Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 05/09/2006 |
Numero: | 1319 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente: |
Art. 2. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui [...] |
Art. 3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, nella misura in cui ne dispongano, le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75: |
Art. 4. La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine. |
Art. 5. Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è abrogato. |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.1.706 - Regolamento 5 settembre 2006, n. 1319. [1]
Regolamento (CE) n. 1319/2006 della Commissione relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine (Versione codificata)
(G.U.U.E. 6 settembre 2006, n. L 243).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all’applicazione del suddetto regolamento; per disporre tempestivamente e uniformemente dei dati necessari all’attuazione dell’organizzazione dei mercati, è necessario definire in modo preciso gli obblighi che incombono agli Stati membri.
(3) L’applicazione delle misure di intervento previste dall’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75 richiede un’esatta conoscenza del mercato. Per poter raffrontare nelle migliori condizioni possibili i prezzi dei suini macellati, è opportuno prendere in considerazione le quotazioni stabilite in conformità del
(4) Determinate quotazioni possono non pervenire alla Commissione;
è necessario evitare che una mancanza di quotazioni determini un’anormale evoluzione dei prezzi del mercato calcolati dalla Commissione. È quindi opportuno sostituire la quotazione o le quotazioni mancanti con l’ultima quotazione disponibile; tuttavia, il ricorso all’ultima quotazione disponibile non è più possibile, decorso un determinato periodo di tempo senza quotazioni che lascia supporre una situazione anormale sul mercato.
(5) Per ottenere un quadro il più possibile preciso del mercato, è opportuno che la Commissione disponga regolarmente di dati concernenti gli altri prodotti del settore delle carni suine nonché di altri dati che gli Stati membri possono essere indotti a conoscere.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:
a) le quotazioni stabilite in conformità del
b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.
2. Qualora una o più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell’ultima quotazione disponibile.
Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio.
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, nella misura in cui ne dispongano, le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:
a) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;
b) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.
La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.
Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modificazione
Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione (GU L 319 del 14.12.1979, pag. 17)
Regolamento (CEE) n. 3574/86 della Commissione (GU L 331 del 25.11.1986, pag. 9)
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2806/79 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, frase introduttiva e primo trattino |
Articolo 2 |
Articolo 2, secondo trattino |
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Articoli 3 e 4 |
Articoli 3 e 4 |
Articolo 5 |
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Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Allegato I |
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Allegato II |
[1] Abrogato dall'art. 40 del