§ 39.2.18 - L. 3 febbraio 1964, n. 3.
Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:03/02/1964
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Norme generali.
Art. 2.  Circoscrizioni elettorali.
Art. 3.  Applicabilità del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
Art. 4.  Convocazione dei comizi elettorali.
Art. 5.  Elettori del Consiglio regionale.
Art. 6.  Iscrizione nelle liste elettorali.
Art. 7.  Eleggibilità a consigliere regionale.
Art. 8.  Cause di ineleggibilità.
Art. 9.  Altre cause di ineleggibilità.
Art. 10.  Decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità.
Art. 11.  Incompatibilità.
Art. 12.  Altre incompatibilità.
Art. 13.  Ufficio centrale regionale.
Art. 14.  Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 15.  Contrassegni di lista.
Art. 16.  Rappresentanti di partito o di gruppo politico.
Art. 17.  Liste di candidati.
Art. 18.  Compilazione delle liste.
Art. 20.  Schede elettorali.
Art. 21.  Norme speciali per gli elettori.
Art. 22.  Voti di preferenza.
Art. 23.  Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 24.  Proclamazione degli eletti in sede circoscrizionale.
Art. 25.  Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 26.  Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.
Art. 27.  Proclamazione in sede regionale.
Art. 28.  Opzione.
Art. 29.  Attribuzione di seggi vacanti.
Art. 30.  Convalida degli eletti.
Art. 31.  Operazioni del Consiglio regionale in sede di convalida.
Art. 32.  Ricorso al Consiglio regionale avverso l'elezione.
Art. 33.  Ricorso alla Corte di appello in materia di ineleggibilità.
Art. 34.  Ricorso al Consiglio di Stato per le operazioni elettorali.
Art. 35.  Poteri di correzione.
Art. 36.  Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza.
Art. 37.  Ricorso al Consiglio regionale in materia di decadenza.
Art. 38.  Ricorso alla Corte di appello in materia di decadenza.
Art. 39.  Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità.
Art. 40.  Ricorso al Consiglio regionale in materia di incompatibilità.
Art. 41.  Ricorso alla Corte di appello in materia di incompatibilità.
Art. 42.  Sostituzione del consigliere regionale decaduto.
Art. 43.  Legittimazione a ricorrere.
Art. 44.  Sospensione delle deliberazioni del Consiglio regionale.
Art. 45.  Norme sulla convocazione del Consiglio regionale.
Art. 46.  Presidenza provvisoria.
Art. 47.  Elezione della Giunta regionale.
Art. 48.  Composizione provvisoria della Giunta regionale.
Art. 49.  Norma transitoria in materia di ineleggibilità.
Art. 50.  Applicazione della legge.
Art. 51.  Disposizioni finanziarie.


§ 39.2.18 - L. 3 febbraio 1964, n. 3. [1]

Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale.

(G.U. 13 febbraio 1964, n. 38).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Norme generali.

     Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

     L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.

     Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2. Circoscrizioni elettorali.

     Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

     Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico regionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

     Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente.

     L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

     Art. 3. Applicabilità del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

     Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361.

     Per l'applicazione del citato testo unico le parole: «Camera dei deputati», «deputato», «Segreteria della Camera dei deputati», si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: «Consiglio regionale», «consigliere regionale», «Cancelleria della Corte di appello».

 

     Art. 4. Convocazione dei comizi elettorali.

     I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi presso la sede dell'Amministrazione comunale di Trieste non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

     I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

 

TITOLO II

ELETTORATO. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITA’

 

     Art. 5. Elettori del Consiglio regionale.

     Sono elettori del Consiglio regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

 

     Art. 6. Iscrizione nelle liste elettorali.

     In caso di indizione delle elezioni regionali per una data precedente il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 24 e dal primo comma dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati ad ogni effetto per l'anno in cui tale indizione si verifica di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono tra la data della votazione e il 1° maggio.

     Nel caso di cui al comma precedente, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto né essere considerati elettori ad ogni effetto fino al compimento di tale età.

     Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti si osservano le norme contenute nella legge 9 febbraio 1963, n. 46.

 

     Art. 7. Eleggibilità a consigliere regionale.

     Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

 

     Art. 8. Cause di ineleggibilità.

     Non sono eleggibili a consigliere regionale:

     a) i giudici della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;

     b) il capo e vice capo della polizia;

     c) i capi di Gabinetto dei Ministri;

     d) il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;

     e) il commissario del Governo nella Regione;

     f) i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

     g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

     h) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende;

     i) i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'art. 58 dello Statuto.

     Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del Consiglio regionale con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito [2].

     Il quadriennio decorre dalla data della prima riunione del Consiglio regionale in scadenza.

     In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma.

 

     Art. 9. Altre cause di ineleggibilità.

