§ 40.2.10 - L. 12 febbraio 1955, n. 37.
Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030 e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:12/02/1955
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, è così ulteriormente modificato:
Art. 2.      Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'art. 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico [...]


§ 40.2.10 - L. 12 febbraio 1955, n. 37. [1]

Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030 e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate.

(G.U. 2 marzo 1955, n. 50).

 

Art. 1.

     Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, è così ulteriormente modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'art. 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle Aziende elettriche municipalizzate; le quali delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti Enti ed Istituti finanziari.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.