| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
| Capitolo: | 41.2 comuni |
| Data: | 27/06/1952 |
| Numero: | 861 |
| Sommario |
| Art. unico. Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, è cosi integrato |
§ 41.2.1c - Legge 27 giugno 1952, n. 861.
Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
(G.U. 17 luglio 1952, n. 164).
Il primo comma dell'articolo unico della
"Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con