 20 quinquies, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

     8. L'importo correttivo concesso o riscosso negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri, previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2919/82.

 

IV. SETTORE DEGLI OLEAGINOSI E PROTEAGINOSI.

 

     A. Oleaginosi

 

     A.1. Colza, ravizzone e girasole

 

     1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

     2. Gli aiuti per i semi raccolti e trasformati, previsti dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

     3. L'indennità di pronta commercializzazione prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

     4. Le eventuali misure derogatorie decise in applicazione dell'articolo 36 del regolamento n. 136/66/CEE.

     5. Gli importi differenziali concessi o riscossi per la trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, previsti dal regolamento (CEE) n. 1569/72.

 

     A.2. Altri semi oleaginosi

 

     1. L'aiuto per i semi di soia previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79.

     2. L'aiuto ai semi di lino previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76.

     3. L'aiuto ai semi di ricino previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77.

     4. L'aiuto supplementare ai semi di ricino previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1610/79.

 

     B. Proteaginosi

 

     B.1. Piselli, fave, favette e lupini dolci

 

     1. L'aiuto per i prodotti comunitari impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82.

     2. L'aiuto per i prodotti comunitari utilizzati nell'alimentazione umana o animale, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82.

 

     B.2. Foraggi essiccati

 

     1. L'aiuto forfettario alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

     2. L'aiuto complementare previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

 

V. SETTORE DELLE PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA.

 

     A. Lino tessile e canapa

 

     1. L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70

     2. L'aiuto all'ammasso privato previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

     3. Le misure a favore dell'utilizzazione delle fibre di lino previste dall'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2511/80 e (CEE) n. 1423/82.

 

     B. Bachi da seta

 

     L'aiuto all'allevamento previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72.

 

VI. SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI.

 

     A. Ortofrutticoli freschi

 

     1. La compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori, prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

     2. L'indennità concessa ai produttori non aderenti di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72.

     3. Gli acquisti previsti dagli articoli 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, in caso di situazione grave del mercato comunitario.

     4. Le misure per lo smercio dei prodotti ritirati dal mercato, previste dall'articolo 21, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

     5. Le indennità concesse agli imprenditori agricoli in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

     6. La compensazione finanziaria destinata a promuovere la commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari, prevista dagli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69.

     7. La compensazione finanziaria destinata a favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69.

     8. La compensazione finanziaria destinata a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, prevista dal regolamento (CEE) n. 1035/77.

 

     B. Ortofrutticoli trasformati

 

     1. L'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi, previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77.

     2. L'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77.

     3. Le misure particolari per le uve secche e i fichi secchi, previste dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 516/77.

     4. L'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi, previsti dall'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 516/77, nonché dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81 (raccolti dal 1981 al 1983).

     5, L'aiuto per il ricollocamento delle uve secche sultanine previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2194/81.

     6. La compensazione finanziaria prevista dall'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1603/83.

 

VII. SETTORE VITIVINICOLO.

 

     1. Gli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato, previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79.

     2. L'aiuto di ricollocamento dei vini da tavola previsto dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79.

     3. La distillazione preventiva prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79.

     4. Le misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, previste dall'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

     5. Le misure destinate a favorire l'ampliamento dei mercati dei vini da tavola, previste dall'articolo 12 ter del regolamento (CEE) n. 337/79.

     6. L'aiuto per i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati utilizzati per aumentare il titolo alcolometrico, previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79.

     7. L'aiuto per i mosti di uve utilizzati nell'elaborazione dei succhi d'uva, di "British Wines", di "Irish Wines" e di altre bevande analoghe, previsto dall'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

     8. La distillazione dei vini da tavola e altre misure appropriate, previste dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79. 9. L'aiuto concesso, come pure la quota finanziata dal FEAOG, sezione garanzia, delle spese a carico degli organismi d'intervento per le distillazioni, previsti dagli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79.

     10. Le misure adottate in applicazione dell'articolo 40 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, intese a smaltire i prodotti ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 dello stesso regolamento.

     11. L'aiuto concesso per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola, previsto dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

     12. Gli acquisti d'alcole e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 41 e 41 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

     13. Le misure intese a favorire l'impiego di mezzi diversi dalla distillazione, previste dall'articolo 41 quater del regolamento (CEE) n. 337/79.

