§ 4.4.65 - Regolamento 6 settembre 2001, n. 1763.
Regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:06/09/2001
Numero:1763


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.4.65 - Regolamento 6 settembre 2001, n. 1763. [1]

Regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.C.E. 7 settembre 2001, n. L 239).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in particolare gli articoli 34 e 50,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel corso del primo anno d'applicazione è emerso che alcune disposizioni in materia di sviluppo rurale del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 672/2001, non consentivano di far fronte a tutte le situazioni possibili.

     (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede aiuti volti ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori. Affinché questo aiuto costituisca un reale incentivo per i giovani ad insediarsi in un'azienda agricola, occorre che la decisione relativa alla concessione dell'aiuto intervenga entro un breve lasso di tempo dall'insediamento effettivo. Per consentire agli Stati membri di attuare questa nuova condizione, è necessario rimandarne la data di applicazione sino al 1° gennaio 2002.

     (3) I documenti di programmazione di alcuni Stati membri, già approvati dalla Commissione, prevedono disposizioni che consentono di concedere l'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori per insediamenti realizzati alcuni anni prima della relativa decisione di concessione. Visto il nuovo termine del 1° gennaio 2002 imposto per le singole decisioni, gli Stati membri che desiderano concedere un aiuto per gli insediamenti realizzati prima dell'applicazione della nuova condizione debbono adottare le misure necessarie prima della fine dell'anno 2002.

     (4) Si verifica d'altronde che, per motivi di bilancio o di natura amministrativa dovuti alla chiusura del vecchio periodo di programmazione e all'apertura del nuovo, alcuni giovani agricoltori insediatisi nel 1999, nel 2000 o nel 2001 non abbiano ancora potuto beneficiare dell'aiuto all'insediamento. Occorre autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per concedere tale aiuto entro la fine del 2001 oppure, eventualmente, entro i dodici mesi successivi all'insediamento e prevedere una certa flessibilità quanto al rispetto della condizione concernente l'età del giovane agricoltore.

     (5) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che gli agricoltori possano usufruire di un aiuto volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente. La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti dall'agricoltura e di prevenirne l'estensione. Nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato è necessario evitare di compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle limitazioni previste dalla direttiva 91/676/CEE, escludendoli quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (6) L'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1750/1999 prevede che, per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio siano finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato. Qualora il totale delle previsioni di spesa comunicate in applicazione dell'articolo 37 superi gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, va stabilito un metodo per determinare gli importi massimi che potranno essere finanziati mediante gli stanziamenti disponibili per ogni Stato membro, sulla base dell'importo dello stanziamento annuale quale definito nella decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006, modificata dalla decisione 2000/426/CE.

     (7) Alcune misure di sviluppo rurale hanno carattere pluriennale, in particolare le misure agroambientali. Per motivi di buona gestione e di controllo occorre precisare che il beneficiario deve introdurre annualmente una domanda di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un'altra procedura per la verifica delle condizioni relative alla concessione dell'aiuto.

     (8) L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1750/1999 fa riferimento, per gli aiuti concessi in base alle superfici e in base al numero degli animali, all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 , che impone, in caso di pagamento indebito, l'obbligo di rimborsare gli importi in questione, maggiorati degli interessi. Per motivi di coerenza occorre applicare tale procedura a tutte le misure di sostegno dello sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

     (9) L'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa che le direttive relative all'adozione o alla modifica di elenchi di zone svantaggiate rimangono in vigore, tranne qualora vengano ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi. Il punto 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1750/1999 precisa le informazioni descrittive, le caratteristiche principali ed altri elementi che debbono essere indicati, per ciascuna misura, nel documento di programmazione. Le modifiche apportate agli elenchi delle zone svantaggiate adottati dal Consiglio e dalla Commissione nonché l'elenco delle zone soggette a vincoli ambientali debbono figurare nella categoria "altri elementi".

     (10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1750/1999.

     (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è così modificato:

     1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) Al capo II, sezione 5, è inserito il seguente articolo 11 bis:

     (Omissis).

     3) L'articolo 39, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) All'articolo 46, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     (Omissis).

     5) L'articolo 48, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6) All'articolo 50, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis).

     7) Nell'allegato, al punto 9.3.V.B, è aggiunto il seguente trattino:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 febbraio 2002, n. L 47.