     Sono, altresì, ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non hanno ancora reso il conto.

     Si applicano alla elezione dei consiglieri regionali le disposizioni degli artt. 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10.

 

     Art. 10. Decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità.

     Le cause di ineleggibilità previste dai precedenti artt. 8 e 9 importano, allorché sopravvengano, la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, sempreché l'ufficio, la carica, la funzione, l'impiego siano stati accettati.

 

     Art. 11. Incompatibilità.

     L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

     Gli eletti di cui al comma precedente devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelgano. Mancando la opzione si intendono prescelte le altre cariche e l'eletto decade da consigliere regionale.

 

     Art. 12. Altre incompatibilità.

     Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, intendendosi sostituite le dizioni «membro del Parlamento» con «consigliere regionale», «Governo» con «Giunta regionale», «Amministrazione dello Stato» con «Amministrazione regionale», «Stato» con «Regione», «funzioni di Governo» con «la carica di membro della Giunta regionale».

 

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE PER LA PRIMA ELEZIONE

 

     Art. 13. Ufficio centrale regionale.

     Presso la Corte d'appello di Trieste è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente.

     L'Ufficio centrale regionale è assistito da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal presidente della Corte medesima e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente.

 

     Art. 14. Ufficio centrale circoscrizionale.

     Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del Collegio, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale è assistito da un cancelliere del Tribunale designato dal presidente del Tribunale medesimo e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale.

 

     Art. 15. Contrassegni di lista.

     Il deposito dei contrassegni di lista deve essere effettuato presso la prefettura di Trieste con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del quarantottesimo e non oltre le ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

     La prefettura di Trieste adotta le sue decisioni sui contrassegni depositati entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per il deposito.

     Le opposizioni contro le decisioni di ricusazione di contrassegni da parte della prefettura di Trieste sono sottoposte, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, all'Ufficio centrale regionale che decide entro le successive ventiquattro ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

 

     Art. 16. Rappresentanti di partito o di gruppo politico.

     La designazione dei rappresentanti del partito o del gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati nei singoli Collegi, deve essere effettuata con le modalità dell'art. 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, presso la prefettura di Trieste che provvederà a rimetterle a ciascuno Ufficio centrale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione.

     La designazione di eventuali rappresentanti supplenti può essere effettuata entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

     Art. 17. Liste di candidati.

     Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui al precedente art. 14, primo comma, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

     Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione.

     Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste.

     Contro la eliminazione di liste o di candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale.

     Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme di cui all'art. 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

     Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

 

     Art. 18. Compilazione delle liste.

     Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

 

Art. 19. Certificati elettorali.

     I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

     I certificati non recapitati a domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

 

     Art. 20. Schede elettorali.

     Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 21. Norme speciali per gli elettori.

     Gli elettori di cui agli artt. 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

     I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel Comune dove si trovano, purché nel territorio della Regione, con le modalità di cui all'art. 50 del testo unico anzidetto.

     I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli artt. 51, 52, 53 e 54 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

 

     Art. 22. Voti di preferenza.

     L'elettore può manifestare fino a due preferenze nelle circoscrizioni di Gorizia e Tolmezzo, fino a tre in quelle di Pordenone e Trieste e fino a quattro nella circoscrizione di Udine.

     L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme di cui agli artt. 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

 

     Art. 23. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 14, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

     1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

     2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

     3) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ogni lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

     4) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

     5) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

     6) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

     7) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2);

     8) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

     A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

     L'estratto del verbale di cui al n. 6) viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

 

     Art. 24. Proclamazione degli eletti in sede circoscrizionale.

     Il presidente dell'Ufficio circoscrizionale in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

 

     Art. 25. Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale secondo le norme dell'art. 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

     Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste, la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

     Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 26. Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.

     L'Ufficio centrale regionale costituito a norma del precedente art. 13, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

     1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

     2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

     3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi di cui al n. 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

     Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

     I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio.

     I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

     Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

     L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

 

     Art. 27. Proclamazione in sede regionale.

     Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

 

     Art. 28. Opzione.

     Il consigliere regionale eletto in più di un Collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il Collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

 

     Art. 29. Attribuzione di seggi vacanti.

     Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

     La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

 

     Art. 30. Convalida degli eletti.

     Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

     Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

 

     Art. 31. Operazioni del Consiglio regionale in sede di convalida.

     In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

     La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

     Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

 

TITOLO IV

CONTENZIOSO

 

     Art. 32. Ricorso al Consiglio regionale avverso l'elezione.

     Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali.

     Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

     Il Consiglio regionale deve deliberare sui ricorsi amministrativi presentati entro sessanta giorni dal loro deposito; quando non si provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli artt. 33 e 34.

     La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

 

     Art. 33. Ricorso alla Corte di appello in materia di ineleggibilità.