     14. Le misure d'intervento per i prodotti diversi dai vini da tavola, previste dall'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 337/79.

     15. Le misure derogatorie necessarie in caso di calamità naturali, previste dall'articolo 62 del regolamento (CEE) n. 337/79.

 

VIII. SETTORE DEL TABACCO GREGGIO.

 

     1. Il premio per il tabacco previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70.

     2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.

 

IX. ALTRI SETTORI O PRODOTTI AGRICOLI.

 

     A. Sementi

     L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

 

     B. Luppolo

     L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

 

     C. Apicoltura

     1. L'aiuto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1196/81.

     2. Il programma ad hoc di ricerca sulla varroatosi, previsto dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1196/81.

 

X. SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.

 

     A. Latte scremato

 

     1. Gli acquisti di latte scremato in polvere e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.

     2. Gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68.

     3. Gli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione degli animali, previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.

     4. Gli aiuti al latte scremato trasformato in caseina o in caseinati, previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68.

 

     B. Burro

 

     1. Gli acquisti di burro e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo o secondo comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 804/68.

     2. Gli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.3. Le misure per lo smercio di burro previste dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 804/68.

 

     C. Altre misure

 

     1. Il prelievo supplementare previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.

     2. Gli acquisti di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.

     3. Gli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68.

     4. Le misure d'intervento per i formaggi da riporto previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 804/68.

     5. Le misure relative alle diminuzione delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari, previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.

     6. L'aiuto comunitario per la cessione di prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

     7. I premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni, previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1078/77 [1].

     8. Il prelievo di corresponsabilità e le misure destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari, previsti dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

     9. Le misure destinate a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, previste dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77.

 

XI. SETTORE DELLE CARNI BOVINE.

 

     1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68.

     2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.

     3. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 805/68.

     4. Il premio alla nascita di vitelli previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/82, modificato dal regolamento (CEE) n. 1215/83, e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1064/84.

     5. Il premio per la macellazione di determinati bovini adulti previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1200/82, modificato dal regolamento (CEE) n. 1217/83.

     6. Il premio per la macellazione di determinati bovini adulti da macello previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1063/84, nonché l'importo equivalente riscosso di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.

     7. Il premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1357/80.

     8. Il premio supplementare al premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto dal regolamento (CEE) n. 1199/82, modificato dal regolamento (CEE) n. 870/84.XII. SETTORE

 

XII. SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE.

 

     1. Il premio concesso ai produttori di carni ovine per compensare la perdita di reddito, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

     2. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80.

     3. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1837/80.

     4. Il premio variabile alla macellazione degli ovini previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80.

     5. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

 

XIII. SETTORE DELLE CARNI SUINE.

 

     1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

     2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

     3. Gli aiuti all'ammasso privato basati sull'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

 

XIV. DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' SETTORI.

 

     1. Gli importi compensativi monetari riscossi e concessi negli scambi fra Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71.

     2. Gli importi compensativi "adesione" concessi negli scambi fra Stati membri e la Grecia in applicazione degli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione del 1979.

 

XV. SETTORE DEI PRODOTTI DELLA PESCA.

 

     1. La compensazione finanziaria concessa dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

     2. La distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

     3. Il premio di riporto previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81.

     4. Il premio di riporto speciale per le acciughe e le sardine, previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81.

     5. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

     6. L'indennità compensativa concessa ai produttori comunitari di tonni, prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

     7. L'indennità compensativa concessa ai produttori comunitari di salmoni e di astici, prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

 

XVI. MISURA ALLA QUALE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 729/70 E' STATA ESTESA "MUTATIS MUTANDIS".

 

     - L'aiuto per il cotone non sgranato previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81.

 

 

[1] Finanziamento di questi premi da parte del FEAOG: 60 % a carico della sezione garanzia e 40 % a carico della sezione orientamento.


[1] Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2095/87.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 801/87.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 801/87.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1334/86, sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2050/88 e da ultimo modificato dall'articolo 1 del regolamento n. 1571/93.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1571/93, sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1259/96 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 695/2005.

[6] Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2050/88.

[7] Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 787/89.

[8] Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2050/88.

[9] Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2050/88.

[10] Allegato aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1716/84.