Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 05/11/2002 |
Numero: | 881 |
Sommario |
Art. 1. Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario [...] |
Art. 2. Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la [...] |
§ 1.2.84 - Decisione 5 novembre 2002, n. 881. [1]
Decisione n. 2002/881/CE della Commissione che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia».
(G.U.C.E. 8 novembre 2002, n. L 306).
(I testi in lingua tedesca, francese, greca, inglese, italiana,
portoghese, spagnola, danese e olandese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del
(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del
(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.
(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del
(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».
(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.
(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.
(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 maggio 2002 e riguardanti materie in essa trattate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
TOTALE DELLE RETTIFICHE
(Omissis)
[1] Decisione annullata nella parte in cui esclude il 2 % delle spese effettuate nel settore degli ortofrutticoli dal finanziamento comunitario per effetto della sentenza Corte di Giustizia CE 7 luglio 2005.