§ 39.2.83 - Deliberazione 12 aprile 2006, n. 84/06/CSP.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:12/04/2006
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Riparto degli spazi di comunicazione politica
Art. 3.  Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Art. 4.  Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Art. 5.  Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
Art. 6.  Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Art. 7.  Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
Art. 8.  Illustrazione delle modalità di voto
Art. 9.  Programmi di comunicazione politica
Art. 10.  Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Art. 11.  Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Art. 12.  Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Art. 13.  Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Art. 14.  Messaggi politici autogestiti a pagamento
Art. 15.  Trasmissioni in contemporanea
Art. 16.  Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
Art. 17.  Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
Art. 18.  Imprese radiofoniche di partiti politici
Art. 19.  Conservazione delle registrazioni
Art. 20.  Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
Art. 21.  Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
Art. 22.  Organi ufficiali di stampa dei partiti
Art. 23.  Divieto di sondaggi politici ed elettorali
Art. 24.  Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
Art. 25.  Procedimenti sanzionatori
Art. 26.  Turno elettorale di ballottaggio
Art. 27.  Norme finali


§ 39.2.83 - Deliberazione 12 aprile 2006, n. 84/06/CSP.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006.

(G.U. 13 aprile 2006, n. 87)

 

L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

     Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 12 aprile 2006;

     Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

     Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

     Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

     Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

     Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

     Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione siciliana, e successive modificazioni;

     Vista la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

     Vista lo statuto speciale della regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni;

     Vista la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

     Vista lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

     Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale» e successive modificazioni;

     Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

     Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

     Visto il decreto del presidente della Regione siciliana del 29 marzo 2006, n. 132, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del presidente e dei deputati dell'assemblea regionale siciliana;

     Visto il decreto del presidente della regione autonoma Sardegna 3 aprile 2006, n. 28, recante «Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale»;

     Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 27 marzo 2006, n. 12, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Peio;

     Visto il decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 21 marzo 2006, n. 145, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri del consiglio comunale di Ayas;

     Tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali previsti per i giorni 28 e 29 maggio 2006 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali delle regioni a statuto ordinario, il cui elenco sarà reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

     Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

     Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

     Delibera:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del presidente della Regione siciliana e il rinnovo della assemblea regionale siciliana, dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006, e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dalla data di indizione dei relativi comizi elettorali, sino a tutta la seconda giornata di votazione, salva una eventuale estensione sino al 12 giugno 2006 in relazione a votazioni di ballottaggio previste per le elezioni provinciali e comunali.

     2. L'elenco della regione, delle province e dei comuni interessati dalla consultazione elettorale è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

 

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

 

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

 

     Art. 2. Riparto degli spazi di comunicazione politica

     1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

     I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

     a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

     b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

     Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario;

     II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per l'assemblea regionale siciliana, per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni del 28 e 29 maggio 2006.

     2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

     3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

     4. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

     5. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, sono sospese nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2006.

 

     Art. 3. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

     1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

 

     Art. 4. Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

     1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

     a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, numero II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

     b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

     c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59;

     d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

     e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

     f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

     g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

 

     Art. 5. Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

     1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

     a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ERPC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

     b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonchè possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ERPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonchè dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ERPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

     Art. 6. Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

     1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

     2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

 

     Art. 7. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

     a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;

     b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

     c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti l'accesso e la possibilità di espressione dei soggetti politici e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'art. 2, in forma di equilibrato contraddittorio, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.

     2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione è vietata la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali nei termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

     4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

     5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

     6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo non sono consentiti interventi video o audio in diretta non preannunciati all'inizio delle medesime.

 

     Art. 8. Illustrazione delle modalità di voto

     1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni regionale, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 maggio 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

 

Capo II

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

 

     Art. 9. Programmi di comunicazione politica

     1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

     2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita:

     I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

     a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionale, provinciali o nei consigli comunali da rinnovare;

     b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

     II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

     a) nei confronti delle liste regionali collegate alla carica di presidente della Regione siciliana, nonchè delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di presidente della provincia o di sindaco nei comuni da rinnovare;

     b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'assemblea regionale siciliana, per i consigli provinciali e per i consigli comunali da rinnovare.

     3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

     4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

     5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

     6. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

 

     Art. 10. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

     1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

     2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

     a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2, numero II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

     b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

     c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

     d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

     e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

     f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

 

     Art. 11. Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

     1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

     a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ERPC resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

     b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonchè, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ERPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonchè dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ERPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

     Art. 12. Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

     1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2006.

 

     Art. 13. Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

     1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

     2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

 

     Art. 14. Messaggi politici autogestiti a pagamento

     1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

     2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

     3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

     4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

     a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

     b) le modalità di prenotazione degli spazi;

     c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

     d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

     5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

     6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

     7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

     8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

     9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

     10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

     11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

     12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

     Art. 15. Trasmissioni in contemporanea

     1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

 

     Art. 16. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

     2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

     3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

     4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

     5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

 

Capo III

Disposizioni particolari

 

     Art. 17. Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

     1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

     2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

     3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.

     4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

 

     Art. 18. Imprese radiofoniche di partiti politici

     1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

     2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

 

     Art. 19. Conservazione delle registrazioni

     1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonchè di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.

 

Titolo III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

 

     Art. 20. Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi

     politici elettorali su quotidiani e periodici

     1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

     2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonchè l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

     a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

     b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonchè le eventuali condizioni di gratuità;

     c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

     3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

     4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonchè i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

     5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonchè, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

     6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

     Art. 21. Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

     1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

     2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

     Art. 22. Organi ufficiali di stampa dei partiti

     1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

     2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

     3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonchè le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

 

Titolo IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

 

     Art. 23. Divieto di sondaggi politici ed elettorali

     1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perchè esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

     2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

     a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

     b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

     c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

     d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

     e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

     f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

     g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

     h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

     3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

     4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

     5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

     6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

 

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 24. Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

     1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

     a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonchè delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

     b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

 

     Art. 25. Procedimenti sanzionatori

     1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonchè di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

     2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

     3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

     4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

     5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonchè di una motivata argomentazione.

     6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

     7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

     8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

     9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     10. Il comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alladenuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

     11. In ogni caso, il comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

     12. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

     13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonchè i conseguenti comportamenti.

     14. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e a norma dell'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

     16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

     17. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne per le elezioni del presidente della Regione siciliana e il rinnovo della assemblea regionale siciliana, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di Governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

 

Titolo VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO

 

     Art. 26. Turno elettorale di ballottaggio

     1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del comune o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

 

     Art. 27. Norme finali

     1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

     2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

     3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, alle consultazioni elettorali provinciali e comunali ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, che per fatti sopravvenuti si svolgeranno nel mese di giugno 2006.

     4. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di indizione dei comizi elettorali per l'elezione regionale e per quelle comunali e provinciali.

     La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it