§ 1.1.616 - Regolamento 20 agosto 2004, n. 1484.
Regolamento (CE) n. 1484/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:20/08/2004
Numero:1484


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.616 - Regolamento 20 agosto 2004, n. 1484.

Regolamento (CE) n. 1484/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

(G.U.U.E. 21 agosto 2004, n. L 273).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione  stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 797/2004. Il finanziamento comunitario di tali programmi viene accordato in funzione del patrimonio apicolo dei singoli Stati membri che figura in allegato al regolamento (CE) n. 917/2004.

     (2) Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 917/2004 risultano modificazioni del patrimonio apicolo.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 917/2004.

     (4) Poiché l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 917/2004 prevede il 31 agosto come termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a partire dalla campagna 2004/2005.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo ripreso in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2004/2005.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

Stato membro

Patrimonio apicolo

Numero di alveari

BE

110 750

CZ

477 743

DK

160 000

DE

893 000

EE

50 500

EL

1 388 000

ES

2 464 601

FR

1 150 000

IE

20 000

IT

1 100 000

CY

45 714

LV

54 173

LT

83 800

LU

11 077

HU

872 650

MT

1 938

NL

80 000

AT

327 000

PL

949 200

PT

590 000

SI

143 152

SK

192 002

FI

42 000

SE

145 000

UK

274 000

EUR 25

11 626 300»