Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 01/08/2001 |
Numero: | 1577 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.2.72 - Regolamento 1 agosto 2001, n. 1577.
Regolamento (CE) n. 1577/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
(G.U.C.E. 2 agosto 2001, n. L 209).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 14 del
(2) L'attuale sistema di liquidazione dei conti prevede la trasmissione della dichiarazione annua entro il 10 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in oggetto. Con riferimento ai conti dell'ammasso pubblico, questa dichiarazione rappresenta una duplicazione di quella prevista per il 20 dicembre all'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Di conseguenza occorre sopprimere quest'ultima dichiarazione.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue:
1) All'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, i termini "articolo 13 della
2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma, sono soppressi i termini "ed entro il 20 dicembre".
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.