Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 24/07/2006 |
Numero: | 1128 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini [...] |
Art. 2. 1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati [...] |
Art. 3. Il regolamento (CEE) n. 3537/89 è abrogato. |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1410 - Regolamento 24 luglio 2006, n. 1128. [1]
Regolamento (CE) n. 1128/2006 della Commissione concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati (Versione codificata)
(G.U.U.E. 25 luglio 2006, n. 201).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) I mercati rappresentativi comprendono, per ciascun paese, l’insieme dei mercati indicati nell’allegato I del
(3) A norma del regolamento (CEE) n. 2759/75, la media ponderata dei prezzi del suino macellato deve essere determinata sui mercati rappresentativi della Comunità al fine di valutare se la situazione del mercato giustifichi provvedimenti di intervento.
(4) Per la determinazione della media dei prezzi del suino macellato è necessario disporre di prezzi comparabili nella Comunità. A tal fine deve essere fatto riferimento ad una stessa qualità di suini macellati corrispondente alla qualità tipo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 e ad una fase di commercializzazione definita. È opportuno prendere a riferimento la fase della macellazione, essendo le carcasse di suini generalmente commercializzate in tale fase.
(5) Le quotazioni dei suini macellati sono determinate in tutta la Comunità in base alla tabella comunitaria di classificazione dei suini, definita dal regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, e le modalità d’applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione.
(6) Occorre adottare un regolamento che comprenda tutte le norme relative alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’IVA.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:
— presentata conformemente alla presentazione di riferimento prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84,
e
— pesata e classificata al gancio; il peso constatato viene convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/85.
1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati nell’allegato I del
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni fissate per le carcasse di peso:
— da 60 a meno di 120 kg della classe E,
— da 120 a meno di 180 kg della classe R.
La scelta delle categorie di peso e la loro eventuale ponderazione è lasciata allo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione.
Il regolamento (CEE) n. 3537/89 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modificazione
Regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione (GU L 347 del 28.11.1989, pag. 20)
Regolamento (CE) n. 1572/95 della Commissione (GU L 150 dell’1.7.1995, pag. 52)
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 3537/89 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
— |
— |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
[1] Abrogato dall'art. 40 del