     Contro le deliberazioni adottate in base all'art. 31 o all'art. 32 dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

     La Corte d'appello di Trieste decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo IV e dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 [3].

 

     Art. 34. Ricorso al Consiglio di Stato per le operazioni elettorali.

     Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale anche di merito, al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

     Il Consiglio di Stato decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

     Si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

 

     Art. 35. Poteri di correzione.

     Il Consiglio regionale, la Corte d'appello, il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, correggono i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

     La deliberazione con cui il Consiglio regionale accoglie un ricorso ad esso presentato e provvede alla eventuale sostituzione, come disposto dal comma precedente, ha effetto con la scadenza del termine, previsto dalla presente legge, entro cui è ammesso ricorso contro la deliberazione stessa alla Corte d'appello o al Consiglio di Stato; qualora detto ricorso sia presentato, si applica la disposizione dell'art. 44.

 

     Art. 36. Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza.

     Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

     La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

 

     Art. 37. Ricorso al Consiglio regionale in materia di decadenza.

     Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'art. 36, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perché ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio e, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dal deposito alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

     Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito; quando non vi provveda entro detto termine, è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'art. 38.

     La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

 

     Art. 38. Ricorso alla Corte di appello in materia di decadenza.

     Contro la deliberazione adottata dal Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti artt. 36 e 37, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

     La Corte d'appello decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

 

     Art. 39. Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità.

     Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11, quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

     Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

     La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

 

     Art. 40. Ricorso al Consiglio regionale in materia di incompatibilità.

     Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

     Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato.

     Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

     Art. 41. Ricorso alla Corte di appello in materia di incompatibilità.

     Quando il Consiglio regionale cui sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui all'articolo precedente non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 39 e 40, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

     Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

     La Corte d'appello entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti decide sulla sussistenza della causa di incompatibilità. Ove dichiari l'incompatibilità, assegna, con la stessa pronuncia, al consigliere regionale un termine di giorni dieci per optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro il predetto termine, la Corte d'appello lo dichiara decaduto dal mandato consiliare.

     La sentenza di decadenza, a cura della cancelleria della Corte d'appello, è notificata al presidente del Consiglio regionale, al consigliere dichiarato decaduto e a chiunque altro vi abbia interesse.

 

     Art. 42. Sostituzione del consigliere regionale decaduto.

     Quando il Consiglio regionale o la Corte d'appello pronunciano la decadenza di un consigliere regionale, ai sensi degli artt. 36, 37 38, 39, 40 e 41, provvedono a sostituirlo con chi ne ha diritto.

     Quando sia stato presentato uno dei ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio regionale non può adottare alcun provvedimento di decadenza o di sostituzione per i casi che formano oggetto del ricorso.

 

     Art. 43. Legittimazione a ricorrere.

     Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

     Può inoltre presentare i ricorsi di cui al comma precedente il Commissario del Governo nella Regione.

 

     Art. 44. Sospensione delle deliberazioni del Consiglio regionale.

     I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 45. Norme sulla convocazione del Consiglio regionale.

     Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 21 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli artt. 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo statuto predetto.

 

     Art. 46. Presidenza provvisoria.

     Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

     In detta adunanza e, se necessario in quelle immediatamente successive, il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza con l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

     Nella elezione dell'Ufficio di Presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vicepresidente ed uno per i posti di segretario.

 

     Art. 47. Elezione della Giunta regionale.

     Costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Consiglio procede alla elezione del presidente della Giunta regionale e, successivamente, a quella dei componenti della Giunta medesima, a norma degli artt. 35 e 36 dello Statuto speciale della Regione.

 

     Art. 48. Composizione provvisoria della Giunta regionale.

     Fino a quando non sarà emanata la legge regionale prevista dall'art. 34, primo comma, dello Statuto, la Giunta regionale è composta del presidente, di otto assessori effettivi e di due assessori supplenti.

 

     Art. 49. Norma transitoria in materia di ineleggibilità.

     Per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia le cause di ineleggibilità previste dal primo comma dell'art. 8 non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

     Art. 50. Applicazione della legge.

     Gli articoli di cui al Titolo II ed al Titolo IV della presente legge hanno vigore anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 13 dello Statuto.

 

     Art. 51. Disposizioni finanziarie.

     Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia sono a carico dello Stato.

     Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti previsti dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

     Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese predette è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive

     modificazioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 438 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui: a) prevede che le cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate «almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio regionale», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»; b) non prevede che si applichi la disciplina di cui all'art. 2, quinto comma, della L. 23 aprile 1981, n. 154.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 438 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede l'esperibilità, contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di eleggibilità, del ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste secondo la procedura ivi indicata, anziché dei mezzi di impugnazione disciplinati nell'art. 19 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.