Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 13/12/1979 |
Numero: | 2806 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi giovedì di ogni settimana per la settimana precedente |
Art. 2. |
Art. 3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano nella misura in cui ne dispongono le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75 |
Art. 4. La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine |
Art. 5. Il regolamento (CEE) n. 2330/74 è abrogato |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1980 |
§ 1.6.103 – Regolamento 13 dicembre 1979, n. 2806. [1]
Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74.
(G.U.C.E. 14 dicembre 1979, n. L 319).
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:
a) le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2342/82 [2];
b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.
2. Qualora una i più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell'ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente:
- in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento;
- in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 2760/75, la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a IV di cui all'allegato I del suddetto regolamento.
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano nella misura in cui ne dispongono le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:
a) i prezzi di mercato pratica negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;
b) i prezzi pratica sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.
La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.
Il regolamento (CEE) n. 2330/74 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1980.
[1] Abrogato dall'art. 5 del
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3574/86.
[3] Articolo così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3574/86.