Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 29/11/2005 |
Numero: | 1954 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.2.145 - Regolamento 29 novembre 2005, n. 1954.
Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti
(G.U.U.E. 30 novembre 2005, n. L 314).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) A norma degli articoli 64, 70, 71 e 143 ter del
(3) Gli articoli 10 e 11 del
(4) L’articolo 79 del
(5) Diversi Stati membri incontrano difficoltà nel mettere a punto le misure applicative dei regimi di sostegno istituiti dal
(6) In conseguenza del mutato ordine di calcolo delle riduzioni nel procedimento di calcolo dell’importo dei pagamenti diretti, taluni Stati membri dovranno adattare i loro sistemi di gestione dei regimi di sostegno in questione. Per evitare che i pagamenti del 2005 siano ritardati da tali adattamenti, occorre autorizzare gli Stati membri ad applicare per la prima volta il nuovo ordine di calcolo delle riduzioni, per taluni regimi di sostegno, alle domande di pagamento presentate per il 2006.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L’articolo 71 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 71. Cumulo di riduzioni
1. Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni conformemente al capitolo I e al capitolo II del titolo IV:
a) le riduzioni o esclusioni ai sensi del capitolo I del titolo IV si applicano in relazione ai regimi di aiuto in questione;
b) le riduzioni e le esclusioni ai sensi del capitolo II del titolo IV si applicano all’importo totale dei pagamenti da erogare nel quadro del regime di pagamento unico e a tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni o alle esclusioni di cui alla lettera a).
Le riduzioni o le esclusioni di cui al primo comma si applicano secondo la procedura prevista all’articolo 71 bis, paragrafo 2.
2. Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, le riduzioni ed esclusioni di cui al presente regolamento non ostano all’irrogazione di ulteriori sanzioni in forza di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.»
2) È inserito il seguente articolo 71 bis:
«Articolo 71 bis. Applicazione delle riduzioni
1. Gli Stati membri calcolano l’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del
2. Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell’ordine seguente:
a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV o, se del caso, quelle previste all’articolo 138 del
b) l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma degli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento;
c) l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;
d) per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del
Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l’importo del massimale corrispondente per la somma degli importi di cui al primo comma. Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.
Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell’ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l’importo risultante dall’applicazione delle lettere a), b) e c) per il coefficiente di cui al secondo comma;
e) all’importo del pagamento risultante dall’applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del
f) l’importo risultante dall’applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del presente regolamento.»
3) L’articolo 77 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 77. Base di calcolo della riduzione
L’importo della riduzione di cui all’articolo 10 del
4) All’articolo 79, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Al fine di determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 EUR di cui all’articolo 12 del
In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del
La prima rata può essere versata unicamente nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata mediante controlli effettuati a norma del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni che decorrono dal 1° gennaio 2005.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 1 del presente regolamento ai pagamenti che rientrano nel regime di pagamento unico istituito dal titolo III del