Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 22/05/2006 |
Numero: | 797 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.682 - Regolamento 22 maggio 2006, n. 797.
Regolamento (CE) n. 797/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso
(G.U.U.E. 31 maggio 2006, n. L 144).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 10, paragrafo 1 del
(2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, approvato con la
(3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, approvato con la
(4) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con la
(5) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con la
(6) Per consentire la piena applicazione degli accordi summenzionati, le quattro decisioni precitate prevedono la possibilità per la Commissione di derogare al
(7) Occorre pertanto adeguare le disposizioni del
(8) Per poter beneficiare dell’importazione a dazio zero il riso Basmati deve appartenere ad una delle varietà specificate negli accordi. È opportuno che la Commissione adotti norme specifiche che consentano di accertarsi che il riso Basmati importato a dazio zero risponda a tali caratteristiche.
(9) È opportuno modificare di conseguenza il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 10, è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis Se per la gestione di determinate importazioni di riso non sono necessari titoli di importazione, la Commissione può derogare, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, all’obbligo previsto dal paragrafo 1, primo comma del presente articolo.»;
2) all'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;
3) sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 11 bis
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:
a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %,
— quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;
b) a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %,
— quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;
c) a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi è superiore al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %,
— quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione è superiore al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.
La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.
2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter.
3. Il quantitativo di riferimento annuo per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è fissato a 437 678 tonnellate. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008.
Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.
Articolo 11 ter
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, specificate nell’allegato III bis, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Articolo 11 quater
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:
a) a 175 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate,
— quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;
b) a 145 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;
— quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate.
La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.
2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1 si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1.
Articolo 11 quinquies
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 è di 65 EUR per tonnellata.»;
4) è inserito l'allegato seguente:
«ALLEGATO III bis
Varietà di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Tipo-3 (Dehradun)».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.