Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 25/02/1963 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, è sostituito dal seguente |
§ 39.4.1a - Legge 25 febbraio 1963, n. 282. [1]
Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica.
(G.U. 26 marzo 1963, n. 82).
Il secondo comma dell'art. 1 della
"L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".
[1] Abrogata dall'art. 1 del