Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 09/02/1963 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 24 e dal primo comma dell'art. 32 della [...] |
Art. 2. Nel caso di cui all'art. 1, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto né essere considerati elettori ad ogni altro [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 39.1.13 - L. 9 febbraio 1963, n. 46. [1]
Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
(G.U. 13 febbraio 1963, n. 41).
In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 24 e dal primo comma dell'art. 32 della
Nel caso di cui all'art. 1, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto né essere considerati elettori ad ogni altro effetto fino al compimento di tale età.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in duplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco primo di cui all'art. 13 della
Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'art. 1, i nominativi compresi nell'elenco, nonché i nominativi dei cittadini iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 23, d'ufficio o a domanda, dalla Commissione medesima, i quali non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni il 21° anno di età.
Ai cittadini che siano stati depennati a norma del precedente comma, ne è fatta notificazione con le modalità indicate dall'art. 16 della
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del